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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Responsabilità ex amministratore
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Michele Manfredini
Cremona09/11/2025 16:57Responsabilità ex amministratore
Buongiorno,
sono il curatore di una liquidazione giudiziale richiesta in proprio e avviata con sentenza del 7/3/2025 di una srl immobiliare di costruzioni che si trovava in liquidazione già dal 3/7/2020.
Nel susseguirsi di diversi amministratori e poi di liquidatori, la mia attenzione si è rivolta in particolare su una serie di assemblee tenutesi tutte in data 28/6/2020 nelle quali, su richiesta del successivo amministratore (poi divenuto liquidatore), vengono approvati i bilanci per gli esercizi 2014, 2015, 2016, ciò in quanto il precedente amministratore non vi aveva provveduto. Le perdite emergenti da tali bilanci, e rinviate a nuovo da ogni relativa delibera di approvazione, sono di totali € 70.000, contro un capitale sociale di € 10.000. Tale disavanzo patrimoniale deve raffrontarsi a quello emerso in corso di LG, pari a circa 4 milioni di euro.
Vi chiedo se a vostro parere potrei intentare contro l'amministratore, che non aveva provveduto ad attivarsi per la regolare approvazione di tali bilanci, un'azione di responsabilità dei creditori sociali, i cui termini prescrizionali dovrebbero a mio parere essere ancora aperti, essendo la notizia di tali perdite (per importo superiore al c.s.) emersa in data 28/6/2020.
Vi chiedo inoltre se, a vostro parere, l'eventuale esperibilità di un'azione di responsabilità dei creditori contro detto amministratore inadempiente potrebbe riguardare condotte dello stesso soggetto tenute nei precedenti esercizi 2011/2012/2013, i cui bilanci risultano laconicamente approvati con verbali di 10 righe e non depositati in RI né mai riportati in Libro Inventari, e nel corso dei quali lo stesso soggetto "accettava" (su proposta di un soggiogato socio unico) compensi esorbitanti ed una indennità di fine mandato del tutto incoerente con i debiti aziendali.
Vi ringrazio per la cortese attenzione.
Michele Manfredini-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/11/2025 12:45RE: Responsabilità ex amministratore
L'art. 2949 c.c. dispone che "si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali" (comma 1) e che "nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori" (comma 2), ove il comma 1 fa riferimento all'azione di responsabilità esercitata dalla società e dai soci e il comma 2 alle azioni extracontrattuali dei creditori sociali, che sono i due tipi di azione che il curatore del fallimento, ed ora della liquidazione giudiziale, può esercitare anche qualora la procedura concorsuale riguardi una s.r.l..
Diverso è il momento dal quale il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere. Per l'azione sociale, essendo questo tipo di azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivato alla società da violazioni poste in essere da amministratori e sindaci, indipendentemente dal fatto che tali violazioni abbiano pregiudicato il patrimonio della società in misura tale da ledere le ragioni dei creditori sociali, è pacifico che il termine prescrizionale quinquennale decorre dal momento in cui è posto in essere il fatto dannoso, o meglio dal momento in cui l'evento dannoso cagionato dall'organo sociale sia scoperto e conoscibile da parte degli altri organi sociali usando la diligenza media cui sono tenuti nell'adempimento delle rispettive attribuzioni. Questo termine rimane sospeso fin quando l'amministratore è in carica, posto che, a norma del comma 4 dell'art. 2393 c.c., l'azione può essere esercitata entro cinque anni alla cessazione della carica.
Nel caso in esame l'amministratore, nei cui confronti vorrebbe agire in responsabilità, è cessato dalla carica quanto meno in occasione delle assemblee tenute il 28/6/2020, se non prima, per cui l'zione è già prescritta essendo da tale data decorsi cinque anni.
Sul dies a quo della prescrizione dell'azione dei creditori si è molto discusso, ma la giurisprudenza è arrivata ad una soluzione ormai pacifica, confermata da ultimo da Cass. 29 marzo 2024, n. 8553, secondo la quale "L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società, pur quando promossa dal curatore, è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione)". Soluzione che, oltre a trovare fondamento nel tenore letterale dell'art. 2394 c.c. (secondo cui l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale "risulta" insufficiente), è coerente con il principio generale secondo cui il termine prescrizionale può cominciare a decorrere solo dal momento in cui possa essere effettivamente fatto valere il diritto (art 2935 c.c..); di conseguenza, il termine prescrizionale decorre non dalla cessazione della carica degli amministratori, né dal momento della commissione dei fatti che integrino violazioni dell'obbligo degli organi sociali di garantire l'integrità del patrimonio sociale, bensì dal momento in cui, in conseguenza di tali fatti, l'evento dannoso dell'insufficienza del patrimonio della società si presenta in forma oggettivamente conoscibile da parte dei creditori sociali..
Applicando tale indirizzo al suo caso, la conoscenza concreta della incapacità del patrimonio sociale a soddisfare i creditori è emersa dalle assemblee tenutesi il 28.6.2020 e da allora già sono passati più di cinque anni, ma la conoscibilità della criticità della situazione sicuramente era percepibile da epoca anteriore. In sostanza, anche se si prende come data di inizio del decorso della prescrizione quella del giugno del 2020, da lei individuata come fondamentale nella vita della società per la emersione della situazione di crisi o addirittura di insolvenza, al momento anche l'azione dei creditori andrebbe incontro alla facile eccezione della intervenuta prescrizione. Peraltro, essendo l'amministratore in questione cessato dalla carica alla stessa data, non gli si può imputare di non avere, successivamente al giugno 2020, posto in essere operazioni tese a rimediare alla predetta situazione.
Zucchetti SG srl
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