Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Comunicazione al debitore del deposito del Rendiconto finale e fissazione udienza approvazione - Amministratore irreperi...

  • Andrea Amuleti

    Milano
    25/09/2026 12:25

    Comunicazione al debitore del deposito del Rendiconto finale e fissazione udienza approvazione - Amministratore irreperibile

    Buongiorno,
    devo provvedere a notificare il Rendiconto al debitore. I due Comuni ove è risultato residente all'Amministratore Unico della Società in LG mi hanno entrambi rilasciato il Certificato di Cancellazione dalla anagrafe della popolazione residente per irreperibilità. A questo punto mi chiedo se ha senso inviare ugualmente la raccomandata AR.
    Per scrupolo ho inviato la medesima comunicazione alla PEC della società per la quale ovviamente ho la mancata consegna.
    Chiedo a questo punto per voi come sia meglio procedere per adempiere al disposto della notifica del rendiconto al debitore.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/09/2026 17:35

      RE: Comunicazione al debitore del deposito del Rendiconto finale e fissazione udienza approvazione - Amministratore irreperibile

      In risposta ad una domanda simile di qualche mese addietro, abbiamo scritto quanto sgue:
      "A norma dell'art. 10, comma 2 bis, CCII, "il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, devono indicare agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni"; in caso mancato assolvimento di tale onere, dispone il comma 3 dello stesso articolo, le comunicazioni sono eseguite mediate deposito nel fascicolo informatico.
      Alla luce delle citate disposizioni, quindi, lei nella situazione di irreperibilità dell'amministratore e della mancata comunicazione della sua PEC, tutte le comunicazioni riguardante la società in liquidazione giudiziale vanno effettuate mediante il deposito nel fascicolo informatico".
      Tanto vale anche per la comunicazione di cui all'art. 231 c.c.i.i.
      Zucchetti SG srl