Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

art 172 contratti pendenti

  • Gian Piero Bellinato

    Forli (FC)
    21/11/2023 10:11

    art 172 contratti pendenti

    Buongiorno,
    in una liquidazione giudiziale (produzione componenti da arredamento) al momento della apertura della LG erano presenti contratti in essere per i quali il cliente aveva già versato l'intero prezzo di produzione, ricevendo le relative fatture a saldo, e il bene ordinato era stato già prodotto dall'azienda fallita ma ancora non consegnato;
    si chiede gentilmente di conoscere il vs parere in merito alla sorte di tali "contratti pendenti" ovvero se ritenete che il contratto vada comunque a sciogliersi, con la conseguenza che il curatore acquisisce al attivo il prodotto finito e il cliente deve insinuarsi per la somma già versata, oppure se, al contrario, ritenete che il fatto che essendo già stata emessa la relativa fattura, vi sia un obbligo a provvedere alla consegna del prodotto finito già giacente nel magazzino al momento dell'apertura della liquidazione (senza aggravi per la procedura).
    grazie
    dott. g.p. bellinato
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/11/2023 19:57

      RE: art 172 contratti pendenti


      Riteniamo che nel caso non si possa parlare di contratto pendente in quanto il compratore ha esaurito la sua obbligazione pagando il prezzo e il venditore deve solo consegnare la merce. Trattandosi della vendita di merce- non generica né soggetta a trascrizione- il trasferimento della proprietà dei beni si è verificato al momento del consenso raggiunto o, se si trattava di beni da realizzare, al momento in cui i beni sono stati costruiti (art. 1472 c.c.).
      In sostanza i beni venduti sono stati realizzati prima della apertura della liquidazione giudiziale, tanto che sono pronti per la consegna, per cui la proprietà degli è già passata al compratore e, come precisa l'ult. periodo del comma 1 dell'art. 172 CCII, i contratti ad effetti reali non sono soggetti alla scelta del curatore del subentro o dello scioglimento quando sia già avvenuto il trasferimento del diritto.
      Il fatto che la proprietà dei beni in questione si sia già trasferita all'acquirente prima della apertura della liquidazione giudiziale, autorizza costui a rivendicare i beni oggetto del contratto chiedendone la consegna, alla quale il curatore non può opporsi. Anzi i tempi potrebbero essere abbreviati applicando il primo comma dell'art. 196 CCII trattandosi di beni mobili sui quali il compratore vanta diritti reali chiaramente riconoscibili.
      Zucchetti SG srl