Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

CONTRIBUTI FASI FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA - QUOTE CONTRIBUTI CARICA AZIENDA PREVIMODA

  • CRISTINA BRACCO

    BIELLA
    24/06/2026 17:45

    CONTRIBUTI FASI FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA - QUOTE CONTRIBUTI CARICA AZIENDA PREVIMODA

    Buongiorno, Fasi nella sua domanda di ammissione richiede il riconoscimento del privilegio ex art 2754 c.c. per i contributi dovuti dall'azienda per i propri dirigenti e non versati. Sarei dell'idea di non riconoscere il privilegio trattandosi di versamenti da attuarsi in forza di contrattazione collettiva e non per obbligo di legge. Fasi a sostegno della richiesta richiama una corte di appello di Roma 647/2013.
    Analogo discorso ci potrebbe essere per i versamenti dovuti al fondo integrativo Previmoda. Oltre al TFR (per i quali viene riconosciuto il privilegio) l'azienda, sulla base della contrattazione collettiva versa un ulteriore quota di contribuzione. Relativamente a questa parte riterrei di non riconoscere il privilegio ex art 2754 c.c. Mi sembra che sul punto sia intervenuta Cass SSUU 9/6/21 nr 16084, anche se Cass. Sezione quarta in data 9/4/25 con ordinanza interlocutoria ha rimesso il tutto alla prima presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle sezione unite. Ci sono aggiornamenti in merito? E' corretta l'esclusione del privilegio nelle due ipotesi di cui sopra?
    Ringrazio Cristina Bracco
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/06/2026 12:21

      RE: CONTRIBUTI FASI FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA - QUOTE CONTRIBUTI CARICA AZIENDA PREVIMODA

      La sentenza dele Sez. Unite n. 16084/2021 da lei richiamata si occupa del problema indirettamente in quanto attiene al credito dei lavoratori; comunque è indiscusso che con essa le sezioni unite hanno confermato il principio che il privilegio previsto dall' art. 2754 cod.civ. trova giustificazione nel fatto che l'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale è il medesimo, indipendentemente dall'oggetto del rischio coperto e ciò spiega la ragione per la quale non è applicabile ai contributi dovuti agli enti privati che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, non essendo gli stessi dovuti in base alla legge, ma in forza della contrattazione collettiva (cfr anche Cass. 19792/2015; Cass. n. 15676/2006; Cass n. 12821/1998).
      Non ci risulta che siano nuovamente intervenute le sezioni Unite a seguito dell'ordinanza interlocutoria da lei citata.
      L'interpretazione della S. Corte non è da tutti condivisa, come appunto da App. Roma 4/02/2013, n. 647, per il quale "La previsione di cui all'art. 2754 c.c. è applicabile anche ad istituti previdenziali che traggano le fonti delle proprie erogazioni previdenziali nella contrattazione collettiva", anche noi abbiamo in altre occasioni in cui ci siamo occupati del problema, cercato una soluzione meno rigorosa e più aperta verso quelle forme di contrattazione collettive nazionali o di Fondi di assistenza integrativa che coinvolgano una amplia categoria di lavoratori per i quali l'iscrizione al Fondo è obbligatoria. Sappiamo bene che una tale soluzione è un po' forzata, ma ci sembra sostenibile in quanto enti del genere svolgono una attività integrativa e a anche in parte sostitutiva di quella statale, per cui una tale interpretazione dovrebbe prevalere su quella rigidamente testuale in quanto attua la stessa obbligarorietà dell'assicurazione, da cui muove l'art. 2754 cod.civ.
      Allo stato, tuttavia, vigendo ancora l'interpretazione dei giudici di legittimità sopra richiamata, è più tranquillante per il curatore seguire questa linea rigorosa escludendo il privilegio, posto che, in sede di opposizione, ha il suffragio della Cassazione a sostegno della propria tesi. .
      Zucchetti SG Srl