Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

TRASCRIZIONE SENTENZA CHE AUTORIZZA AD ACCETTARE L'EREDITA' EX ART. 524 C.C.

  • Dario Pialli

    Grosseto
    13/10/2026 19:09

    TRASCRIZIONE SENTENZA CHE AUTORIZZA AD ACCETTARE L'EREDITA' EX ART. 524 C.C.

    sono Curatore di un fallimento di un SAS e del suo socio accomandatario apertosi nel 2023. Nelle more della procedura è emerso che nel 2021 era deceduta la sorella del fallito e alla data di apertura del F. i chiamati non avevano né rinunciato all'eredità né accettato (nemmeno tacitamente). Il de cuius era proprietario al 100% di 3 immobili ed il fallito era uno dei chiamati all'eredità per una quota pari al 50% (assieme all'altro fratello). Con il legale della Curatela abbiamo richiesto al Tribunale competente la fissazione di un termine per l'accettazione da parte dei chiamati all'esito del quale è emerso che il fallito non aveva accettato e dunque aveva perduto tale diritto. A seguito di autorizzazione del G.D. abbiamo impugnato ex art. 524 c.c. detta decadenza/rinuncia. Il Tribunale con sentenza del 25/02/2026 ha accolto le domande proposte e autorizzato la Curatela, ex art. 524 c.c., ad accettare in nome e per conto del fallito l'eredità. A questo punto era mia intenzione procedere con la stipula dell'atto di accettazione con relativa trascrizione però la Conservatoria di Grosseto ha comunicato al Notaio che "la sentenza di autorizzazione ad accettare l'eredità, emessa a seguito di accoglimento del procedimento ex art. 524 c.c. instaurato dal creditore avverso l'erede rinunciante o decaduto, non può costituire titolo per la trascrizione nei pubblici registri" (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 29 marzo 2007 n. 7735, ecc..). A questo punto Vi chiedo: come devo/posso procedere per garantire la continuità delle trascrizioni (e anche la presentazione della successione) e procedere con le operazioni di vendita in sede concorsuale? E' possibile, previa autorizzazione del G.D. presentare la dichiarazione di successione per conto del fallito e procedere successivamente con la trascrizione? Altrimenti quali altre strade sono percorribili? grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/10/2026 12:29

      RE: TRASCRIZIONE SENTENZA CHE AUTORIZZA AD ACCETTARE L'EREDITA' EX ART. 524 C.C.

      Lei parla di fallimento dichiarato nel 2023, per cui, probabilmente, si tratta di una liquidazione giudiziale regolata dal nuovo codice della crisi. Ad ogni modo, che si tratti di fallimento o di liquidazione giudiziale, non ci è chiaro perché la curatela abbia fatto ricorso all'azione interrogatoria ex art. 481 c.c. facendo fissare un termine per l'accettazione da parte del chiamato, dal momento che sia l'art. 35 l. fall. che l'art. 132 c.c.i.i. attribuiscono al curatore del fallimento o della liquidazione il potere di accettare l'eredità (previa autorizzazione del comitato dei creditori) cui è chiamato il fallito o liquidato, sia che l'apertura della successione sia antecedente che posteriore all'all'apertura della procedura concorsuale, dato che le norme citate non condizionano l'accettazione alla data dell'evento morte.
      Nel caso è stata scelta la via della fissazione del termine ex art. 481 c.c. e, di conseguenza, a seguito dell'inerzia del fallito /liquidato, è diventato necessario ricorrere all'art. 524 c.c. chiedendo l'autorizzazione ad accettare l'eredità in sua vece e nei limiti previsti dalla norma. La sentenza favorevole non attribuisce al fallito la qualità di erede e non fa entrare i beni i beni ereditari nel patrimonio fallimentare , ma autorizza il vincitore ad agire esecutivamente sui beni oggetto dell'eredità del fallito, come se fosse stata vittoriosamente esperita una azione revocatoria; e come nel caso della revocatoria, quando l'attore è una procedura concorsuale, l'esecuzione avviene mediante il trasferimento della disponibilità dei beni alla massa per poterli vendere nell'ambito del concorso..
      A questo punto non capiamo perché lei voglia procedere ad un atto di accettazione dell'eredità (che avrebbe potuto fare se non avesse fatti ricorso all'azione interrogatoria ex art. 481 c.c.), dal momento che dispone della sentenza che le dà diritto di esercitare l'esecuzione sui beni costituenti l'asse ereditario per la quota di competenza del fallito. E qui sorge il problema del rifiuto della trascrizione, che, a quanto capiamo, si riferisce alla sentenza ex art. 524 c.c. Sotto questo profilo non ci sembra tanto rilevante la sentenza richiamata della Cassazione, quanto il fatto che l'art. 2652, n. 1, c.c. prevede espressamente la trascrizione della domanda giudiziale ex art. 524 c.c .nel mentre non è prevista per questo tipo di azione la trascrizione della sentenza, per cui diventa determinate nel caso che la domanda ex art. 524 c.c. sia stata trascritta, producendo questa l'effetto della inopponibilità dei diritti acquisiti successivamente.
      In caso di trascrizione della domanda si potrebbe chiedere al conservatore un rifiuto scritto a trascrivere la sentenza e poi agire ex art. 745 cpc., in modo che si accerti se la sentenza va trascritta ovvero sé è inutile trascriverla derivando gli effetti dalla trascrizione della domanda pur senza la trascrizione della sentenza.
      Se la domanda non è stata trascritta, crediamo superflua seguire questa strada perché manca il presupposto su cui impostare una difesa.
      In ogni caso, noi cercheremmo di trascrivere la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sula quota assegnata al liquidato avvalendosi della sentenza favorevole ex art. 524 c.c.. In via cautelativa sarebbe opportuno farsi previamente autorizzare dal comitato dei creditori, in quanto un tale atto può essere ritenuto equivalente ad una accettazione tacita dell'eredità.
      Zucchetti SG srl