Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Apprensione della partecipazione di socio illimitatamente responsabile di srl

  • Barbara Sciascia

    VERONA
    13/03/2024 13:59

    Apprensione della partecipazione di socio illimitatamente responsabile di srl

    Buongiorno,
    in una liquidazione giudiziale di una snc con estensione al solo socio illimitatamente responsabile, acquisisco alla massa attiva di quest'ultimo la relativa quota, pari al 100%, di partecipazione in una srl.
    A questo punto chiedo lumi dal punto di vista operativo in ordine a:
    1) modalità con cui debbo procedere preliminarmente all'apprensione della quota, ovvero se sia sufficiente l'annotazione nel R.I. della sentenza di fallimento, cui ha già provveduto la cancelleria, oppure se la curatela debba procedere ugualmente alla notificazione al debitore ed alla società da questi partecipata dell'intervenuta apertura della LG ed in caso positivo se con atto similare al pignoramento, ai sensi dell'art. 543 cpc e con l'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492 cpc, nel quale chiedere anche l'annotazione nel registro dei soci;
    2) modalità con cui la curatela debba subentrare nell'amministrazione del bene del socio e quindi della partecipazione e relativi poteri, ovvero se debba acquisire ed inventariare tutta la documentazione di rito richiesta per la LG (libri sociali, registri, scritture contabili etc.), oltre a contratti pendenti (inclusi rapporti di lavoro ed in merito a questi se vi sono ulteriori adempimenti da espletare) ed in particolare se debba essere regolarmente informata dell'andamento della società e debba istituire gli adeguati assetti di cui all'art. 3, co. 2, CCII;
    3) possibilità da parte della curatela di revocare l'incarico al commercialista della srl e nominarne un altro, su autorizzazione del GD, ed in tal caso se lo stesso possa anche essere il perito estimatore e figurare come coadiutore del curatore, i cui costi andranno a carico della massa del solo debitore;
    4) possibilità di procedere al trasferimento a terzi della partecipazione prima dell'esame dello stato passivo e se a tal proposito nell'art. 2741 cc il termine "creditore" vada letto come "ceto creditorio" ammesso al passivo.
    Ringrazio sin d'ora per quanto potrete riscontrare.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/03/2024 20:32

      RE: Apprensione della partecipazione di socio illimitatamente responsabile di srl

      L'art. 215, comma 2, CCII, stabilisce che "per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l'art. 2471 c.c.". Questa norma, a sua volta, prevede che il "pignoramento" si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione al registro delle imprese"; per cui deve compiere questi atti. E' vero che al registro delle imprese è stata già iscritta la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ma questa riguardava il soggetto fin liquidazione quale socio di una snc, nel mentre la nuova iscrizione riguarda la srl di cui il liquidato ha la detenzione dell'intero capitale sociale.
      Con tali attività lei ha appreso all'attivo il bene "quota sociale nella srl", per cui lei ha i poteri del socio al 100% della srl. Quasi certamente il soggetto in liquidazione era anche amministratore della srl e, poiché, con l'apertura della liquidazione giudiziale a suo carico, questi è decaduto, deve provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, che avrà la gestione della societaria che, se è in condizioni di poterlo fare, continua la sua attività. Spettando la gestione della società all'amministratore, sarà questi a compiere gli atti da lei indicati, quali la revoca del commercialista ed altro. Bisogna infatti tenere sempre distinto che lei non è il curatore della srl che è in bonis e non ha appreso all'attivo della liquidazione del socio il patrimonio della srl, s, ma le quote di partecipazione della stessa che aveva il soggetto in liquidazione, per cui lei ha i poteri del socio totalitario dato che il socio in liquidazione è detentore dell'intero capitale sociale della srl
      Può vendere la quota in questione anche prima della formazione dello stato passivo, previa approvazione del programma di liquidazione e le dovute autorizzazioni, tenendo sempre come guida l'art. 2471 c.c., ove il richiamo del creditore è riferito al creditore pignorante procedente che, nella fattispecie, è lei curatore della procedura a carico del socio totalitario.
      Zucchetti SG srl
      • Barbara Sciascia

        VERONA
        09/04/2024 19:06

        RE: RE: Apprensione della partecipazione di socio illimitatamente responsabile di srl

        Torno su questo argomento, posto che, salvo successive pronunce che non mi è dato rinvenire, mi risulta che la Corte di Cassazione con ordinanza 25050 del 16.9.2021 abbia statuito che il fallito può essere amministratore di una s.r.l., dal momento che per tale tipologia di società, a seguito della novella di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, non sono regolamentate le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori e non è disposto un rinvio alle norme dettate dall'art. 2382 c.c. per la società per azioni.
        Ciò premesso, ma considerato il Vostro diverso riscontro alla mia domanda da Voi fornito ("Quasi certamente il soggetto in liquidazione era anche amministratore della srl e, poiché, con l'apertura della liquidazione giudiziale a suo carico, questi è decaduto, deve provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, che avrà la gestione della societaria che, se è in condizioni di poterlo fare, continua la sua attività...") devo considerare che l'orientamento della Cassazione valga sempre, fatta eccezione per i casi di società a responsabilità limitata unipersonale come nel caso precedentemente prospettato? Qual è in questo caso il riferimento normativo o la pronuncia giurisprudenziale?
        Ringrazio sin d'ora.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/04/2024 20:17

          RE: RE: RE: Apprensione della partecipazione di socio illimitatamente responsabile di srl

          Conosciamo la sentenza da lei citata del 2021, che ha ripreso una innovazione introdotta da Cass. 8 agosto 2013, n. 18904, ma la soluzione accolta non ci ha mai convinto e per questo abbiamo continuato a sostenere la decadenza, anche perché, nonostante le statuizioni della S. Corte, non abbiamo mai visto una srl amministrata da un soggetto dichiarato fallito per una sua attività personale o quale socio illimitatamente responsabile di altra società. In effetti, a nostro avviso, il mancato richiamo dell'art. 2382 c.c è frutto non tanto della scelta di lasciare liberi i soci di decidere quanto di una omissione da colmare se si pensa che il regime predisposto per la s.p.a. (ineleggibilità del fallito e sua decadenza automatica dalla carica) vale anche per la società in accomandita per azioni; nelle società di persone poi, ferma la regola per cui amministratori possono essere solo i soci illimitatamente responsabili, si applica la regola per cui la dichiarazione di fallimento personale del socio comporta di diritto la sua esclusione (cfr. l'art. 2288 c.c.), sicchè, nonostante gli sforzi della Corte, non si vede la ragione per cui le s.r.l. non debbano essere governate con le medesime regole basilari della altre società e perché i soggetti terzi non debbano essere tutelati rispetto alle possibili condotte pregiudizievoli di un amministratore che di fatto sia patrimonialmente irresponsabile perché dichiarato fallito.
          Oltre queste ragioni di coerenza del sistema, non vediamo come possa un soggetto dichiarto fallito, il cui patrimonio sia stato appreso all'attivo del suo fallimento, continuare a svolgere una attività che lo espone ad ulteriori responsabilità patrimoniali verso la società amministrata e terzi creditori. E ciò a tacere del fatto che se non si ritiene applicabile al fallito l'art. 2382 c.c. si dovrebbe ammettere anche l'idoneità degli interdetti e degli inabilitati ad amministrare le società a responsabilità limitata visto che questi sono accumunati al fallito nell'art. 2382 c.c.; né è convincente l'osservazione della Corte che l'incapacità degli interdetti a gestire una s.r.l. è indipendentemente da un'eventuale applicazione a questo tipo dell'art. 2382 c.c., perché la stessa discende comunque dalla disciplina generale che il codice civile dedica a queste figure di incapacità di agire (artt. 414 c.c. e segg.) perché le incapacità vanno poi adattate alle singole fattispecie, altrimenti non vi sarebbe stato bisogno di ripetere il divieto nell'art. 2382 c.c.. La normativa sull'interdetto ammette la sua incapacità, ma non preclude che possa compiere atti anche di straordinaria amministrazione a mezzo del tutore, per cui, seguendo la tesi della Corte per la quale la fonte della ineleggibilità e decadenza non si trova nell'art. 2382 c.c., si arriverebbe, paradossalmente, ad ammettere che anche l'interdetto possa svolgere l'attività di amministratore di srl, sostituito dal suo tutore.
          Non possiamo qui dilungarci ulteriormente sul tema. Ammettiamo la nostra imprecisione nel non aver riferito dei precedenti della S,Corte, dando per scontata la soluzione da noi esposta, ma si trattava di un obiter dictum, da lei giustamente evidenziato; la ringraziamo perché ci ha permesso di chiarire la nostra posizione. Libero ciascuno di seguirla o non.
          Zucchetti Sg srl