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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
SAS con socio accomandatario defunto
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Mario Tappino
genova10/04/2024 18:24SAS con socio accomandatario defunto
Buonasera,
mi si presenta una situazione abbastanza singolare, su cui mi servirebbe il vostro parere.
una SAS era rimasta già nel 2019 con unico socio l'accomandatario ;ed è stata messa in liquidazione, ma mai cancellata sia perché vi sono debiti (soprattutto Banche ed erario), sia perché ha affittato l'azienda ad altra società.
Ora è morto l'unico socio accomandarlo/liquidatore e la moglie ha accettato l'eredità con beneficio di inventario.
Visto che la società ha i requisiti per fallire, mi chiedo come un eventuale fallimento incida sulla posizione del socio accomandatario defunto e soprattutto dell'erede che ha accettato con benefico, visto che l'art. 35 CCII sembra fare riferimento solo alla morte del debitore dopo l'apertura della procedura e l'art. 256 non sembra contemplare questa ipotesi.
Grazie, cordiali saluti
MT-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/04/2024 15:58RE: SAS con socio accomandatario defunto
La mancata cancellazione della sas dal registro delle imprese comporta che possa essere aperta a suo carico la procedura di liquidazione giudiziale, che, a sua volta, determina l'apertura della liquidazione giudiziale anche a carico del defunto socio accomandatario, a meno che non sia deceduto da oltre un anno.
In caso di estensione della liquidazione giudiziale al socio (per essere questi defunto entro l'anno), la procedura coinvolge l'intero patrimonio (attivo e passivo) costituente la sua eredità. Tale patrimonio è passato alla moglie, che ha accettato l'eredità con beneficio di inventario, per cui la stessa risponde dei debiti del defunto soltanto nei limiti del valore dei beni ereditati, in quanto l'accettazione beneficiata ha comportato la non confusione dei beni ereditati nel proprio patrimonio.
Zucchetti SG srl-
Stefania Franciosi
Viareggio (LU)20/01/2025 09:04RE: RE: SAS con socio accomandatario defunto
Buongiorno,
mi collego al quesito e alla risposta per una delucidazione su questione similare.
Liquidazione giudiziale della SAS dichiarata gennaio 2025; unico socio accomandatario deceduto agosto 2023. E' pacifico che, essendo decorso più di un anno, non può essere aperta la procedura in capo al socio.
Tuttavia mi domando: i beni PERSONALI di proprietà del socio accomandatario (un automezzo e la quota di 1/2 su un immobile) possono essere inglobati nell'attivo fallimentare della sas? Ps. per quanto occorrer possa, si precisa che gli eredi hanno rinunciato all'eredità.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/01/2025 18:45RE: RE: RE: SAS con socio accomandatario defunto
Assolutamente no perché nei confronti del socio defunto illimitatamente responsabile non è stata aperta la liquidazione giudiziale a causa del decorso dell'anno dalla sua morte e, mancando una procedura a carico di costui, manca il titolo per attuare un pignoramento generale dei suoi beni. Tanto meno l'acquisizione potrebbe avvenire a favore della sas, data l'autonomia patrimoniale he distingue la società in accomandita semplice dai soci, anche accomandatari.
I beni del defunto socio seguono le vie normali della successione, per cui passano agli eredi e se questi rinunciano tutti vanno alo Stato; nel frattempo i creditori personali del socio e della sas, possono espropriare i beni costituenti l'eredità del socio defunto per rifarsi dei propri crediti.
Zucchetti SG srl-
Antonia Marucci
spoleto (PG)08/04/2025 16:41RE: RE: RE: RE: SAS con socio accomandatario defunto
Buonasera, mi collego a quanto sopra, avendo in corso una istanza di liquidazione giudiziale nei confronti di una s.a.s. in cui uno dei due soci accomandatari è deceduto nel 2021, ma il decesso non è stato comunicato nè risulta annotato nel Registro Imprese (come da certificato CCIA). Gli eredi del defunto socio (rectius: i chiamati all'eredità) hanno tutti rinunciato all'eredità. L'estensione del fallimento non sarebbe quindi possibile? Secondo pronunce recenti, sembrerebbe che il termine annuale decorra non dalla morte, ma dalla comunicazione della morte al R.I.
Questo problema non è stato ancora affrontato dal Giudice, che tuttavia ha onerato il ricorrente (peraltro un lavoratore) a richiedere la nomina di un Curatore dell'Eredità Giacente, ai fini dell'integrazione del contraddittorio (con tutte le spese a suo carico).
Ma gli eventuali beni del defunto confluirebbero poi nella procedura di liquidazione? Come è possibile se il socio è deceduto?
E non sarebbe più logica, nel caso, una nomina d'ufficio del Curatore?
Grazie
Antonia Marucci-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/04/2025 18:59RE: RE: RE: RE: RE: SAS con socio accomandatario defunto
Secondo l'indirizzo della S. Corte, da lei stessa richiamato, "Il decesso del socio produce lo scioglimento del rapporto sociale nei suoi confronti, come previsto dall'art. 2284 c.c. Non per questo, tuttavia, il termine annuale per dichiarare il fallimento dell'imprenditore decorre dalla morte di quest'ultimo. L'art. 147 cpv. l.fall., infatti, ancora la decorrenza al momento dello scioglimento del rapporto sociale solo "se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati". Di conseguenza, nei confronti dei terzi creditori tali formalità non si risolvono nella mera annotazione della morte nei registri dello stato civile. La finalità di tale annotazione, infatti, non è quella di informare dello scioglimento del rapporto sociale i terzi, che certo non consultano i registri dello stato civile per conoscere le vicende societarie, bensì quello di informare l'intera collettività del venir meno di uno dei suoi membri". Così in termini Cass. 19/11/2018, n.1940; principio ripreso in modo ancor più chiaro da Cass. 27/12/2023, n.35955, per la quale "Il termine annuale previsto dall'art. 147, comma 2, l. fall. - oltre il quale il socio non può più essere dichiarato fallito in estensione rispetto al fallimento della società - decorre, per il principio di certezza delle situazioni giuridiche, solo dalla diretta iscrizione nel registro delle imprese (e non dalla semplice emergenza da atti altrimenti iscritti) dei singoli fatti che determinano la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile a norma degli artt. 2284 e seguenti c.c.".
Pertanto, se nel caso, come lei dice, non è mai avvenuta l'iscrizione del decesso del socio nel registro delle imprese, detto socio è ancora soggetto a liquidazione giudiziale, così come se fosse deceduto entro l'anno. Di conseguenza, se tale socio ha lasciato dei beni, bene ha fatto il giudice a chiedere la nomina di un curatore speciale all'eredità giacente avendo i chiamati all'eredità rinunciato e mancando quindi un soggetto che possa essere sentito prima dell'apertura della procedura. Una volta aperta la liquidazione giudiziale i beni relitti dal defunto, così come se fosse deceduto entro l'anno, vanno acquisiti all'attivo, unitamente alle passività, per essere liquidati.
Zucchetti SG SRl
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