Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

conto gioco presso concessionario di gioco autorizzato dell' ADM con saldo attivo intestato al socio accomandatario e co...

  • Marcello Piacenza

    Alessandria
    27/03/2026 09:35

    conto gioco presso concessionario di gioco autorizzato dell' ADM con saldo attivo intestato al socio accomandatario e con vincite successive alla L.G.

    Buongiorno

    dall'analisi del conto corrente personale del socio accomandatario di una società di cui è stata dichiarata la liquidazione giudiziale è emerso che il socio accomandatario giocava on line sul sito di un concessionario di gioco autorizzato dell' ADM ed aveva un suo conto gioco. Dall'analisi delle movimentazioni del conto gioco trasmesse dal concessionario è emerso che alla data della sentenza di liquidazione giudiziale il saldo era attivo e nei giorni successivi la sentenza di liquidazione giudiziale e fino alla sospensione del conto gioco richiesta dallo scrivente sono state registrate anche delle vincite, ma alla data si sospensione del conto gioco avvenuta circa 2 mesi dopo la sentenza di liquidazione giudiziale il saldo del conto gioco si era praticamente azzerato.
    La definizione di Conto di Gioco è data dall'articolo 1) comma 3) lettera d) del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 : conto di gioco: il conto, intestato al cliente, aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonché le attività di ricarica e i prelievi.
    I prelievi del conto gioco successivi alla sentenza di L.G. li acquisirò dall'istituto di credito sul quale sono stati accreditati mentre per quanto riguarda il saldo del conto gioco alla data della sentenza di L.G. e le vincite successive secondo voi il contratto con cui è stato aperto il conto gioco tra il debitore e concessionario di gioco autorizzato dell'ADM può essere assimilato ad un contratto di mandato disciplinato dall'art. 183 CCII per cui il saldo del conto gioco si sarebbe automaticamente sciolto all'atto della dichiarazione di liquidazione giudiziale e le vincite successive sono acquisite alla massa in quanto il saldo del conto gioco si è cristallizzato alla data di liquidazione giudiziale oppure se non è possibile fare tale assimilazione quale altro articolo del CCII può essere citato nella richiesta al concessionario di gioco per acquisire il saldo attivo del conto gioco presente alla data della sentenza di L.G. e delle vincite successive fino alla sospensione del conto gioco richiesta dallo scrivente curatore oltre ovviamente ad indicare che il debitore subisce lo spossessamento del proprio patrimonio in cui rientra anche il saldo attivo del conto gioco alla data di liquidazione giudiziale e che le vincite successive alla sentenza sono da considerarsi attività pervenute al debitore dopo la dichiarazione di L.G. e per tanto entrano automaticamente a far parte dell'attivo della procedura ai sensi dell'art. 146 ccii.

    Grazie in anticipo
    • Marcello Piacenza

      Alessandria
      27/03/2026 09:39

      RE: conto gioco presso concessionario di gioco autorizzato dell' ADM con saldo attivo intestato al socio accomandatario e con vincite successive alla L.G.

      per un refuso nel quesito ho indicato l'art.146 ccii invece che l'art.142 ccii
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        28/03/2026 18:27

        RE: RE: conto gioco presso concessionario di gioco autorizzato dell' ADM con saldo attivo intestato al socio accomandatario e con vincite successive alla L.G.


        I conti di gioco sono conti on line personali che permettono di partecipare legalmente ad un gioco (scommesse, giochi di casinò, poker on line, ecc.),con vincite in danaro su piattaforme autorizzate, regolate dall'Agenzia delle Dogane (ADM) che garantisce, sicurezza, legalità e controllo. I conti, aperti attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sono intestati al cliente e su esso sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonché le attività di ricarica e i prelievi.
        Il conto di gioco, funzionano, quindi, come un conto corrente bancario col quale vengono gestiti i depositi e i prelievi conseguenti al gioco, per cui applicheremmo sì l'art. 183 CCII, ma il comma primo; tuttavia gli effetti sono gi stessi del mandato di cui al comma 2, e cioè scioglimento del rapporto per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale, con il saldo del conto cristallizzato alla data dell'apertura della procedura; do conseguenza tutti gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o effettuati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci a norma dell'art. 144 CCII..
        Zucchetti SG srl