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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
piano di ristrutturazione dei debiti
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Ilaria Totaro
Lecce21/07/2025 19:25piano di ristrutturazione dei debiti
In data 20.06.2025 il Tribunale, ritenuto che la proposta e il piano sembrerebbero soddisfare i requisiti di legge, ha emesso decreto con cui ha disposto che il Gestore comunicasse ai creditori il provvedimenti per le loro eventuali osservazioni prodromiche alla omologa del piano.
Orbene, il provvedimento è stato notificato ai creditori in data 04.07.2024.
In data 14.07.2024 un creditore ha osservato che il proprio credito è di entità economica maggiore rispetto a quanto indicato nella proposta e nel piano in ragione dell'ordinanza di assegnazione somme intervenuta in data 25.06.2025 (successiva al decreto 20.06.2025) emessa dal Tribunale a seguito di un pignoramento presso terzi che era pendente.
Orbene, vi chiedo supporto in merito a due punti:
1. il datore ha accantonato le somme fin dalla data del pignoramento e mi chiedo a chi adesso, dopo l'ordinanza di assegnazione somme, devono essere versate: se alla procedura di sovraindebitamento o al creditore che ha proceduto al pignoramento
2. il decreto 20.06.2025 reso sul ricorso iscritto a ruolo il 19.05.2025 ha disposto "che non possono, sotto pena di nullità, fino alla conclusione del presente procedimento essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né proposte azioni cautelari, nè essere compiuti atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati"; pertanto, le competenze legali liquidate in seno alla procedura espropriativa e quelle del precetto, l'imposta di registrazione dell'ordinanza di assegnazione somme e gli interessi legali sono dovuti al creditore procedente oppure devo rigettare le osservazioni limitando il debito alla sorte capitale.
grazie
Ilaria Totaro-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/07/2025 16:19RE: piano di ristrutturazione dei debiti
il comma 4 dell'art. 70 riprende nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la disposizione della sospensione motivata di cui al secondo comma dell'art. 12-bis l. n. 2 del 2012, con la precisazione della necessaria istanza del debitore. Dispone infatti tale norma che con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, - che non è più il decreto con cui nel piano del consumatore il giudice fissava l'udienza ma quello con cui dispone la pubblicazione e la comunicazione ai creditori, essendo stata anche in questa procedura eliminata l'udienza- "il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano". E' pacifico, quindi, che nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore la sospensione delle azioni esecutive è disposta dal giudice, sempre su richiesta del debitore, e che può disporre la sospensione di quelle esecuzioni in corso che possono danneggiare la fattibilità del piano, evidenziando, in questo caso in modo chiaro, la possibilità per il giudice di selezionare quali tra le esecuzioni in corso possono arrecare un danno alla fattibilità del piano.
Orbene, quando, è il giudice che dispone il blocco delle azioni esecutive e cautelari, emerge il problema dell'incidenza di questo provvedimento sul processo esecutivo cui si riferisce.
Cass. 26.7.2023 n. 22715, ha chiarito che "I rapporti tra giudice dell'esecuzione individuale e giudice del sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), per l'ipotesi di contemporanea pendenza di procedure a carico del medesimo debitore, sono improntati a piena equiordinazione, per quanto i rispettivi poteri debbano necessariamente coordinarsi, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e delle corrispondenti funzioni e prerogative di ciascun giudice; pertanto, qualora a carico del debitore - proponente un accordo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 6 e ss. della citata legge - siano pendenti una o più procedure esecutive individuali, il giudice delegato alla procedura concorsuale, ove ne ricorrano i presupposti, col decreto di apertura della stessa ex art. 10, comma 2, lett. c), l. cit., può solo pronunciare il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive, fino alla definitiva omologazione dell'accordo, ma non anche adottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse, riservati esclusivamente al giudice delle singole esecuzioni (oppure al giudice delle eventuali opposizioni esecutive proposte). Conseguentemente, se il giudice delegato ha pronunciato il divieto di proseguire le azioni esecutive, il giudice dell'esecuzione, se debitamente informato, è tenuto a sospendere il procedimento, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 623 c.p.c.; nel caso di ritenuta insussistenza di questi ultimi, costituisce onere della parte interessata contestare la decisione con l'opposizione al provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione abbia disposto la prosecuzione della procedura, pena l'irretrattabilità degli effetti dell'espropriazione forzata".
Applicando questo principio alla procedura in esame, significa che la sospensione inizia a decorrere dal provvedimento del giudice dell'esecuzione, benchè successivo all'apertura della ristrutturazione deli debiti del consumatore e al provvedimento sospensivo del giudice delegato, che costituiscono le premesse perché, a sua volta, il giudice dell'esecuzione possa concretamente provvedere alla sospensione. Bisogna pertanto attendere cosa decide il giudice dell'esecuzione, debitamente sollecitato, sulla sospensione prima di stabilire a chi il terzo pignorato deve versare la somma già assegnata al creditore procedente, perché se dispone la sospensione, la somma va attribuita alla procedura, nel mentre se l'esecuzione continua va attribuita al creditore procedente in forza del provvedimento già emesso e ancora in vigore non essendo stata sospeso il procedimento esecutivo.
Zucchetti SG srl-
Ilaria Totaro
Lecce24/07/2025 17:33RE: RE: piano di ristrutturazione dei debiti
quindi, se sto ben capendo, bisogna proporre opposizione 617 cpc all'ordinanza di assegnazione somme ?
se si, chi è il legittimato attivo: il debitore/sovraindebitato oppure il Gestore dell'OCC ?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/07/2025 19:38RE: RE: RE: piano di ristrutturazione dei debiti
Nella precedente risposta abbiamo cercato di spiegare che una cosa è il provvedimento del giudice della procedura che dispone il divieto delle azioni esecutive e altra cosa è il provvedimento del giudice della procedura esecutiva che interviene sul processo esecutivo disponendone la sospensione ove ritenga che ne ricorrano i requisiti
; di conseguenza, se anche il giudice delegato alla procedura concorsuale ha pronunciato il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive i provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure esecutive sono riservati esclusivamente al giudice delle singole esecuzioni (oppure al giudice delle eventuali opposizioni esecutive proposte), come affermato da Cass. 26.7.2023 n. 22715, che abbiamo richiamato.
Alla luce di tanto abbiamo concluso che "Bisogna pertanto attendere cosa decide il giudice dell'esecuzione, debitamente sollecitato, sulla sospensione prima di stabilire a chi il terzo pignorato deve versare la somma già assegnata al creditore procedente, perché se dispone la sospensione, la somma va attribuita alla procedura, nel mentre se l'esecuzione continua va attribuita al creditore procedente in forza del provvedimento già emesso e ancora in vigore non essendo stata sospeso il procedimento esecutivo. Ne consegue che se il provvedimento del giudice dell'esecuzione potrà essere impugnato mediante opposizione ex art. 617 cpc dalla parte soccombente, che come detto può essere il creditore procedente o il debitore, assistito dall'OCC, a seconda appunto dell'esito della decisione.
Zucchetti SG srl
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