Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Ammissione al passivo del terzo espromittente surrogato – Trasferibilità del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.

  • Giovanni Imberti

    Carru' (CN)
    24/09/2026 19:42

    Ammissione al passivo del terzo espromittente surrogato – Trasferibilità del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.

    Descrizione del caso:
    In una procedura di Liquidazione Giudiziale, è stata presentata una domanda di ammissione al passivo da parte del figlio del debitore in LG.

    In fase pre-concorsuale, l'istante aveva stipulato un "atto di espromissione cumulativa" (art. 1272 c.c.) assumendosi il debito del padre (titolare della ditta individuale) nei confronti di due professionisti (un avvocato e un commercialista) per prestazioni di assistenza legale e contabile prodromiche alla gestione della crisi. Il terzo espromittente ha regolarmente saldato le parcelle dei professionisti, allegando all'istanza le relative fatture quietanzate per un totale di € 10.001,00.

    Oggi il terzo agisce in regresso/surrogazione nei diritti dei creditori soddisfatti (artt. 1201 e 1203 c.c.) e chiede l'ammissione al passivo dell'intera somma invocando il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., in quanto originariamente spettante ai professionisti.


    Si chiede se, per effetto della surrogazione, il privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c. si trasferisca in capo al terzo espromittente, oppure se – stante la "ratio" e la natura strettamente personale di tale causa di prelazione – il credito del terzo surrogato debba essere ammesso esclusivamente in via chirografaria.

    Vi ringrazio per la risposta,
    un cordiale saluto
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/09/2026 12:37

      RE: Ammissione al passivo del terzo espromittente surrogato – Trasferibilità del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.

      Se i due porofessionisti erano effettivamente titolari di crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. e l'espromittente ha integralmente sodisfatto gli stessi (prima o dopo l'apertura della liquidazione giudiziale a carico del debitore), questi subentra nella posizione dei professionisti con il medesimo grado di privilegio perché, anche se nel caso si accenna al regresso, in realtà il solvens esercita la surroga, tanto che richiama sostegno del suo diritto gli artt. 1201 e 1203 c.c.. La surroga, invero, comporta la sostituzione del surrogante nella stessa posizione del surrogato e quindi l'espromittente esercita non una azione autonoma propria, ma quella che competeva ai professionisti, con i relativi privilegi.
      Zucchetti SG srl .