Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

ammissione al passivo credito oggetto di procedimento penale

  • Michela Patroni

    Termoli (CB)
    25/09/2025 11:39

    ammissione al passivo credito oggetto di procedimento penale

    Buongiorno,
    chiedo il vostro illustre parere in merito al seguente caso.
    Ha presentato istanza di ammissione al passivo di una società in liquidazione giudiziale di cui sono curatore un fornitore (anche ricorrente nel giudizio per l'apertura della procedura concorsuale) il quale vanta un credito portato da decreto ingiuntivo munito di attestazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. in data anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale emesso su fatture relative ad acquisto di carburante.
    Dall'esame della contabilità della Società in liquidazione è risultato, tuttavia, un acquisto di carburante dal fornitore insinuatosi al passivo, in misura totalmente sproporzionata rispetto ai ricavi. Interrogato il legale rappresentante su tale anomalia, lo stesso ha riferito che le fatture sono state emesse di iniziativa del fornitore e che alle stesse non è corrisposta una reale fornitura, sebbene le stesse non siano mai state contestate, il decreto ingiuntivo non sia stato opposto e la Società non si sia difesa nel giudizio per apertura della procedura concorsuale.
    Da informazioni assunte, consta alla sottoscritta che la Società in liquidazione, presumibilmente in relazione alla descritta situazione, è coinvolta in un procedimento penale in fase di indagini preliminari, di cui però non dispongo di ulteriori informazioni.
    Come dovrei comportarmi il relazione alla domanda di ammissione? Dai titoli allegati dovrei ammettere il credito, il quale, tuttavia, potrebbe essere accertato come inesistente.
    Nel ringraziarvi Vi saluto cordialmente.
    Avv. Michela Patroni
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/09/2025 20:06

      RE: ammissione al passivo credito oggetto di procedimento penale

      La domanda, come lei giustamente ricorda, è fondata su decreto ingiuntivo non impugnato e dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 cpc prima dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico dell'ingiunto, per cui essendo opponibile alla massa ed avendo assunto valore di giudicato, il credito da esso portato non può che essere ammesso.
      In questa situazione, l'unico rimedio che vediamo per evitare l'ammissione è opporre in sede di verifica la contestazione della revocazione straordinaria di titolo passato in giudicato ex art. 395 cpc, che intanto, però, bisogna proporre avanti all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal modo la contestazione del curatore indurrà probabilmente il giudice a respingere la domanda e avverso questo provvedimento l'interessato proporrà opposizione, che verrà poi sospesa in attesa della decisione sulla revocazione.
      Non è detto che nella specie ricorra esattamente uno dei motivi indicati dall'art. 395 cpc, che+ peraltro nel caso del decreto ingiuntivo vengono limitati dall'art. 656 cpc aquelli di cui ai nn. 1, 2, 5 e 6, che (sinteticamente) riguardano: 1-se il decreto è l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; 2- se le prove su cui si è deciso sono state dichiarate false; 5-se il decreto è contrario ad altro precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata; 6- se il decreto è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
      E' chiaro che, nel caso, l'unico motivo che potrebbe essere rilevante, su cui insistere, è il dolo di una delle parti in danno dell'altra, tuttavia non agevole da dimostrare potendo prestare il fianco alla facile obiezione che la parte acquirente era a conoscenza della falsità delle fatture e che il disinteresse dell'ingiunto non era finalizzato ad montare fatture false ma spiegarsi in vari modi, dalla mancanza di liquidità per contestare e fare opposizione al decreto ingiuntivo, al disinteresse trovandosi già in stato di insolvenza e così via. In ogni caso varrebbe la pena provarci perché all'apparenza sembra proprio che le parti fossero d'accordo a commettere la frode e il procedimento penale in corso potrebbe dare una mano sotto questo profilo. Tuttavia, poiché la procedura di revocazione è lunga in quanto comprende due fasi, e dispendiosa e deve essere proposta subito per sorreggere la contestazione in sede di passivo, è opportuno valutare bene la situazione prima di intraprenderla, per cui, se, ad esempio, il credito in questione quand'anche ammesso non fosse soddisfatto in base al presumibile attivo disponibile, forse varrebbe rinunciarci e riconoscere il credito.
      Zucchetti SG srl
      .
      • Michela Patroni

        Termoli (CB)
        26/09/2025 11:57

        RE: RE: ammissione al passivo credito oggetto di procedimento penale

        Grazie per il prezioso riscontro, poiché il credito difficilmente potrà essere soddisfatto, opterò per l'ammissione.