Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Liquidazione Giudiziale - accordo transattivo non andato a buon fine e conseguente esperimento di azioni esecutiva immob...

  • Daniela Marra

    ANCONA
    02/07/2026 15:01

    Liquidazione Giudiziale - accordo transattivo non andato a buon fine e conseguente esperimento di azioni esecutiva immobiliare verso il debitore

    Buongiono,
    qualora in una procedura di liquidazione giudiziale si prospetti la seguente situazione:
    1- procedura priva di disponibilità finanziaria
    2- il curatore raggiunge un accordo transattivo con il debitore, che prevede erogazione somme di denaro a favore della curatela onde a saldo e stralcio , con la rinuncua all'esercizio di una azione esecutiva immobiliare su un fabbricato di proprietà del debitore
    3- debitore non ottempera all'accordo transattivo
    4- curatela esperisce tutte le procedure per ottenere l'autorizzazione ad avviare l'azione esecutiva immobiliare
    5- presenza di un altro soggetto ( estraneo alla procedura di liquidazione giudiziale) che è anch'esso creditore nei confronti del debitore
    6-data la totale mancaza di disponibiltà finanziaria in capo alla curatela per dar seguito all'iter dell'esecuzione immobiliare
    7- data l'impossibilità anche dell'altro soggetto indicato al p.to 5 a sostenere le spese per l'azione esecutiva immobiliare

    si chiede se la curatela può chiedere la prenotazione a debito delle spese connesse all'avvio e alla prosecuzione dell'azione esecutiva immobiliare (CTU, fondo spese della procedura per pubblicità, custode, ecc) per poi rifondere le stesse nel momento in cui verrà venduto l'immobile ( il cui valore è superiore sia al credito vantata dalla procedura sia alle spese predette indicate)

    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/07/2026 20:09

      RE: Liquidazione Giudiziale - accordo transattivo non andato a buon fine e conseguente esperimento di azioni esecutiva immobiliare verso il debitore

      Si certo, la prenotazione a debito può essere chiesta, in funzione di qualsiasi azione, sia essa cognitoria che esecutiva o cautelare, in quanto le stesse richiedono spese che la curatele non è in grado di sostenere. Invero l'art. 144 del DPR n. 115 del 2002 stabilisce che "Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio".
      Zucchetti Sg srl.