Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

CREDITO PRIVILEGIATO per locazione passive immobili - liquiazione giudiziale

  • Daniela Marra

    ANCONA
    17/12/2025 14:54

    CREDITO PRIVILEGIATO per locazione passive immobili - liquiazione giudiziale

    Buongiorno
    in una liquidazione giudiziale il privilegio relativo al credito per locazione immobiliare del fabbricato in cui veniva svolta l'attività della srl in procedura può essere riconosciuto solamente se dal curatore ( in sede di invetanrio sono stati rivenuti all'interno dell'immobile dei beni e/o ,frutti dei beni, di proprietà della società in procedura, diversamente va degradato al chirografo :

    è corretta tale impostazione ?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/12/2025 09:55

      RE: CREDITO PRIVILEGIATO per locazione passive immobili - liquiazione giudiziale

      L'art. 2764 c.c. attribuisce al locatore un privilegio speciale sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile, per cui se l'immobile locato è vuoto o comunque in esso non vi sono attrezzature e merci acquisite all'attivo, il privilegio speciale, mancando il bene su cui soddisfarsi, non può essere riconosciuto e il credito del locatore può essere degradato a chirografo.
      Il punto dubbio è quando tale operazione debba essere effettuata se al momento della formazione dello stato passivo o al momento del riparto,. La Cassazione opta per questa seconda tesi sostenendo che il privilegio è una caratteristica del credito per cui, se questo è nato come privilegiato in ragione della causa del credito, la prelazione va riconosciuta in sede di verifica, salvo a degradare il credito al chirografo al momento del riparto, ove si riscontri che mancano i beni su cui il privilegio possa essere esercitato. Più convincente è la tesi, che pur muovendo dagli stessi principi, ammette il degrado già in sede di verifica quando, già in quel momento è pacifico che i beni oggetto del privilegio non sono acquisiti all'attivo né potranno esserlo a seguito di eventuali successive azioni.
      Nel caso, la situazione è al limite; non si versa nei casi sicuri di impossibile apprensione (si pensi all'oggetto del privilegio speciale per l'imposta di registro) ma è abbastanza sicuro che i beni non saranno acquisiti all'attivo, per cui in una situazione del genere noi prudenzialmente ammeteremmo il credito in via privilegiata, indicando, per chiarezza, che il curatore si riserva di verificare al momento del riparto se i beni oggetto del privilegio, siano acquisiti all'attivo.
      Zucchetti SG srl