Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Prededuzione art. 6 e concordato semplificato inammissibile

  • Anna Gasparini

    Sondrio
    02/07/2026 14:12

    Prededuzione art. 6 e concordato semplificato inammissibile

    Buongiorno, mi trovo a dover esaminare la richiesta di un soggetto che accampa un credito prededucibile ex art. 6 CCII. In sintesi, la società ora in liquidazione giudiziale, aveva depositato il 3/4/2025 domanda prenotativa per l'accesso al concordato semplificato; il 21/5/2025 è stato depositato il piano liquidatorio; all'esito del parere dell'esperto, con sentenza del 19/2/2026 è stata dichiarata inammissibile la domanda di omologazione del concordato semplificato ed è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale stante la pendenza di antecedente istanza. Nel periodo 3/4/2025 - 19/2/2026, la società ha continuato ad esercitare l'azienda. Il dipendente che abbia cessato (a seguito di dimissioni) il rapporto di lavoro dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, può chiedere di essere ammesso al passivo in prededuzione ex art. 6 lett. D) CCII per gli emolumenti maturati dalla data di deposito della domanda di concordato semplificato? Inoltre tra la procedura di concordato semplificato (pur se conclusasi con dichiarazione di inammissibilità) e la liquidazione giudiziale, sussiste consecuzione ai fini dei termini per le azioni revocatorie / scadenza crediti ecc.? Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/07/2026 12:46

      RE: Prededuzione art. 6 e concordato semplificato inammissibile

      Dalla descrizione che lei fa della fattispecie in cui il dipendente si è dimesso dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, si deduce che, successivamente a tale evento, sia continuata l'attività con l'ausilio del dipendente in questione che, non licenziato, ad un certo momento si è dimesso.
      In tal caso effettivamente il credito per il TFR può ritenersi assistito da prededuzione per il periodo maturato nel corso della procedura concorsuale nel mentre quello maturato prima mantiene il carattere di credito concorsuale. A questo punto diventa rilevante stabilire se vi è consecuzione tra la fase del concordato semplificato e quella successiva della liquidazione giudiziale ove il fattore cronologico del tempo decorso tra le due è indubbiamente importante ma non determinante.
      Nel caso qualche dubbio circa la non prededucibilità del TFR maturato nel corso del concordato semplificato nasce dalla struttura di questo tipo di concordato in cui il debitore chiede direttamente l'omologa e tale domanda, come l'ei dice, è stata dichiarata inammissibile. Tuttavia le perplessità vanno fugate per il fatto che, a norma del comma 2 dell'art. 25 sexies CCII gli effetti di cui all'art. 6 si producono nel concordato semplificato fin dalla pubblicazione del ricorso, nonché per l'interpretazione data dalla giurisprudenza del compito del tribunale fin dall'inizio della procedura; invero la S. Corte (cfr. Cass. 4/12/2025, n. 31641) accogliendo l'indirizzo prevalente dei giudici di merito, ha statuito che "Ai sensi dell'art. 25-sexies, 3 comma, CCII, il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, svolto dal tribunale per l'apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della proposta stessa e di esistenza della prevista documentazione, ma, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, deve estendersi all'apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dallo stesso art. 25-sexies CCII in rapporto al contenuto della documentazione richiesta da quest'ultimo articolo e dall'art. 39, medesimo codice".
      Secondo questa interpretazione, quindi, anche il concordato semplificato è assoggettato ad una valutazione iniziale di ammissibilità, superata la quale può essere nominato l'ausiliario, il che vuol dire che nel caso è stata aperta la procedura di concordato semplificata che poi non è andata a buon fine, ma i crediti sorti nel corso della stessa, in applicazione del citato comma 2, sono prededucibili in quella procedura. A questo punto , considerato che l'accesso al concordato semplificato presuppone ",come la liquidazione giudiziale, che la situazione di crisi ed insolvenza non sia (più) reversibile e superabile; sicché l'opzione per l'uno o per l'altra non è legata alla natura dell'insolvenza, ma alla valutazione in ordine alla migliore soddisfazione dell'interesse dei creditori" (Cass. 9/01/2026, n. 544) e che la liquidazione è stata aperta contestualmente all'accertamento della inammissibilità della domanda di omologa con riferimento ad una domanda precedente, appare evidente che la situazione di insolvenza che ha determinato l'apertura della procedura finale sia la stessa preesistente all'apertura della prima, da cui la consecuzione tra le due.
      In conclusione il dipendente in questione può ottenere l'ammissione al passivo in prededuzione ex art. 6 lett. d) CCII per la parte di TFR e per gli altri eventuali emolumenti non corrisposti maturati dalla data di deposito della domanda di concordato semplificato.
      Stabilita la consecuzione tra le procedure, ai fini della revocatoria trova applicazione il comma 2 dell'art. 170 CCII.
      Zucchetti SG srl