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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Ammissione al passivo con riserva in presenza di giudizio pendente di 1° grado
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Michele Bozzoni
Brescia28/07/2025 18:23Ammissione al passivo con riserva in presenza di giudizio pendente di 1° grado
Pendevano nei confronti della società "X" in bonis (e altri convenuti) circa 15 cause di accertamento di crediti da lavoro dipendente e condanna al pagamento dei medesimi. In epoca anteriore alle udienze di discussione di ciascuna causa era dichiarata aperta la liquidazione giudiziale di X ed ero nominato curatore.
I ricorrenti provvedevano a richiedere l'interruzione del giudizio, che veniva concessa inaudita altera parte.
In seguito ciascuna causa è stata riassunta avverso i medesimi soggetti tra cui la liquidazione giudiziale di cui sono curatore.
Le udienze di trattazione sono state fissate nei mesi tra novembre '25 e gennaio '26.
Premetto che non intendo costituirmi anche in quanto non sono in possesso di documentazione utile ad alcuna contestazione.
Nel frattempo, tuttavia, i ricorrenti hanno proposto domanda di ammissione al passivo, esattamente per lo stesso importo che intendono far accertare nelle cause e di cui chiedono la condanna al pagamento.
L'udienza di verifica si tiene in data antecedente alle varie udienze di trattazione delle cause, quindi ho qualche dubbio su come debba proporre l'ammissione dei rispettivi crediti.
Mi sovvengono queste ipotesi:
a) ammissione come da domanda (la documentazione probatoria è allegata alle domande), ma poi come mi comporterei se il giudice del lavoro stabilisse un diverso ammontare (magari inferiore)?
b) ammissione come da domanda con riserva, ma non mi sembra che l'art. 204 CCII contempli la fattispecie da me descritta; non saprei il riferimento normativo a cui appellare la riserva;
c) esclusione del credito con riserva del ricorrente di ripresentare la domanda in esito alla causa, ipotesi che tuttavia mi pare lesiva dei diritti dei lavoratori.
Vi ringrazio anticipatamente per qualunque spunto o riflessione possiate fornire.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/07/2025 18:47RE: Ammissione al passivo con riserva in presenza di giudizio pendente di 1° grado
Per dare una risposta precisa bisognerebbe conoscere il contenuto delle domande dei lavoratori per il permanere di una competenza del giudice del lavoro per alcune materie anche dopo l'apertura del concorso a carico del datore di lavoro.
La regola generale è che, dichiarato il fallimento o aperta la liquidazione giudiziale a carico del datore di lavoro chi intende partecipare al concorso sui beni acquisiti all'attivo per soddisfarsi di un proprio credito deve presentare domanda di ammissione; principio valido anche per i crediti di lavoro, per i quali, però, esistono delle riserve a favore del giudice del lavoro per quelle materie che non implichino una condanna del debitore, come ad esempio accertamento di una qualifica, impugnazione di una sanzione disciplinare, tutela dalla lavoratrice madre, ecc..
Il caso tuttavia più comune riguarda le impugnazioni del licenziamento per illegittimità, nullità o inefficacia, che sono materie certamente riservate al giudice del lavoro, ma si è sempre molto discusso in giurisprudenza circa il giudice competente a valutare le conseguenze risarcitorie di un tale accertamento. Si può dire che l'approdo attuale della giurisprudenza sia nel senso dell'esistenza di " una competenza funzionale ripartita, per la quale - per quanto qui di rilievo - ove il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, e i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della par condicio creditorum. Al contrario, se la pretesa del lavoratore sia di carattere solo patrimoniale, sussiste la competenza funzionale del Giudice delegato" (Cass. 08/02/2021, n.2964).
Soluzione non uniforme esistendo anche voci dissenzienti, ma a nostro avviso preferibile e convincente in quanto nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali,
Se si accettano queste premesse, si capisce la necessità di una maggiore cognizione delle vertenze in corso, per la diversità degli effetti che ne possono derivare.
Se, invero, le domande die lavorati non intaccano il loro status ma hanno solo contenuto patrimoniale 8ad esempio per mancata corresponsione delle retribuzioni o altro) la domanda è di esclusiva competenza del giudice del concorso e, per il principio della esclusività dell'accertamento del passivo, il procedimento riassunto avanti al giudice ordinario va dichiarato improcedibile.
Se, invece, la pretesa economica azionata anche nella liquidazione giudiziale è collegata alla illegittimità del licenziamento o simili, la decisione sul rapporto di lavoro diventa propedeutica all'esistenza del credito, sicchè, in questo caso, il giudizio riassunto avanti al giudice del lavoro può continuare in quanto rimane in questa materia la sua competenza e la domanda di insinuazione può essere ammessa con riserva della decisione del giudice del lavoro. I lavoratori, assistiti dai ispettivi legali e organizzazioni riassunto le cause avanti al giudice del lavoro, siamo portati a pensare che nel caso ricorra questa seconda fattispecie, altrimenti se ricorresse la prima, essi sarebbero incorsi in un errore abbastanza evidente, difficile da presumere.
Zucchetti SG srl
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