Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

ammissione passivo decreto ingiuntivo opposto

  • Maria Matilde Varoli

    CREMONA
    30/07/2025 12:27

    ammissione passivo decreto ingiuntivo opposto

    Decreto ingiuntivo opposto dalla società debitrice prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, con sentenza di rigetto dell'opposizione non passata in giudicato alla data di apertura della liquidazione giudiziale (14/05/2025) in quanto il termine per proporre appello scadeva successivamente (08/07/2025).
    Sto predisponendo il progetto di stato passivo in cui il creditore chiede l'ammissione al chirografo della somma portata dal suddetto decreto ingiuntivo, per capitale e spese in esso liquidate, nonché le spese liquidate nella sentenza di rigetto dell'opposizione; considerato che (consapevolmente) non ho impugnato la sentenza di rigetto dell'opposizione, possono essere ammesse al passivo le spese liquidate nel decreto ingiuntivo e nella sentenza di rigetto dell'opposizione (sebbene alla data di apertura della liquidazione giudiziale tale sentenza non fosse passata in giudicato)?
    Ringrazio e saluto cordialmente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/07/2025 18:49

      RE: ammissione passivo decreto ingiuntivo opposto


      Nella specie prospettata è intervenuta una sentenza emessa dal giudice ordinario che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'ingiunto nei cui confronti è stata poi aperta la procedura di liquidazione giudiziale; apertura che è intervenuta in data successiva alla sentenza di rigetto dell'opposizione quando ancora erano pendenti i termini per l'impugnazione della sentenza del giudice dell'opposizione. Questo ricapitolo della situazione è opportuno per evidenziare che nel caso non si versa nell'ipotesi del decreto ingiuntivo non dichiarato definitivo ai sensi dell'art. 647 cpc prima della apertura della procedura concorsuale bensì in quella di cui all'art. 204 CCII comma 2, lett. c), in virtù del quale i crediti insinuati qualora siano accertati con sentenza del giudice ordinario non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, vanno ammessi con riserva, in attesa della decisione del giudice ordinario dell'impugnazione, che può anche modificare la precedente statuizione. L'ammissione con riserva presuppone, quindi, la proposizione dell'impugnazione della sentenza, se ancora pendente il termine per proporla, ovvero la continuazione del giudizio di impugnazione interrotto a seguito della dichiara insolvenza giacchè, in mancanza dell'impugnazione, la sentenza emessa prima dell'apertura della liquidazione giudiziale )che il curatore poteva impugnare consentendo l'ammissione con riserva) passa in giudicato e non è più modificabile.
      Nella fattispecie da lei prospettata si è verificata questa ipotesi in quanto lei dice di non voler impugnare la sentenza di primo grado che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo¸ che, di conseguenza, passa in giudicato. I crediti azionati sono quindi basati su sentenza passata in giudicato e pertanto vanno ammessi per quanto in detta sentenza disposto; ance perché non vi sarebbe motivo per escludere le spese relative alla fase del decreto ingiuntivo, che sostanzialmente è stato confermato con il rigetto dell'opposizione, nonché le spese della fase dell'opposizione proposta dal debitore ingiunto rimasto soccombente essendo stata l'opposizione rigettata.
      Zucchetti SG srl