Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

sospensione feriale dei termini

  • GIUSEPPEMARIO PISANI

    POTENZA
    18/05/2023 09:19

    sospensione feriale dei termini

    Gentili,
    pongo il seguente quesito.
    Liquidazione Giudiziale appena dichiarata, stato passivo fissato 14 settembre.
    Deposito domande di ammissione al passivo trenta giorni prima ( metà agosto).
    Si chiede se per le liquidazioni giudiziali si fa riferimento all'art. 9 del CII secondo il quale viene disapplicata la sospensione feriale dei termini? pertanto le scadenze sopra riportate rimarrebbero invariate.
    Diversamente quale sarebbe il termine sia per il deposito delle domande di ammissione al passivo ( metà luglio?) che per il progetto di distribuzione?
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/05/2023 17:42

      RE: sospensione feriale dei termini

      L'art. 9 CCII da lei richiamato contiene la regola generale, facendo salva diversa disposizione di legge;una di queste disposizioni derogatorie è contenuta nel comma decimo dell'aert. 201, per la quale ai procedimenti di accertamento del passivo si applica la sospensione feriale, che va dall'1 agosto al 31 agosto, per cui nei calcoli da fare il mese di agosto non va calcolato. Altro principio, questo posto dal codice di rito, è che nel calcolo dei termini il dies a quo non si calcola nel mentre si calcola quello ad quem e questo anche nel calcolo dei termini a ritroso, come quelli riguardanti lo stato passivo; a tanto va aggiunto che per pacifica giurisprudenza nel calcolo di termini a ritroso, se il dies ad quem scade in giorno festivo o di sabato, la scadenza è anticipata al giorno non festivo immediatamente precedente.
      Posti questi concetti iil calcolo diventa semplice. Fissata l'udienza al 14 settembre, i 30 giorni prima per la presentazione delle domande tempestive, scadrebbero il 15 luglio 2023, (13 giorni di settembre non calcolando il giorno 14; si salta agosto e si aggiungono 17 giorni di luglio, a partire dal 31, per arrivare a 30); poiché il 15 luglio2023 cade di sabato, il termine ultimo per presentare domande tempestive è quello di venerdì 14 luglio. I 15 giorni prima per lei per il deposito del progetto di stato passivo, facendo lo stesso calcolo cadono il 30 luglio, che è domenica, per cui il termine ultimo per lei è venerdì 28 luglio.
      Zucchetti SG Srl
    • GIUSEPPEMARIO PISANI

      POTENZA
      18/05/2023 19:09

      RE: sospensione feriale dei termini

      Ringrazio per il celere e preciso riscontro.
      Cordialità
      • Gabriele Coppi

        Modena
        25/07/2024 16:48

        RE: RE: sospensione feriale dei termini

        Buon pomeriggio, chiedo se vi risultano pronunce della giurisprudenza in merito all'applicabilità alla liquidazione controllata della sospensione feriale dei termini per l'insinuazione allo stato passivo previsto dal CCII per la liquidazione giudiziale dall'art. 201 CCII, ultimo comma.
        L'unica pronuncia che ho trovato è quella del Tribunale Terni, 17 Luglio 2023. Pres. Nastri. Est. Grotteria, secondo la quale anche nella liquidazione controllata opera la sospensione feriale del termine per la presentazione delle domande dei creditori.
        L'art. 270, comma 2, lett. d) previsto in ambito di l.c. richiama l'art. 201 CCII limitatamente alla modalità e al contenuto della domanda di ammissione al passivo, tuttavia mi sembra di poter condividere la pronuncia del Tribunale di Terni, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendono insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto alle domande di insinuazione nella liquidazione giudiziale.
        Chiedo un vostro parere in proposito e se vi risultano pronunce diverse della giurisprudenza.
        Ringrazio e saluto cordialmente
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          26/07/2024 14:01

          RE: RE: RE: sospensione feriale dei termini

          La liquidazione controllata crea più volte problemi di applicazione analogica della disciplina sulla liquidazione giudiziale stante la regolamentazione abbastanza sommaria della prima e la sostanziale identità di funzione delle due procedure, una applicabile alle imprese minori e altri sovraindebitati e l'altra alle imprese sopra soglia. la
          Noi abbiamo sempre seguito la linea che i vuoti della liquidazione controllata possono essere riempiti dalla normativa della liquidazione giudiziale a due condizioni: che le norme dell'una siano compatibili con la struttura dell'altra e che non vi sia un richiamo escludente, ossia un richiamo a parte della normativa sulla liquidazione giudiziale tale da non comprendere il richiamo anche della restante parte.
          Questo è proprio il caso in esame ove, come lei giustamente ricorda, l'art. 270, comma 2, lett. d) richiama l'art. 201 CCII limitatamente alla modalità e al contenuto della domanda di ammissione al passivo; inoltre tale norma continua disponendo che si applica l'art. 10 comma 3, ed allora la domanda è: perché il legislatore- che ha dato una regolamentazione dello stato passivo nella liquidazione controllata con norme diverse da quelle dettate per la liquidazione giudiziale ed ha richiamato per la parte comune alcuni commi dell'art. 201 e il comma terzo del l'at10- non ha dettato una norma simile a quella dell'art. 201 ult. comma o richiamato anche questa parte dell'art. 201? Da qui sorge quantomeno il dubbio che il legislatore non abbia ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la sospensione feriale in considerazione della maggiore semplificazione e celerità della procedura di accertamento del passivo, concentrato nell'attività del liquidatore e assenza dell'intervento del giudice se non in via subordinata, E' legittimo, cioè, presumere che il legislatore in una procedura di accertamento del passivo non giurisdizionalizzata abbia ritenuto non applicabile la norma dettata per il procedimento di accertamento nella liquidazione giudiziale..
          Zucchetti SG Srl