Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Auto liquidazione giudiziale srl

  • Mattia Callegari

    Venezia
    27/07/2022 18:43

    Auto liquidazione giudiziale srl

    Buona sera,
    sono liquidatore di una srl in stato di insolvenza e vorrei chiedere l'auto liquidazione giudiziale.
    Vorrei una conferma sul fatto di dover depositare la documentazione indicata dall'art. 39 comma 1 del Codice della Crisi d'Impresa.
    La mia domanda sorge in quanto l'articolo pare generale e riferirsi a tutte le procedure del codice e la documentazione mi pare abbondante (comprende anche una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, certificazione dei debiti fiscali, elenco creditori con rispettivi crediti, cause di prelazione e pec).
    Inoltre successivamente l'art. 41 che regola il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale nello specifico per le srl chiede solo di depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi.
    Grazie per la risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/07/2022 16:05

      RE: Auto liquidazione giudiziale srl

      Si confermiamo. L'art. 39 CCI prevede gli obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza, e quindi anche alla liquidazione giudiziale che è una procedura di insolvenza. Si tratta di una norma che, a differenza della legge fallimentare, contiene le indicazioni per la documentazione da produrre da parte di chi intende chiedere sia la liquidazione giudiziale in proprio che domanda di concordato- pieno o con riserva (terzo comma art. 39)- o di ristrutturazione dei debiti o di piano di ristrutturazione assoggettato ad omologa, nell'ottica di un procedimento unitario che il legislatore ha inteso sviluppare (per la verità con non molto successo) in attuazione della legge delega. E' una tecnica redazionale completamente differente da quella seguita dalla legge fallimentare che prevede il fallimento in proprio, e all'art. 14 indica la documentazione da predisporre, poi del concordato, per il quale la domanda è regolata agli artt. 160 e 161 e così via.
      L'Art. 41 CCI regola invece il procedimento da seguire per l'apertura della liquidazione giudiziale una volta presentata la domanda in proprio, con la documentazione di cui all'art. 39, ma principalmente su ricorso di un creditore o del PM, ove il debitore è considerato il convenuto in giudizio, per cui si richiede solo la presentazione dei degli ultimi tre anni avendo, a sua volta il richiedente presentato la documentazione di cui all'art. 40.
      Zucchetti SG Srl
    • Mattia Callegari

      Venezia
      28/07/2022 16:20

      RE: Auto liquidazione giudiziale srl

      Io sono stato nominato liquidatore di una s.r.l. dal Tribunale a causa di conflittualità tra i soci.
      La mia nomina è stata iscritta al registro delle imprese il 07.06.2022.
      Dopo le verifiche dovute è emerso lo stato di insolvenza della società.
      I soci in conflitto fra di loro non hanno approvato i bilanci degli ultimi tre anni, non sono intenzionati a farlo e ci sono delle omesse dichiarazioni.
      La società avrebbe tutti i requisiti per fallire, ma manca una parte della documentazione richiesta dall'art. 39.
      Secondo la vostra opinione la documentazione richiesta dall'art. 39 è obbligatoria o basta dimostrare lo stato di insolvenza in altro modo? (es. pignoramenti e debiti scaduti e non pagati).
      Non voglio che la situazione si protragga e peggiori anche considerando i profili di responsabilità del liquidatore.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        29/07/2022 18:04

        RE: RE: Auto liquidazione giudiziale srl

        La documentazione richiesta dall'art- 39 CCI- che per il caso di liquidazione giudiziale riprende, con ampliamento, quella che il debitore deve presentare a norma dell' 14 l. fall. quando chiede il fallimento in proprio- ha lo scopo di documentare che il soggetto che agisce è fallibile o assoggettabile alla liquidazione giudiziale e versa in stato di insolvenza. Se la documentazione richiesta dalla norma non esiste, il liquidatore- che è obbligato a chiedere il fallimento ove rilevi che la società versi in stato di insolvenza, che si aggrava- farà la sua domanda precisando i motivi che non permettono di presentare la documentazione richiesta e indicando altri elementi di prova per dimostrare la ricprrenza del requisito soggettivo ed oggettivo per aprire la procedura.
        Zucchetti SG Srl