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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
insinuazione dipendenti
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Maurizio Ugolini
Pesaro (PU)27/03/2026 13:32insinuazione dipendenti
Buongiorno,
mi trovo nella seguente situazione:
il legale di un dipendente presenta in nome e per conto del suo cliente istanza di insinuazione al passivo per la somma complessiva comprendente TFR, ultime tre mensilità, contributo unificato spese liquidate nel decreto ingiuntivo e suo onorario per il successivo precetto. Il tutto con privilegio art 2751 bis n.1
Come insinuazione ho proceduto a suddividere gli importi verificando le buste paga e ho attribuito il relativo privilegio per il tfr e per le mensilità del dipendente; quest'ultime determinandole al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei contributi INPS. ( il legale aveva messo il netto in busta). E' corretto?
Le spese del legale le ho dato il privilegio 2751 bis n.2 e le spese per contributo unificato privilegio per spese di giustizia di carattere generale.
Tutto quanto sopra è corretto? Ho pensato di adottare tale procedura perché poi l'INPS si surrogherà correttamente pagando il dipendente per le retribuzioni e tfr.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/03/2026 18:29RE: insinuazione dipendenti
Corretta l'ammissione del TFR e ultime tre mensilità al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali l'ammissione con il privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,. E' noto che la Cassazione ha statuito che anche i contributi previdenziali a carco del dipendnete possono essere chiesti dallo stesso ma, a quanto è dato capire, è lo stesso istante che ha chiesto l'ammissione al netto degli stessi.
Non riteniamo corretta invece l'ammissione delle spese. In primo luogo andrebbe verificato se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo, ex art. 647 cpc, prima della apertura della liquidazione giudiziale, giacché se manca tale requisito il decreto ingiuntivo è come se non esistesse e le spese in esso liquidate non sono dovute. In caso positivo le spese sono dovute ma trattandosi di spese relative ad un giudizio di cognizione le stesse non godono di alcun privilegio. Il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. è estraneo alla fattispecie in quanto riguarda il rapporto tra il fallito o il liquidato e il suo professionista, nel mentre per la controparte si tratta di una spesa sostenuta per la riscossione del credito che segue le regole in precedenza indicate per le spese.
Zucchetti SG srl-
Maurizio Ugolini
Pesaro (PU)30/03/2026 11:02RE: RE: insinuazione dipendenti
prendo visione della risposta e specifico quanto segue:
1) il decreto ingiuntivo è stato dichiarato immediatamente esecutivo dal Giudice per cui mi pare di capire che le spese di lite e accessorie liquidate al legale dal suddetto decreto sono ammissibili in chirografo ( c'è una norma di riferimento legislativo in merito?); sono in chirografo anche le spese per il contributo unificato. Ho capito bene?
2) In relazione all'importo da ammettere al passivo, noto che anche voi condividete il fatto che esso vada inserito al lordo delle ritenute irpef e al netto dei contributi INPS. Tuttavia, in un'altra insinuazione di un dipendente presentata da parte del sindacato, viene richiesta l'ammissione al passivo al lordo delle ritenute fiscali e di quelle contributive in ossequio all'ordinanza della cassazione n.18333 del 03/09/2020 e 16 aprile 2025 n. 10084 del 16/04/2025 oltre che da consolidata giurisprudenza di corte di cassazione n. 23626/2016.
In generale comunque ritengo che il curatore laddove il dipendente richiede il netto deve incrementare l'importo determinandolo sicuramente al lordo delle ritenute fiscali al fine di evitare una doppia tassazione.
Per i contributi INPS invece attendo un vostro parere sulla base di quanto sopra specificato al fine di tenere un unico comportamento per le insinuazioni dei dipendenti.
Tra l'altro ho anche notato che nei privilegi di Fallco vi è il privilegio con codice A3.6 che dice:
"crediti dei lavoratori subordinati, senza distinzione tra le varie componenti, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi a carico del dipendente, salva diversa specificazione nello stato passivo, ex art. 2751 bis n.1 c.c. (da usare solo nel caso in cui non siano stati selezionati i privilegi da A3.1 a A3.5)."
Resto in attesa di riscontro-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/03/2026 20:38RE: RE: RE: insinuazione dipendenti
Quesito sub 1. Nella precedente nostra risposta abbiamo fatto riferimento al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 cpc, che è provvedimento diverso dalla provvisoria esecutività concessa al momento del rilascio del decreto. Questa esecutività, appunto, provvisoria consente di iscrivere ipoteca e di iniziare l'esecuzione, nel mentre il provvedimento di cui all'art. 647 cpc sancisce la definitiva esecutività ed interviene quando il giudice che ha emesso il decreto accerta che avverso lo stesso non è stata proposta opposizione oppure che l'opponente non si è costituito ed è pacifico che se questo provvedimento non interviene prima dell'apertura della procedura concorsuale a carico del debitore, il decreto è tamquam non esset, ossia è come se non esistesse; di conseguenza il portatore del decreto non solo non può chiedere il rimborso delle spese liquidate nel provvedimento monitorio, né quelle per l'iscrizione ipotecaria né quelle della eventuale azione esecutiva iniziata in base alla provvisoria esecutorietà, ma deve dimostrare l'esistenza del credito con altri mezzi come se, appunto, non fosse munito del decreto ingiuntivo.
In sostanza, se manca il provvedimento ex art. 647 cpc emesso prima della dichiarazione di fallimento o dell'apertura della liquidazione giudiziale, le spese liquidate nel decreto e le altre conseguenti non vanno ammesse al chirografo, ma non vanno proprio ammesse al passivo. Se invece esiste un tale provvedimento tempestivamente emesso prima della dichiarazione di insolvenza, dette stese vanno riconosciute, ma in chirografo in quale gli artt. 2755 e 2770 c.c. riconoscono il privilegio soltanto alle spese dei giudizio esecutivo (che inizia con il pignoramento) e cautelare, e non quindi per i giudizi di cognizione.
Quesito sub 2. Ci sembra che nella precedente risposta abbiamo detto esttamente quanto ora lei sostiene, lì dove abbiamo specificato che "E' noto che la Cassazione ha statuito che anche i contributi previdenziali a carco del dipendente possono essere chiesti dallo stesso ma, a quanto è dato capire, è lo stesso istante che ha chiesto l'ammissione al netto degli stessi". In altre parole abbiamo riconosciuto che, nonostante la diversa opinione espressa dalla S. Corte, nel caso il credito poteva essere ammesso al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente per il fatto che il creditore aveva formulato la domanda in tal senso. Né può aversi una uniformità di ammissione tra tutti i dipendenti discendendo l'ammissione dalla domanda formulata, per cui, ritemendo corretto che il lavoratore va ammesso al passivo al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali a suo carico, va effettuata una ammissione in tal modo se il dipendente ne fa richiesta, altrimenti il giudice andrebbe ultra petitum. Proprio in considerazione di tanto, la voce del privilegio da lei richiamata, prevede espressamente l'ammissione dei crediti dei dipendenti al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi a carico del dipendente ex art. 2751 bis n.1 c.c., ma fa salva diversa specificazione nello stato passivo.
Zucchetti SG srl
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