Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Pignoramento presso terzi e liquidazione controllata

  • Davide Becucci

    Genova
    03/08/2026 13:29

    Pignoramento presso terzi e liquidazione controllata

    In data 20 aprile 2026 il Giudice dell'Esecuzione ha ordinato l'assegnazione al creditore procedente dell'importo di Euro 228,95 mensili a decorrere da dicembre 2025 con obbligo di versamento del datore di lavoro al creditori procedente che aveva notificato il pignoramento a dicembre 2025.

    In data 17 giugno 2026 il Giudice Delegato ha aperto la liquidazione controllata della debitrice.

    Dalla verifica effettuata dal Liquidatore il datore di lavoro non ha trattenuto la quota pignorata dallo stipendio del dipendente, pagando integralmente al dipendente le mensilità da dicembre 2025 a giugno 2026.

    Dopo l'apertura della liquidazione controllata il Legale del creditore procedente ha richiesto al datore di lavoro gli importi che dovevano essere trattenuti da dicembre 2025 a giugno 2026. Il Datore di Lavoro deve pagare queste somme al creditore procedente oppure, essendo intervenuta la liquidazione controllata, tutti gli importi devono essere versati alla Procedura concorsuale?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      10/08/2026 10:38

      RE: Pignoramento presso terzi e liquidazione controllata

      A nostro avviso le somme non ancora versate al creditore devono essere acquisite alla procedura.
      Invero, in ambito fallimentare è pacifico che sono inefficaci, ex art. 44 l.f., (oggi corrispondente all'art. 144 c.c.i.i.) dei pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento dal debitore, per quanto in esecuzione di una precedente ordinanza di assegnazione, (tra le tante, Cass. 13-11-2025, n. 30032; Cass. 8-6-2020, n. 10867; Cass. 5-6-2020, n. 10820; Cass. 22-1-2016, n. 1227; Cass. 17-12-2015, n. 25421; Cass. 31-3-2011, n. 7508).
      A questa affermazione si potrebbe obiettare che l'art. 270 comma 5, sebbene disponga che sono applicabili alla liquidazione controllata gli artt. 142 e 143, non cita l'art. 144.
      Tale omissione, tuttavia, non esclude l'operatività della regola della inefficacia di questa norma.
      Invero, l'omesso richiamo ad essa si giustifica, a nostro avviso, con il fatto per cui sono esclusi dalla liquidazione controllata, a norma dell'art. 268 comma 4 let. b) "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia", sicché i pagamenti eseguiti con questi proventi non sono inefficaci, e quindi sarebbe stato incongruo richiamare l'art. 144.
      Del resto, la regola della inefficacia di cui all'art. 144 è la diretta conseguenza della regola generale di cui all'art. 142, che invece è richiamato.
      L'assunto dell'applicabilità dell'art. 144 c.c.i.i. (seppur, attraverso il ricorso all'analogia) è stato peraltro sostenuto in giurisprudenza da Trib. Pistoia, con la sentenza n. 11 del 20.1.2025, nonché da Trib. Avezzano, n. 8 dell'8.4.2025.