Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

DOMANDA DI INSINUAZIONE IN CHIUSURA DELLA PROCEDURA

  • Fabio Fraternali

    RIMINI
    15/12/2025 17:52

    DOMANDA DI INSINUAZIONE IN CHIUSURA DELLA PROCEDURA

    Buonasera,

    Il sottoscritto Curatore ha presentato in data 05/12/2025 istanza al Tribunale per la chiusura della liquidazione giudiziale per insufficienza di attivo.
    Pochi giorni dopo il deposito di tale istanza, è stata notificata al Curatore una domanda tardiva di insinuazione al passivo da parte di un creditore.
    Ad oggi, il Tribunale non si è ancora pronunciato sull'istanza di chiusura.
    Inoltre, nell'ultima udienza di verifica dello stato passivo tenutasi il 13 novembre (scorso), è stata già prospettata al Giudice Delegato (G.D.) l'ipotesi di chiusura per mancanza di attivo, e in conseguenza di ciò, il G.D. non aveva fissato un'ulteriore data per l'esame di eventuali domande tardive.
    Considerando il contesto sopra descritto, quale deve essere la condotta più appropriata del Curatore riguardo alla domanda tardiva ricevuta?
    Il Curatore deve depositare comunque la domanda di ammissione (insinuazione) e chiedere al Giudice Delegato un provvedimento di "non luogo all'accertamento di ulteriore stato passivo" (ovvero l'improcedibilità dell'accertamento in attesa della pronuncia sulla chiusura)?
    Oppure, è sufficiente una semplice comunicazione al creditore istante, informandolo dell'istanza di chiusura per mancanza di attivo e del mancato fissaggio di una nuova udienza?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/12/2025 18:04

      RE: DOMANDA DI INSINUAZIONE IN CHIUSURA DELLA PROCEDURA

      Secondo la costante giurisprudenza della S. Corte, il termine finale per la presentazione delle domande di insinuazione pone solo un limite cronologico all'esercizio di tale diritto potestativo, ma non riconosce al creditore l'ulteriore diritto a non vedersi pregiudicato il futuro soddisfacimento del credito, nelle more dell'ammissione, dall'attuazione della ripartizione e della chiusura del fallimento. Posizione poi rettificata da Cass. n. 4021/2017 nel senso che il fallimento non può essere chiuso in presenza di domande tardive destinate ad un'utile collocazione.
      Questo significa che le domande stesse, una volta presentate, non debbono intendersi, ipso jure, precluse, se destinate ad un'utile collocazione; sicchè si può procedere alla chiusura della procedura, anche in presenza di domande tardive da esaminare ove sussistano le condizioni per la cessazione della procedura concorsuale previste dalla lett. c) dell'art. 233 (completa ripartizione dell'attivo) o dalla lett. d) (l'impossibilità di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali e le spese di procedura.
      Nella specie è stata giù chiesta la chiusura della liquidazione giudiziale per mancanza di attivo, che è la fattispecie prevista dalla lett. d) sopra richiamata, per cui è chiaro che il creditore tardivo, anche se ammesso, non potrà essere soddisfatto, ossia non potrà trovare una utile collocazione. Pertanto la fase della chiusura può andare avanti e il curatore non deve fare nulla. Per cortesia può scrivere al creditore che la sua domanda non viene esaminata perché già presentata istanza di chiusura della procedura per mancanza di attivo, per cui l'esame della domanda è superflua in quanto, seppur ammesso, non potrebbe trovare alcuna utile collocazione.
      Zucchetti SG srl