Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Liquidazione giudiziale -- accordo transattivo della curatela

  • Daniela Marra

    ANCONA
    18/06/2026 06:35

    Liquidazione giudiziale -- accordo transattivo della curatela

    Buongiorno,
    se la curatela addiviene ad un accordo transattivo con l'amministratore della società in liquidazione giudiziale per azioni legali promosse dalla curatela nei suoi confronti e viene stabilito un accordo che prevede il pagamento a carico dell'amm.re, ed in favore della curatela, di € 100.000 a fronte di un debito di € 300.000, si chiede:

    1- tale accordo scritto deve essere registrato in agenzia delle entrate ( ritengo di si)

    2- la tassazione dell'imposta di registro ( pari al 3%) su tale accordo è pari al 3% della somma dovuta del debitore ( € 300.000) oppure della somma accordata ( € 100.000): personalmente ritengo su € 100.000


    grazie

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      23/06/2026 10:25

      RE: Liquidazione giudiziale -- accordo transattivo della curatela

      L'atto è soggetto registrazione ex art. 9, della tariffa, parte prima, allegata al T.U. 131/1986, con l'aliquota proporzionale del 3%.

      A norma dell'art. 29 di tale T.U. "l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione", quindi base imponibile nel caso in esame sono 100.000 euro.
      • Daniela Marra

        ANCONA
        23/06/2026 20:25

        RE: RE: Liquidazione giudiziale -- accordo transattivo della curatela

        c'è un soglia di esenzione ( franchigia) oppure qualunque sia l'importo oggetto di transazione deve essere pagato il 3% a titolo di imposta di registro ?

        Grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          25/06/2026 10:48

          RE: RE: RE: Liquidazione giudiziale -- accordo transattivo della curatela

          No, non ci sono franchigie o soglie di esenzione.
    • Daniela Marra

      ANCONA
      26/06/2026 07:04

      RE: Liquidazione giudiziale -- accordo transattivo della curatela

      Ringrazio.

      Nell'ipotesi in cui il debitore, che è la parte dell'accordo transattivo tenuto al pagamento delle somme di denaro, volesse ricevere e visionare l' istanza autorizzativa con cui il giudice delegato concede l'assenso all'accordo transattivo,

      il curatore è tenuto a consegnare tale istanza autorizzativa al debitore ( come ritengo) oppure ci sono delle preclusioni che impediscono il rilascio dell'autorizzazione ?

      grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        26/06/2026 19:55

        RE: RE: Liquidazione giudiziale -- accordo transattivo della curatela

        Il curatore, nel momento in cui stipula una transazione, è tenuto a fornire la prova della sua qualità di organo della procedura e di essere stato debitamente autorizzato dal comitato dei creditori o, on via sostitutiva dal giudice delegato in quanto un tale atto, sia a norma dell'art. 35 l. fall. che dell'art. 132 CCII, può essere validamente compiuto dal curatore solo a seguito di detta autorizzazione, la cui mancanza produce la nullità o annullabilità dell'atto compiuto. E' giustificato quindi che la parte chieda, al fine di assicurarsi della regolarità dell'atto, di vedere l'atto autorizzativo alla stipula della transazione; conseguentemente, il curatore è tenuto ad evadere una tale richiesta.
        Zucchetti SG srl