Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Accesso banche dati

  • Federica Brunetti

    Prato
    26/01/2023 17:12

    Accesso banche dati

    Buon pomeriggio,
    sono stata autorizzata dal GD in sentenza (come previsto dall'art. 49) all'accesso alle banche dati. Nelle procedure fallimentari, in caso di autorizzazione ex art. 492 bis, l'Agenzia delle entrate, prima di rilasciare le informazioni , richiede pagamento di F24. Nel caso della LG tale accesso è gratuito?o, in caso di procedura senza attivo, dobbiamo prima richiedere la prenotazione a debito delle spese?
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/01/2023 18:33

      RE: Accesso banche dati

      L'art. 49 CCII amplia i poteri che il curatore già aveva, per cui rimangono le modalità pratiche già esistenti per accedere al servizio. In caso di mancanza di attivo si può chiedere la prenotazione a debito.
      Zucchetti SG srl
    • Saudo Maistri

      ROVERETO (TN)
      19/02/2023 12:38

      RE: Accesso banche dati

      L'articolo 155 quater così recita: L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492 bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito.
      Vale anche per l'Agenzia delle Entrate?
      Io devo ancora procedere, peraltro la mia DRE (Trento) non prevede nessuna istruzione sul sito a differenza di altre DRE.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        20/02/2023 19:57

        RE: RE: Accesso banche dati


        Dal combinato disposto degli artt. 155quater disp. Att. c.p.c. e 492bis cpc sembrerebbe che l'accesso sia gratuito. Il primo, infatti, come lei giustamente ricorda, prevede la gratuità dell'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario "alle banche date di cui all'art. 492bis cpc e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma"; a sua volta la norma del codice di rito richiamata dispone, tra l'altro che "l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti " ( comma quarto).
        Tuttavia, per le operazioni di ricerca, visura e rilascio di copia dei documenti è dovuto il pagamento di tributi speciali e compensi, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al DPR n. 648 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni, a meno che non si sia esenti e le esenzioni riguardano (i)-il recupero dei crediti professionali maturati in qualità di difensori d'ufficio, in ambito penale (art. 32 disp. att. codice procedura penale); (ii)-le controversie in materia di lavoro (art. 10, legge n. 533/1973) e (iii)-i procedimenti ex legge n. 74/1987 relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e procedimenti esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni. Il curatore, quindi, dovrebbe pagare il tributo in questione.
        Zucchetti SG srl