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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
RETTIFICA STATO PASSIVO IN CASO DI SURROGA CREDITORE
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Marianna Marino
CHIETI24/09/2025 12:35RETTIFICA STATO PASSIVO IN CASO DI SURROGA CREDITORE
Buongiorno.
Facendo riferimento al quesito posto in data 11/09/2013 "SURROGA CREDITORE", e premesso che mi trovo d'accordo con la Vs. risposta, vorrei conoscere il Vs. parere in merito all'ipotesi in cui l'Inps si surroghi all'ex dipendente per un importo superiore al credito accertato e reso esecutivo, per via della corresponsione di un importo maggiore a quello richiesto in insinuazione, a titolo di rivalutazione ed interessi.
In tal caso, l'Inps è creditore di somme maggiori rispetto a quelle per le quali l'ex dipendente si è insinuato, per cui, di fatto lo stato passivo subisce una variazione in aumento per effetto dei maggiori importi corrisposti dall'ente.
E' necessario quindi richiedere una rettifica dello stato passivo?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/09/2025 18:28RE: RETTIFICA STATO PASSIVO IN CASO DI SURROGA CREDITORE
Con la surroga l'Inps si sostituisce al creditore lavoratore ammesso al passivo per la parte di credito anticipata e il meccanismo previsto dal secondo comma dell'art. 115 l. fall. , come dal pari comma dell'art. 230 CCII, che attribuisce al curatore la verifica della ricorrenza della surroga e la modifica relativa dello stato passivo, si fonda proprio sul dato che la variazione dello stato passivo sia solo di natura soggettiva in quanto il surrogante si sostituisce al surrogato nello stesso credito, senza alcun aggravio per il fallimento.
La conseguenza di questa impostazione è, a nostro avviso, che ove l'Inps chieda in surroga l'ammissione di un credito di importo superiore a quello ammesso al passivo per la stessa voce, il curatore deve, in primo luogo, controllare le ragioni di tale discordanza.
Se, infatti, questa è data, come lei dice essere accaduto nel suo caso, dal calcolo della rivalutazione e degli interessi, la variazione va riconosciuta in quanto, trattandosi di credito di lavoro, comunque il fallimento o la liquidazione giudiziale dovrebbe riconoscere queste voci al momento del riparto anche se non esplicitati nello stato passivo (la rivalutazione fino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi fino alla inclusione nel riparto), per cui l'aggiunta rispetto alle risultanze dello stato passivo non apporta alcun aggravio per la procedura.
Se invece la differenza di importo non è giustificabile, o, comunque per la parte non giustificata con la corresponsione di rivalutazione e interessi o per erroneo calcolo di queste voci, allora il curatore può riconoscere la surroga fino all'importo ammesso al passivo o per la parte corretta di variazione effettuata per le dette voci e variare lo stato passivo in tal senso; non riteniamo, infatti, in tal caso che possa intervenire il giudice delegato, dato che un tale intervento non è previsto né dall'art. 115 né dall'art. 230 e il giudice decide solo sule domande di insinuazione, tempestive o tardive.
Zucchetti SG srl -
Marianna Marino
CHIETI25/09/2025 19:09RE: RETTIFICA STATO PASSIVO IN CASO DI SURROGA CREDITORE
Ringrazio molto per la cortese e sollecita risposta.
Cordiali saluti
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