Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

ESDEBITAZIONE

  • Jonny Spini

    Perugia
    29/09/2023 09:02

    ESDEBITAZIONE

    Nel caso di liquidazione giudiziale (Artt.121 e ss. CCII), il Tribunale dichiara l'esdebitazione, sentiti gli organi della procedura e verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge (Art.280 D.Lgs n.14/2019):
    - contestualmente alla chiusura della procedura, anche se non sono ancora decorsi tre anni dalla data in cui la stessa è stata aperta, ed anche se proseguono alcuni giudizi e i procedimenti relativi alla liquidazione, come è consentito dall'art. 234 del Codice;
    - su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (anche se non sia ancora intervenuta la chiusura).
    Nel caso di liquidazione controllata, compresa quella di società qualificabili come imprenditori minori e agricoli, l'esdebitazione opera di diritto, a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, senza necessità di presentare un'apposita istanza (Art.282 CCII).
    Ciò premesso in caso di procedura ex art 67 e ss. procedura per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, non vi è indicazione se l'esdebitazione consegua di diritto all'integrale esecuzione del piano o vi sia necessità di istanza del debitore consumatore.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/09/2023 17:53

      RE: ESDEBITAZIONE

      L'esdebitazione, ossia la cessazione dell'obbligo del debitore di adempiere alle obbligazioni (non soddisfatte), consegue automaticamente all'omologazione del piano del consumatore, ma tale effetto può considerarsi definitivo solo a seguito del completo rispetto degli impegni assunti, in quanto lo scopo della procedura è proprio quello di consentire al debitore di liberarsi dai debiti pagando soltanto una parte delle somme effettivamente dovute, da quantificarsi secondo quanto il debitore può pagare oltre a quanto necessario per vivere dignitosamente. In sostanza, il debitore che adempie a quanto previsto dal piano viene considerato libero da ogni debito.
      Zucchetti SG srl
    • Jonny Spini

      Perugia
      01/10/2023 07:33

      RE: ESDEBITAZIONE

      Buongiorno,
      grazie per la tempestiva risposta, potrei avere cortesemente il riferimento normativo?
      Grazie ancora.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        02/10/2023 18:01

        RE: RE: ESDEBITAZIONE


        Non c'è una norma espressa che dichiari l'esdebitazione, perché questo effetto si deduce dal sistema. Quando, infatti l'art. 67 dispone che "Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento" e che ". La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma", intende dire che con l'adempimento delle obbligazioni assunte il debitore è liberato dai residui debiti, come appunto è sempre stato ed è nel concordato maggiore o nel concordato minore e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è tecnicamente un concordato coattivo, ove è il giudice e non il voto dei creditori ad approvare la procedura; in tutti questi casi è il debitore che organizza la propria crisi e prospetta una soluzione ai creditori ai quali appunto offre di pagare una quota percentuale del suo debito in base alle sue effettive disponibilità; se il piano viene successivamente omologato dal giudice, il debitore sarà tenuto a pagare solo le somme in esso indicate, ed è esdebitato dal resto, per cui una espressa previsione di esdebitazione è necessaria nelle procedure liquidatorie collettive imposte, come il fallimento (alla chiusura del quale, infatti, prima dell'introduzione nella legge fallimentare degli artt. 142 e segg. avvenuta con la riforma del 2006, permaneva la parte di obbligazione non soddisfatta) o come nella attuale liquidazione giudiziale o liquidazione controllata. Per questo si detto nella pr4cedente risposta si è detto che lo scopo della procedura è proprio quello di consentire al debitore di liberarsi dai debiti pagando soltanto una parte delle somme effettivamente dovute.
        Zucchetti SG srl