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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Acquisizione attivo fallimentare
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Maura Magrini
URBINO (PU)06/03/2025 19:22Acquisizione attivo fallimentare
Gentile Fallco
sono curatore di un fallimento della società sas e dei soci illimitatamente responsabili ( dichiarazione di fallimento 30 agosto 2021).
E' stato acquisito all'attivo fallimentare del socio Y (in quanto intestatario del contratto con GSE) un impianto fotovoltaico di 6 Kw (con subentro da parte del fallimento nella Convenzione e scambio sul posto con GSE in luogo del fallito Y con diritto a percepire le tariffe incentivanti fino al 2031) che insiste su immobile di proprietà di terzi (venduta la proprietà dai falliti in data 07.11.2016). In tale immobile vivono i due soci falliti. Pertanto in data 07.11.2016 i soci falliti hanno venduto a terzi la proprietà dell'immobile riservandosi il diritto di abitazione sull'immobile in oggetto, loro vita natural durante, con diritto di accrescimento reciproco in favore del coniuge più longevo. L'immobile veniva venduto "nello stato di fatto in cui attualmente si trova con tutti gli inerenti diritti, , oneri, ragioni ed azioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, se legalmente esistenti, escluse in ogni caso le servitù costituite per destinazione del padre di famiglia che si considerano estinte ed in particolare con i diritti di comproprietà su tutte le parti ed enti comuni dell'intero fabbricato".
Da perizia risulta che da contratto GSE l'impianto è stato realizzato su abitazione privata ed è entrato in esercizio il 30.05.2011 in servizio di scambio sul posto.
Le chiedo:
1. Il diritto di abitazione si estende alle accessioni e pertinenze, e quindi anche all'impianto fotovoltaico. Quindi correttamente il Fall percepisce le tariffe incentivanti. Giusto?
2. Il diritto di abitazione sull'immobile di entrambi i soci falliti (e/o anche sull'impianto fotovoltaico) può essere ceduto? O non essendo suscettibile di sfruttamento economico, posso chiedere al Giudice la rinuncia? Oppure no (considerato che percepisco le tariffe incentivanti)?
3. l'impianto fotovoltaico in base al principio di accessione era di proprietà dei coniugi falliti, anche se non è stato accatastato ? Consistendo l'impianto in pannelli che insistono su un tetto, secondo pareri tecnici non può essere accatastato autonomamente dal fallimento, e quindi essere considerato come bene immobile e venduto, in quanto tra l'altro, sarebbe necessaria una concessione della proprietà superficiaria da parte degli attuali nudi proprietari. Quindi potrebbe essere considerato un bene mobile in quanto non accatastato? In tal caso può considerarsi il Fall proprietario? Potrebbe venderlo come bene mobile?
La ringrazio
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/03/2025 18:28RE: Acquisizione attivo fallimentare
Non vi è dubbio che il diritto di abitazione si estenda anche alle pertinenze (cfr. da ult. App. Torino , sez. II , 26/09/2024 , n. 802) nel mentre più di qualche dubbio sorge sulla natura pertinenziale dell'impianto fotovoltaico; tuttavia nel caso il problema dovrebbe essere superato dal fatto che dal momento della vendita dell'immobile con riserva del diritto di abitazione in favore dei due coniugi (non revocabile dato il tempo decorso), questi hanno utilizzato i benefici dell'impianto ed anche i ricavi dallo stesso prodotti. Di conseguenza è corretto che tali ricavi siano acquisiti all'attivo fallimentare nei limiti di cui all'art. 46 l. fall.
L'art. 1024 c.c. dispone che "I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione". La non cedibilità non comporta che debba dismettere il diritto dato che questo consente comunque un ricavo dall'impianto fotovoltaico che, rientrando nel diritto di abitazione dei beneficiari, consente alla procedura di acquisirlo tutto in parte a seconda della disposizione del giudice delegato a norma dell'art. 46 l. fall.
Il discorso dell'accatastamento dell'impianto, indubbiamente discutibile, nel caso è irrilevante perché si è detto che esso è considerato una pertinenza del diritto di abitazione e, quindi non può essere ceduto per il divieto di legge di cui sopra. Se, invece si esclude che sia una pertinenza del diritto di abitazione, l'impianto non rientrerebbe nel patrimonio dei beneficiari del diritto di abitazione, dovendosi considerare venduto insieme al resto della proprietà, per cui comunque è più conveniente per la procedura seguire la tesi della pertinenza e usufruire dei ricavi fin quando è possibile.
Zucchetti SG srl-
Maura Magrini
URBINO (PU)11/03/2025 17:12RE: RE: Acquisizione attivo fallimentare
La ringrazio.
Essendo stato acquisito all'attivo fallimentare, il fallimento seguirà la tesi della pertienza come da lei prospettata, in modo da percepire i ricavi dell'impianto fotovoltaico fino al progetto di distribuzione. A seguito della redazione del progetto e nell'ottica dell chiusura del fallimento, è sufficiente chiedere autorizzazione al Giudice (non si è costituito il Comitato dei creditori) la rinuncia al credito, considerato che non vi è possibilità di cedere nè dare in locazione tale diritto? Il Curatore deve darne comunicazione ai creditori? Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/03/2025 19:58RE: RE: RE: Acquisizione attivo fallimentare
Configurato l'impianto fotovoltaico quale pertinenza del diritto di abitazione, il cui reddito era configurabile come reddito dei beneficiari del diritto di abitazione che veniva acquisito alla procedura ai sensi dell'art. 46 l.fall., una volta chiuso il fallimento automaticamente cessa la pretesa sul ricavato dall'impianto che rientra interamente nel reddito dei beneficiari del diritto di abitazione sulla casa e sulla pertinenza.
Intendiamo dire che non vi sarebbe bisogno di alcuna rinuncia e autorizzazione da parte del giudice, tuttavia, per sicurezza, prima della chiusura può chiedere l'autorizzazione al giudice a rinunciare a continuare ad acquisire il ricavato dall'impianto avendo completato le operazioni liquidatorie e di riparto, per cui il fallimento va chiuso.
Zucchetti SG srl-
Francesca Ilari
roma14/04/2025 10:42RE: RE: RE: RE: Acquisizione attivo fallimentare
Buongiorno,
mi inserisco nella discussione chiedendo un Vostro parere anche per il mio caso: la società fallita, una SRL, aveva costruito un impianto fotovoltaico sul tetto del capannone ubicato su un area pertinenziale di proprietà del suo amministratore, il quale aveva autorizzato la costruzione e dichiarato che i rendimenti dell' impianto erano da imputarsi all' attività dell' impresa (ho tutta la documentazione a prova di questo). Infatti il fallimento è subentrato ai sensi dell' art. 74 L.F. nei contratti contratti stipulati con GSE. Successivamente, la proprietà dell' amministratore è stata venduta tramite procedura esecutiva immobiliare (accesa peraltro in un periodo successivo al fallimento della società) ed ora l'aggiudicatario richiede che il fallimento autorizzi la voltura a suo favore dei contratti stipulati con GSE per il diritto di accessione dell' impianto.
Vi chiedo se ciò sia corretto e quindi il diritto di accessione si estende anche al contratto? il fallimento deve consentire la voltura, anche se non vi è coincidenza tra il proprietario del bene esecutato e poi venduto e l'intestatario del contratto con GSE? oppure il fallimento ha diritto ad ottenere una cessione del contratto stipulato con GSE a favore del nuovo proprietario a titolo oneroso?
Vi ringrazio per l'attenzione e per la risposta-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/04/2025 19:01RE: RE: RE: RE: RE: Acquisizione attivo fallimentare
Nel caso l'impianto fotovoltaico che veniva utilizzato dalla società prima del fallimento e poi dal fallimento è stato costruito su una proprietà di terzo (amministratore della società), il quale aveva autorizzato la costruzione e dichiarato che i rendimenti dell' impianto erano da imputarsi all'attività dell' impresa, che aveva stipulato i contratti con GSE, nei quali era subentrato il fallimento. Ora il bene o l'area su cui è stato costruito l'impianto è stato oggetto di espropriazione individuale e l'aggiudicatario acquirente chiede che il fallimento volturi a suo favore i contratti con GSE.
La domanda da farsi è: queste autorizzazioni e patti sono opponibili all'acquirente dell'area su cui è montato l'Impianto? In primo luogo viene in esame la concessione alla costruzione dell'impianto che si sostanzia nella costituzione di un diritto di superficie in favore del soggetto che installa ed utilizza i pannelli solari per la produzione di energia green. Questo diritto, se non trascritto prima del pignoramento (e presumibilmente nel caso non è stato trascritto), in forza del disposto dell'art. 2915 c.c., non è opponibile all'acquirente. Certo si potrà obiettare che l'impianto era opera visibile e conosciuta, che certamente nella perizia risulta che era stata eseguita dalla società e non dall'amministratore proprietario dell'area, si dovrà verificare cosa è stato scritto nell'ordinanza di vendita e così via, per meglio mettere a fuoco esattamente i diritti acquisiti dall'aggiudicatario e sostenere che questi ha acquistato un bene con l'esistente impianto, ben visibile e noto.
L'acquirente, ad ogni modo, a causa della inopponibilità di tale diritto, potrebbe pretendere la rimozione dell'impianto, ma, invece egli chiede la cessione delle convenzioni stipulate con GSE, con ciò riconoscendo implicitamente la permanenza dell'impianto. Queste convenzioni, non soggette a trascrizione, sono, a norma dell'art. 2919 c.c. opponibili all'acquirente in quanto l'aggiudicatario subentra nella medesima situazione giuridica soggettiva spettante a colui che ha subito l'espropriazione sul bene espropriato. Invero, Cass. 02/09/2022, n.25926 ha così statuito: "La circostanza che nella vendita forzata, il trasferimento si verifichi invito domino, ossia indipendentemente dalla volontà del debitore, non rappresenta una esatta ragione per escludere che l'aggiudicatario subentri nella medesima situazione giuridica soggettiva spettante al primo sul bene espropriato. L'intervento dell'organo esecutivo, se può imprimere alla vendita forzata un carattere diverso dalla comune alienazione negoziale, non è tale da escludere la sua configurazione come trasferimento coattivo, nel quale permane la derivazione del diritto del nuovo titolare del bene dal precedente titolare, ossia in cui vi è una successione in senso proprio, intesa come sostituzione di un soggetto ad un altro nella titolarità del diritto trasferito, che rimane obiettivamente immutato".
A nostro avviso, quindi, la pretesa della cessione delle convenzioni non è accettabile, ma rimane il problema di fondo che il proprietario potrebbe, pur con le riserve accennate, pretendere la rimozione dell'impianto.
Zucchetti SG srl-
Francesca Ilari
roma15/04/2025 09:57RE: RE: RE: RE: RE: RE: Acquisizione attivo fallimentare
Ringrazio per la esaustiva risposta,
Cordiali saluti
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