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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Voto dell'attestatore nel concordato preventivo in continuità
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Matteo Panelli
VALENZA (AL)09/10/2024 08:23Voto dell'attestatore nel concordato preventivo in continuità
Buongiorno,
nel caso in specie, il CPC prevede il pagamento del privilegio professionisti (ex art. 2751bis comma 1, lett. 2, c.c.) oltre i 6 mesi dall'omologazione (art. 109, comma 5, CCII), costituendo apposita classe. La quota privilegiata del credito dell'attestatore (ex art. 6 comma 1 lett. b) ccii - i.e. 25%) verrà anch'essa pagata dopo i 6 mesi dall'omologazione contestualmente agli altri creditori della stessa classe. Il CPC è stato ammesso.
A vostro avviso, l'attestatore - sebbene limitatamente alla quota inserita nella classe soddisfatta dopo i 6 mesi (i.e. 25% del suo credito) - è ammesso al voto?
Il mio dubbio nasce dal suo ruolo di professionista indipendente.
Ringrazio anticipatamente-
Zucchetti SG
Vicenza09/10/2024 17:18RE: Voto dell'attestatore nel concordato preventivo in continuità
Una volta riconosciuto che il credito dell'attestatore gode della prededuzione nei limiti del 75% e che per il residuo 25% è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., quest'ultima quota va trattata neri concordati in continuità come un qualsiasi credito privilegiato, per cui giustamente lei richiama, quanto al voto, il comma 5 dell'art. 109 c.c.i.i.,.
Questa norma prevede, tra l'altro, che "I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, da cui si deduce, a contrario che tali creditori sono ammessi al voto quando non ricorrono queste condizioni. I creditori prelatizi, pertanto, non sono ammessi al voto, in primo luogo, se hanno ricevuto il pagamento integrale e in denaro, ove l'integralità esprime un pagamento che copra l'intero credito riconosciuto o provvisoriamente ammesso e il riferimento al denaro esclude che possano essere considerati altri mezzi di soddisfazione, sicchè un pagamento parziale o anche integrale ma con datio in solutum o con conversione del credito in capitale di rischio ecc. porta il creditore tra le parti interessate in quanto su essi incide la ristrutturazione proposta; quanto al tempo dell'adempimento, l'art. 86, come detto, non pone più limitazioni, ma, in virtù della norma in esame, il pagamento, solo se è effettuato entro centoottanta giorni dall'omologa, è considerato come adempimento completo che non fa scattare il diritto di voto, sicchè il debitore può proporre anche una dilazione maggiore di questa semestrale indicata, ma, in tal caso, il creditore, anche se soddisfatto integralmente e in denaro, recupera il diritto di voto. In sostanza, i creditori prelatizi, ove pagati integralmente ma oltre i 180 giorni o anche entro i 180 giorni ma non integralmente o non in denaro, sono ammessi al voto in quanto, essendo incisi dalla proposta per non essere la loro soddisfazione completa per definizione legislativa, sono considerati sempre parti interessate che debbono potersi esprimere attraverso il voto.
Nel suo caso il creditore privilegiato, per la quota riconosciuta in privilegio, ha diritto al voto essendo il suo pagamento previsto ad oltre sei mesi dall'omologa.
Zucchetti SG srl
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