Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Liquidazione giudiziale - avviso di liquidaizone

  • Matteo Lorenzo Manfredi

    Bergamo
    14/01/2025 12:58

    Liquidazione giudiziale - avviso di liquidaizone

    Buongiorno,
    dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di una società di cui sono stato nominato curatore, l'agenzia delle entrate notifica - sulla mia pec personale - un avviso di liquidazione dell'imposta di registro in relazione ad una sentenza emessa in data anteriore alla liquidazione.
    L'avviso di liquidazione viene notificato a me personalmente "in qualità di soggetto responsabile".
    Ho inviato una pec all'Agenzia delle Entrate con richiesta di annullamento in autotutela dell'atto in quanto il Curatore, a mio avviso, non è "soggetto responsabile" ma - ad oggi - l'Ufficio non ha riscontrato la mia richiesta.
    Tenuto conto che i "soggetti responsabili" ex art. 57 del DPR 131/86 sono chiamati al pagamento dell'imposta in via solidale con il debitore principale (classico caso del notaio) in mancanza di annullamento in autotutela riterrei necessario impugnare l'atto avanti alla competente Corte di Giustizia.
    Volevo chiedere se vi risultano precedenti analoghi.
    un cordiale saluto,
    Matteo Manfredi
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      18/01/2025 21:20

      RE: Liquidazione giudiziale - avviso di liquidaizone

      In giurisprudenza la questione della responsabilità solidale del Curatore per i debiti d'imposta del fallito è stata definita con grande chiarezza, e sinceramente ci stupisce che alcune sedi dell'Agenzia delle Entrate continuino a notificare atti illegittimi, e ancor più che tali atti non vengano annullati in autotutela nel caso ciò accada (comprendiamo che possa accadere che la notifica avvenga "in automatico" se il Curatore non è correttamente anagrafato nella posizione della società fallita, ovvero, ora, sottoposta a liquidazione giudiziale).


      Punto fermo è l'ordinanza della Suprema Corte n. 16373/2014, secondo la quale "presupposto essenziale affinché si possa parlare di un concorso a determinare il mancato pagamento di un'imposta [fonte quindi di responsabilità solidale del Curatore] è che tale mancato pagamento sia effetto di un comportamento contra legem del curatore e non della mera incapienza dell'attivo".

      Da ciò discende che solo in tal caso può essere invocata la responsabilità personale del Curatore.

      E tale responsabilità può essere invocata solo enunciando fra l'altro nell'atto impositivo, prosegue l'ordinanza, le circostanze che determinano il cattivo utilizzo dell'attivo fallimentare (in sostanza, il soddisfacimento di crediti di ordine inferiori a quelli tributari) e a condizione che le predette circostanze siano successivamente provate in giudizio.

      E hanno correttamente applicato tale insegnamento, fra altre, le sentenze dalla C.T.R. Lombardia n. 2911/2019 e 1798/2020; quest'ultima così conclude con limpidezza cristallina: "Orbene ove l'Amministrazione ritenga di affermare una responsabilità solidale del curatore fallimentare per i debiti tributari del fallimento (maturati o meno nel corso della procedura fallimentare) deve indicare nell'atto di addebito le ragioni che determinano tale responsabilità, la quale deve nascere da un cattivo utilizzo dell'attivo fallimentare (ad esempio, a seguito del pagamento di crediti di ordine inferiore a quelli tributari), ponendo il Curatore in condizione di esercitare le sue difese anche adducendo - se del caso - l'intervento determinante degli organi di controllo della procedura (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 luglio 2014, n. 16373)".

      Tutto ciò premesso, se anche citando la giurisprudenza sopra indicata l'atto non viene annullato in autotutela , non resta ovviamente altra strada che l'impugnazione avanti la Corte di Giustizia Tributaria, sede nella quale riteniamo si possa insistere per l'addebito all'Ufficio delle spese di giudizio, data l'assoluta assenza di ogni incertezza.