Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Annotazione al PRA ex art 213 n. 2 CCII

  • Laura Sambartolomeo

    Voghera (PV)
    05/02/2024 13:16

    Annotazione al PRA ex art 213 n. 2 CCII

    Accettato l'incarico di curatore, ho immediatamente effettuato l'accesso, con l'ausilio dell'IVG ; appurato che i (numerosi ) mezzi rinvenuti sono privi di valore , mi sono - volutamente- astenuta dal chiedere la trascrizione della sentenza e ho subito chiesto al GD ( il comitato non e' costituito )l'autorizzazione a non acquisirli all'attivo ai sensi dell'articolo 213 n.2 ; ottenuto il provvedimento ho notificato l'istanza e la relativa autorizzazione al Pra competente per l'annotazione ( d'ufficio) al Pubblico Registro.
    Il Pra non ha provveduto .Sollecitato ha fornito dapprima una risposta vaga ( "non si è proceduto alla richiesta, in quanto per l'annotazione della non acquisizione all'attivo, non è prevista alcuna formalità da annotare nello stato giuridico del veicolo") .
    A quel punto ho trasmesso all'ufficio la circolare ACI dell'agosto 2023 ove vengono riepilogate le varie tipologie di formalità , insistendo perché l'ufficio provveda. Il Pra competente mi risponde ora : "come pubblicato nella pagina del sito Aci, da lei riportata, la mancata acquisizione all'attivo del veicolo, è titolo per procedere alla cancellazione della liquidazione giudiziale, ma nel suo caso, non è stata trascritta.Qualora non sia stata precedentemente trascritta sul veicolo la liquidazione giudiziale, non si potrà dare corso alla trascrizione del provvedimento in parola, in quanto lo stesso non modificherebbe in alcun modo la situazione giuridica del veicolo. Infatti, non essendo stata precedentemente trascritta la sentenza di liquidazione giudiziale, il veicolo risulta al PRA nella piena disponibilità del debitore ".
    Non mi pare corretto che il Pra subordini l'annotazione comunque prevista dall'art. 213 n. 2 codice della crisi nel caso di autorizzazione a non acquisire all'attivo ( e quindi di evidente esclusione dall'inventario ) alla previa trascrizione della sentenza .
    Attendo Vostro parere in proposito nonché, qualora riteniate corretto quanto da me rappresentato, l'indicazione dell'iniziativa più opportuna per ottenere celermente l'annotazione ( peraltro nelle more mi è già stato notificato un verbale di contravvenzione al codice della strada ). Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/02/2024 20:10

      RE: Annotazione al PRA ex art 213 n. 2 CCII

      A nostro avviso il PRA ha ragione. Invero, con la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale il soggetto che vi è assoggettato perde la disponibilità dei propri beni, che, attraverso, l'inventario viene appresa dalla massa e per essa dal curatore, sicchè quando il curatore, a norma dell'art. 213, comma 2, CCII, non acquisisce all'attivo uno o più beni, vuol dire che quei beni rimangono nella disponibilità del liquidato, e per questo motivo, sugli stessi i creditori possono eseguire azioni esecutive, vietate dall'art. 150 sui beni appresi all'attivo. Poiché l'apprensione all'attivo dei beni mobili registrati è la trascrizione presso il PRA della sentenza che apre la liquidazione giudiziale, che è lo strumento attraverso cui procede alla inventariazione di tali beni, nel momento in cui decide di non acquisire all'attivo un bene mobile registrato intestato al liquidato, effettuata la procedura di cui all'art. 213, comma 2, non procede alla trascrizione, con la conseguenza che risulta pubblicamente che quel bene è ancora nella libera disponibilità del soggetto nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale. Dice bene allora il PRA che "qualora non sia stata precedentemente trascritta sul veicolo la liquidazione giudiziale, non si potrà dare corso alla trascrizione del provvedimento in parola, in quanto lo stesso non modificherebbe in alcun modo la situazione giuridica del veicolo", che infatti era nella disponibilità del titolare e rimane nella stessa condizione anche dopo che questi è assoggettato alla liquidazione giudiziale qualora il curatore ritenga di non apprendere il bene all'attivo. Diversa è invece la situazione ove il curatore abbia acquisito l'auto all'attivo effettuando la trascrizione al PRA e poi ne dismetta la disponibilità, perché in questo caso è trascritta sul bene la sentenza dichiarativa dell'insolvenza che rende pubblico che il bene fa parte dell'attivo della procedura, nel mentre non è più così, per cui questa situazione deve essere modificata a seguito della restituzione.
      Zucchetti SG srl
      • Laura Sambartolomeo

        Voghera (PV)
        06/02/2024 16:00

        RE: RE: Annotazione al PRA ex art 213 n. 2 CCII

        Ringrazio della risposta.
        Ho però ancora dubbi al riguardo e quindi vorrei condividere un' ulteriore riflessione derivante dalla lettura della norma. L'articolo 213 n. 2 ,come noto, pone un preciso onere a carico del curatore che mi pare identico sia nell'ipotesi di autorizzazione a non acquisire il bene sia in quella di rinuncia alla liquidazione di un bene già acquisito (sul presupposto-comune ad entrambe – che " l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente " ) ovvero " il curatore notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari ".
        Mi risulta pertanto difficile prescindere dal dato testuale.
        Il termine utilizzato è poi "annotazione " e non " cancellazione " locuzione quest'ultima che potrebbe comportare la preesistenza di una formalità ( nella fattispecie la trascrizione della sentenza ). L'annotazione potrebbe essere quindi qualificata come "pubblicità notizia" atta a rendere esplicitamente noto a tutti i terzi ( e non solo ai creditori per titolo ante apertura della procedura ) che il bene non è stato acquisito . Peraltro la stessa circolare ACI agosto 2023 prevede che tale annotazione sia effettuata "d'ufficio " e quindi senza presentazione della nota, semplicemente a seguito della notifica effettuata dal curatore.
        La soluzione invocata avrebbe ( nell'interesse sempre della massa ) risvolti pratici non di poco conto e consentirebbe di paralizzare eventuali iniziative nei confronti della curatela con un dato documentale ineccepibile e non con il frutto di un ragionamento di carattere squisitamente giuridico ( nel senso "non risulta trascritta la sentenza di fallimento ergo il bene è nella libera disponibilità del soggetto debitore ancorché sottoposto a liquidazione concorsuale " ), ragionamento purtroppo non così scontato tra i terzi ( tant'e' che solo pochi giorni fa, ad esempio, mi e' stato notificato un verbale di accertamento di violazione del codice della strada riferito ad un automezzo su cui non risulta trascritta la sentenza di apertura della liquidazione, proprio perché non acquisito).
        Mi pare comunque che la stessa interpretazione letterale della norma dovrebbe far propendere per la soluzione qui prospettata che corrisponde anche ad una precisa esigenza di tutela dei terzi e della stessa massa dei creditori ( mi riferisco non solo alla possibilità di esecuzione individuale sul bene , ma anche , nel caso di autoveicoli , alla responsabilità derivante dalla circolazione e agli aspetti di carattere fiscale ).
        Attendo di conoscere il Vostro parere . Certamente sarebbe utile anche la condivisione , con i Colleghi Curatori , di esperienze pratiche su casi analoghi.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/02/2024 19:14

          RE: RE: RE: Annotazione al PRA ex art 213 n. 2 CCII

          A nostro avviso la notifica cui lei fa riferimento (introdotta dal d.lgs n. 873 del 2022) , sebbene interpretato letteralmente sia riferibile ad entrambe le ipotesi previste dal primo periodo del comma 2 dell'art. 213, ossia sia la non acquisizione che la dismissione, interpretata teleologicamente è da applicare alla sola ipotesa della acquisizione e dismissione in quanto rimane comunque superflua per il caso di non acquisizione all'attivo del bene soggetto a iscrizione nei pubblici registri dato che la mancata trascrizione della sentenza di apertura della procedura sullo stesso già di per sé evidenzia che il bene in questione non fa parte dell'attivo. Certo ci potrà essere qualche disguido di ordine pratico, ma crediamo che il verbale di accertamento violazione cod. str. le sarebbe stato notificato anche se fosse stata effettuata l'annotazione da lei richiesta in quanto dovuta solo ad una burocratica gestione della cosa pubblica.
          Ad ogni modo, lei ha fatto l'istanza al PRA e questo ha risposto quanto da lei riportato , per cui nessuno le potrà mai imputare una eventuale carenza di diligenza.
          Anche noi ci auspichiamo interventi di altri utenti un quanto lo scopo del Forum è proprio quello di sentire le diverse voci e le diverse esperienze che aiutano a migliorare il lavoro di ciascuno e di noi stessi prima di tutti.
          Zucchetti SG srl
          • Laura Sambartolomeo

            Voghera (PV)
            07/02/2024 09:05

            RE: RE: RE: RE: Annotazione al PRA ex art 213 n. 2 CCII

            Ringrazio dell'opportunità di confronto come sempre proficuo