Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII

  • Marco Crifò

    Verdellino (BG)
    09/01/2025 17:52

    Concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII

    Buongiorno, chiedo cortesemente un parere in merito all'applicabilità o meno della sospensione delle cause di scioglimento ex artt. 2446 - 2447 Codice civile nel caso di presentazione di domanda di concordato semplificato con riserva di deposito di proposta e del piano (ex art. 25 sexies CCII dopo modifiche di settembre 2024). Ringrazio - Marco Crifò.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/01/2025 17:49

      RE: Concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII

      Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede la sospensione, pur in presenza di perdite rilevanti, dagli obblighi di riduzione nominale del capitale ed anche di ricapitalizzazione e, così, anche della operatività della relativa causa di scioglimento in tre diverse disposizioni dal contenuto sostanzialmente analogo. In particolare nelle disposizioni contenute nell'art. 20, riguardante la composizione negoziata, nell'art. 64, applicabile agli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli artt. 57, 60 e 61, e nell''art. 89, attinente al concordato preventivo, con ciò dimostrando il legislatore che la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione non costituisce un principio generale, ma una regola applicabile alle fattispecie considerate e in quelle in cui una di tali norme sia eventualmente richiamata. Nella disciplina del concordato semplificato manca una norma del genere e manca anche un richiamo dell'art. 89, che sarebbe quello più vicino per materia, a causa del carattere prettamente liquidatorio del concordato semplificato, dato che la misura in esame ha lo scopo di consentire, nonostante l'insufficienza del capitale, la prosecuzione delle trattative nella ragionevole prospettiva di perseguire l'obiettivo del risanamento o del pagamento dei creditori attraverso il ricavato dell'attività che continua in pendenza delle altre procedure.
      Pertanto, a nostro parere, nella procedura di concordato semlificato, la sospensione degli obblighi societari in presenza di perdite del capitale non trova applicazione.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Crifò

        Verdellino (BG)
        13/01/2025 09:29

        RE: RE: Concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII

        Grazie per il parere.
        Il dubbio deriva dal fatto che l'art. 25 sexies (concordato semplificato) rinvia all'art. 40 del CCII, a sua volta richiamato dall'art. 44 (domanda con riserva) che al comma 1 bis, introdotto dal correttivo ter, prevede la non applicazione degli art. 2446 e 2447 cod. civ.. Immagino che il vs. parere abbia considerato anche tali rinvii di norme ed in particolare il nuovo comma 1-bis dell'art. 44. Grazie per ulteriore precisazione Marco Crifò.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/01/2025 20:19

          RE: RE: RE: Concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII

          Certo che abbiamo considerato anche le modifiche apportate all'art. 25-sexies c.c.i.i. dal terzo correttivo, e non abbiamo citato il comma 1-bis dell'art. 44 perché quando nell'ult. periodo del comma 1, dell'art. 25-sexies si dice che "nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l'imprenditore può proporre la domanda di cui all'art. 40, anche con riserva di deposito della proposta e del piano sexies" di cui all'art. 44, il legislatore non fa un rinvio agli artt. 40 e 44, ma semplicemente ammette che la domanda di omologa di concordato semplificato possa essere proposta anche con riserva di presentazione della proposta e del piano, della cui utilizzazione in precedenza si discuteva. Ed, infatti, il comma 2 dell'art. 25-sexies prevede che dalla data di pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96", a dimostrazione che è dalla pubblicazione della domanda (e non dal deposito) che si producono gli effetti voluti dal legislatore, di cui ai citati articoli, tra i quali non è compreso l'art. 89 che regola gli obblighi di ricapitalizzazione nel concordato ordinario
          Zucchetti SG srl