Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

DOMANDA AMMISSIONE AL PASSIVO FONDO MARIO NEGRI

  • Marco Carbone

    Roma
    01/07/2026 13:22

    DOMANDA AMMISSIONE AL PASSIVO FONDO MARIO NEGRI

    Il Fondo Mario Negri - fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto - chiede l'ammissione in privilegio ex art. 2751 bis, ed in subordine ai sensi dell'art. 2753 e 2754, dei contributi previdenziali ordinari e integrativi, nonché per la contribuzione per la formazione professionale dei dirigenti.
    Si chiede se la richiesta è corretta per i singoli contributi - ordinario, integrativo e formazione - oppure se il loro credito deve essere considerato diversamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/07/2026 17:41

      RE: DOMANDA AMMISSIONE AL PASSIVO FONDO MARIO NEGRI

      Il Fondo Mario Negri gestisce i trattamenti previdenziali complementari previsti dai CCNL dei Dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei Dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali, stipulati da Manageritalia con Confcommercio, Confetra e le Organizzazioni aderenti alle Confederazioni espressamente autorizzate. Si tratta, quindi, di un fondo pensione per la previdenza integrativa dei dirigenti del terziario.
      La giurisprudenza degli ultimi anni è concorde nell'affermare che in tema di fondi pensione complementari , il fallimento (ed ora la liquidazione giudiziale) del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento, ai sensi dell' articolo 78, comma 2, L. fall ., del contratto di mandato avente ad oggetto il versamento al Fondo di previdenza complementare delle quote di TFR accantonate e il ripristino della titolarità delle risorse accantonate, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell' articolo 93 L. fall . (Cass. 25/07/2025, n. 21319; Cass. 25/07/2025, n. 21318; Cass. 10/07/2023, n. 19510; Cass. 8/06/2023, n. 16266; ecc.).
      Ed invero, come si deduce da detta giurisprudenza, va fatta una distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando - e tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare - di natura contrattuale- per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa. Alla luce di tanto il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito, di modo che, fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal F.P.C. Di conseguenza, il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al F.P.C., comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento.
      Ecco pechè il fallimento come la liquidazione giudiziale del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 78, comma 2, l. fall. e art. 183, comma 2, CCII e il ripristino della titolarità, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del F.P.C., cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 l. fall.
      In sostanza se il Fondo chiede il pagamento delle quote di accantonamento del TFR non versate dal datore di lavoro, cui farebbe riferimento il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., la domanda va respinta (a meno che il Fondo non documenti che è intervenuta una cessione del credito, regolarmente notificata al datore di lavoro o da questi accettata) in quanto carente di legittimazione, che compete, pe i motivi detti, esclusivamente al lavoratore.
      Per la parte di credito riguardante il pagamento dei contributi a carico del datore di lavoro, questi, ove non pagati, sono dovuti e, con riferimento al privilegio il discorso si sposta sugli artt. 2753 o 2754 c.c..
      Il fatto che, come detto in precedenza e come affermato da Cass. sez. un. n.4949 del 2015 nel trattare di altre questioni, tale contributo è finalizzato a prestazioni previdenziali in favore del lavoratore, esclude l'applicazione dell'art. 2753 c.c. perché il contributo non riguarda la previdenza obbligatoria, con conseguente applicazione dell'art. 2754 c.c. che fa riferimento alla previdenza in genere diversa da quella di cui all'art. precedente.
      Zucchetti Sg srl
      • Marco Carbone

        Roma
        03/07/2026 07:48

        RE: RE: DOMANDA AMMISSIONE AL PASSIVO FONDO MARIO NEGRI

        Nel ringraziarVi per il prezioso contributo, si chiede se anche le quote richieste dal Fondo Mario Negri a titolo contributi per l'ente di formazione previsto dall'art. 22 del CCNL siano o meno da riconoscere in privilegio ex art. 2754 c.c. o in chirografo.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          05/07/2026 12:47

          RE: RE: RE: DOMANDA AMMISSIONE AL PASSIVO FONDO MARIO NEGRI

          Non ci risultano precedenti specifici sul punto, ma noi riteniamo di dare risposta affermativa in quanto la norma di cui all'art. 2754 c.c. è una specie di norma di risulta che comprende tutti i contributi dovuti per forme di tutela previdenziali e assistenziale diversi da quelli di cui all'art. 2753 c.c..
          Zucchetti SG srl