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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Credito del difensore antistatario art 93 cpc - ammissibilità
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Giovanni Dell Eva
Forlì (FC)30/06/2026 17:46Credito del difensore antistatario art 93 cpc - ammissibilità
Spettabile Fallco
La distrazione delle spese previste dall'art 93 cpc consente al difensore antistatario di agire tanto nei confronti del proprio cliente quanto nei confronti della controparte (Cassazione n. 5678/1988), la quale, nel caso in esame, è in liquidazione giudiziale. Il difensore antistatario ha insinuato il proprio credito nella liquidazione giudiziale con il privilegio ex art 2751 bis n 2 CC.
Quanto all'ammissibilità della domanda riterrei che, non venendo meno il credito vantato dal difensore verso il proprio cliente, il difensore dovrebbe dimostrare di non essere stato pagato dal proprio cliente. Diversamente il credito dovrebbe essere escluso.
Quanto alla spettanza del privilegio mi pare pacifico che sia da ammettere in chirografo (Cassazione 21482/2017).
Chiedo un Vostro autorevole parete in merito.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/07/2026 10:46RE: Credito del difensore antistatario art 93 cpc - ammissibilità
La parte A di un processo è soccombente e viene condannata al pagamento delle spese di causa in favore della controparte B, e, di conseguenza, B potrà chiedere ad A il pagamento di dette spese. Il legale di B, però, se dichiara di non aver riscosso onorari dal suo cliente e di aver anticipato le spese, può chiedere e ottenere, a norma dell'art. 93 cpc, che le spese e gli onorari di causa siano "distratti" a suo favore. In tal modo il difensore di B, acquista la legittimazione ad agire direttamente nei confronti di A per ottenere il pagamento di quelle spese di causa che, senza la distrazione, avrebbe potuto chiedere B.
La Cassazione da lei richiamata ha soltanto precisato che il legale di B, benchè con la distrazione abbia acquisto il diritto di agire contro A, non perde il suo diritto a agire anche nei confronti del suo cliente se lo ritenga più conveniente, con salvezza del diritto del cliente B di farsi rimborsare dalla controparte soccombente A; in sostanza il legale antistatario dispone, come in una obbligazione solidale passiva, di due debitori e può scegliere nei confronti di quale dei due agire (nei casi di distrazione è difficile che l'avvocato si rivolga al suo cliente perché se questi fosse stato in grado di pagare non avrebbe chiesto la distrazione).
Pertanto, quando il legale chiede ad A il pagamento delle spese di causa distratte a suo favore (attraverso domanda di insinuazione essendo stata A assoggettata nel frattempo a liquidazione giudiziale) è legittimato a farlo e non deve essere lui a dimostrare di non essere stato già soddisfatto dal suo cliente B, ma deve essere A , nel caso, il curatore della sua procedura, a dimostrare che detto legale sia stato già pagato dal suo cliente.
Nella ricostruzione fatta il legale , se si rivolge a suo cliente B può far valere il privilegio che assiste i crediti professionali di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., ma quando si rivolge alla parte soccombente A fa valere il diritto della parte vincitrice B ad ottenere il pagamento delle spese del processo di cui A e B sono state parti e che, intervenuta la distrazione, può chiedere direttamente il legale, ma il credito che aziona non è il credito professionale per onorari, bensì, come detto, il credito per spese di causa che avrebbe potuto far valere B qualora non vi fosse stata la distrazione in favore del legale. Ai fini del privilegio quindi è da considerare se è privilegiato o no questo credito per spese e questo dipende dalla natura della causa in cui le spese sono maturate, nel senso che, se come è probabile, si è trattato di una causa di cognizione, il credito per spese è chirografario, nel mentre se si è trattato di un giudizio esecutivo o conservativo le spese sono privilegiate ai sensi degli artt. 2755 o 2770 c.c., a seconda che si sia trattato di esecuzione mobiliare o immobiliare.
Ad ogni modo, poiché il legale chiede non il riconoscimento di questi privilegi, ma di quello di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. che non compete, il credito potrebbe essere ammesso, salvo che il curatore non dimostri che il legale sia stato già pagato dal suo cliente, ma in chirografo.
Zuchetti Sg srl
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