Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Piano di riparto - Massa mobiliare e immobiliare

  • Alessandro Mignani

    San Lazzaro (BO)
    22/09/2025 12:38

    Piano di riparto - Massa mobiliare e immobiliare

    Buongiorno,
    sto procedendo ad effettuare un riparto parziale di € 350.000. Il risultato della gestione è di € 700.000, di cui € 440.000 derivante dalla liquidazione di beni mobili e incasso di credito, mentre € 260.000 derivanti da vendite immobiliari. Non ci sono crediti ipotecari.
    Ho già eseguito due riparti parziali rispettivamente di € 130.000 a favore dei dipendenti ed € 36.000 a favore dell'erario con privilegio mobiliare.
    A tal proposito, nel presente prospetto delle somme disponibili, ho imputato le somme già ripartire alla massa mobiliare, in modo tale che attualmente la massa mobiliare è di € 274.000 e quella immobiliare rimane a € 260.000.
    Da come interpreto l'art. 227 CCII, l'80%, a cui fa riferimento la norma,, relativo al totale delle somme dispobili e, pertanto, ritengo che ripartendo la somma di € 350.000, essa andrebbe per 268.000 ai creditori (erario) che hanno privilegio mobiliare (pagandoli al 100%) mentre per € 82.000 ai chirografi (pagandoli al 25%).
    Mi sembra corretto procedere in questo modo, in luogo di determinare l'80% della massa mobiliare e l'80% di quella immobiliare. Se facessi in questo modo, infatti, della massa mobiliare che potrei distribuire soltanto € 216.000 e, quindi, non riuscirei a pagare tutti i privilegati mobiliari. Nel modo che seguo, di fatto, è come se tutto quello che non distribuisco appartenesse alla massa immobiliare.
    La seconda questione riguarda MCC che, attualmente, ha liquidato tre banche, due ad aprile 2024 e una a giugno 2025. Attualmente sono giunte le lettere di surroga (due a maggio 2025 e una ad agosto 2025), ma non ancora le insinuazioni. A suo tempo (maggio 2024), mi ero informato direttamente dal Fondo, il quale mi aveva riferito dell'escussione di due garanzie, pertanto, avevo ritenuto opportuno accantonare le somme da destinare in privilegio, pensando che in poco tempo sarebbero giunte le insinuazioni. Tale accantonamento riconosco che non sia previsto dalla norma, ma avevo ritenuto di effettuarlo per evitare di trovarmi in mezzo ad un piano di riparto e alle notifiche delle insinuazioni. Nessun creditore ha proposto reclamo a seguito della trasmissione del prospetto delle somme disponibili o dei progetti di riparto parziale, nonostante l'accantonamento.
    Ad oggi, tuttavia, con l'opportunità di pagare i chirografi al 25% devo procedere al riparto, ma questo vorrà dire che il fondo MCC, quando e se verrà ammesso al passivo, si vedrà ripartire la massa immobiliare, su cui non dovrebbe avere privilegio e, quindi, concorrerà con i chirografi. Anche in questo senso è rilevante capire se il modo di determinare quali somme vadano a pagamento del presente riparto è corretto.

    Grazie
    Alessandro Mignani
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/09/2025 18:16

      RE: Piano di riparto - Massa mobiliare e immobiliare

      Sulla prima questione ci permettiamo di dissentire dalla sua opinione per la ragione da lei stesso espressa e cioè che operando come lei dice "è come se tutto quello che non distribuisco appartenesse alla massa immobiliare". Invero, l'art. 227- come già l'art. 113 l. fall.- stabilisce, in primo luogo, che le ripartizioni parziali non possono superare l'80% delle somme da ripartire e tale percentuale indica, per differenza, l'accantonamento minimo, vincolante per gli organi della liquidazione giudiziale, i quali nel fissare la somma da distribuire possono, quindi, prudentemente accantonare una quota superiore a quella minima del 20%, ma non possono scendere al di sotto della stessa con la finalità di far fronte alle spese future..
      Quanto alla base di calcolo per la determinazione del 20% da accantonare, devesi fare riferimento alla somma complessiva disponibile al momento del riparto, mantenendo la percentuale tra ricavi mobiliari e immobiliari, altrimenti si alterano, come accadrebbe nel suo caso, la quota spettante ai rispettivi creditori che hanno eventualmente solo un privilegio mobiliare non sussidiario sugli immobili. Potrebbe trattarsi di una alterazione soltanto momentanea perché la quota accantonata di ricavo mobiliare (come quella di ricavo immobiliare) rimane tale, per cui nel successivo riparto o in quello finale, quando non va fatto più alcun accantonamento generale, la stessa va distribuita a chi di diritto che ha privilegio mobiliare, tuttavia, nel frattempo, potrebbero essere maturate ulteriori spese da pagare in prededuzioni sia speciali sui mobili che generali da soddisfare proporzionalmente con l'intero ricavato, per cui la quota a disposizione dei privilegiati mobiliari nel successivo riparto potrebbe essere inferiore a quella che verrebbe oggi ad essi attribuita seguendo la sua linea. Inoltre nel riparto finale il ricavato immobiliare, in mancanza di privilegi immobiliari o mobiliari con collocazione sussidiaria e di ipoteche, rimane a disposizione di tutti i creditori chirografari, tali dall'origine o divenuti tali per la parte privilegiata non soddisfatta. Tutto ciò comporta che la distinzione tra le masse acquisite all'attivo va mantenuta fino alla fine della procedura.
      Quanto esposto si riversa anche sulla soluzione della seconda questione prospettata. Posto infatti che MCM deve insinuarsi al passivo e deve essere ammessa per partecipare al concorso, va ricordato che questa gode di un privilegio di natura mobiliare anteposto a quello dell'Erario, per cui ha fatto bene a fare un accantonamento per questo credito possibile, ma si spiega ulteriormente la necessità di tenere distinte le masse mobiliari e immobiliari e imputare, nei riparti parziali, gli esborsi a ciascuna di esse secondo le partecipazioni dei creditori.
      Zucchetti SG srl