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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
sospensione feriale dei termini
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GIUSEPPEMARIO PISANI
POTENZA18/05/2023 09:19sospensione feriale dei termini
Gentili,
pongo il seguente quesito.
Liquidazione Giudiziale appena dichiarata, stato passivo fissato 14 settembre.
Deposito domande di ammissione al passivo trenta giorni prima ( metà agosto).
Si chiede se per le liquidazioni giudiziali si fa riferimento all'art. 9 del CII secondo il quale viene disapplicata la sospensione feriale dei termini? pertanto le scadenze sopra riportate rimarrebbero invariate.
Diversamente quale sarebbe il termine sia per il deposito delle domande di ammissione al passivo ( metà luglio?) che per il progetto di distribuzione?
Ringrazio anticipatamente.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/05/2023 17:42RE: sospensione feriale dei termini
L'art. 9 CCII da lei richiamato contiene la regola generale, facendo salva diversa disposizione di legge;una di queste disposizioni derogatorie è contenuta nel comma decimo dell'aert. 201, per la quale ai procedimenti di accertamento del passivo si applica la sospensione feriale, che va dall'1 agosto al 31 agosto, per cui nei calcoli da fare il mese di agosto non va calcolato. Altro principio, questo posto dal codice di rito, è che nel calcolo dei termini il dies a quo non si calcola nel mentre si calcola quello ad quem e questo anche nel calcolo dei termini a ritroso, come quelli riguardanti lo stato passivo; a tanto va aggiunto che per pacifica giurisprudenza nel calcolo di termini a ritroso, se il dies ad quem scade in giorno festivo o di sabato, la scadenza è anticipata al giorno non festivo immediatamente precedente.
Posti questi concetti iil calcolo diventa semplice. Fissata l'udienza al 14 settembre, i 30 giorni prima per la presentazione delle domande tempestive, scadrebbero il 15 luglio 2023, (13 giorni di settembre non calcolando il giorno 14; si salta agosto e si aggiungono 17 giorni di luglio, a partire dal 31, per arrivare a 30); poiché il 15 luglio2023 cade di sabato, il termine ultimo per presentare domande tempestive è quello di venerdì 14 luglio. I 15 giorni prima per lei per il deposito del progetto di stato passivo, facendo lo stesso calcolo cadono il 30 luglio, che è domenica, per cui il termine ultimo per lei è venerdì 28 luglio.
Zucchetti SG Srl-
Rosalia Lisanna Nieddu del Rio
Roma04/12/2024 23:41RE: RE: sospensione feriale dei termini
Salve, mi ricollego a questa risposta per avere conferma circa l'applicazione della sospensione feriale anche al calcolo dei sei mesi decorrenti dal decreto di esecutività dello stato passivo ai fini del deposito delle tardive ex art. 208 CCII.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/12/2024 19:38RE: RE: RE: sospensione feriale dei termini
Il comma 10 dell'art. 201 c.c.i.i., in deroga a quanto disposto dall'art. 9, prevede che "Il procedimento introdotto con la domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui…", il che significa che all'intero procedimento di accertamento del passivo si applica la sospensione feriale, e pertanto anche al termine pe rla proposizione delle tardive.
Zucchetti SG Srl-
Rosalia Lisanna Nieddu del Rio
Roma05/12/2024 20:05RE: RE: RE: RE: sospensione feriale dei termini
Grazie mille della pronta risposta.
LNdR -
Luigi Salamone
Roma23/06/2025 14:24RE: RE: RE: RE: sospensione feriale dei termini
Gentilissimi Signore e Signori,
nel testo dell'art. 201, comma 10, c.c.i.i., si legge così: "Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al
comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742".
Questo periodo pare testualmente riferirsi ai termini processuali del procedimento successivi alla proposizione della domanda di ammissione al passivo.
Si estende secondo Voi al termine (di diritto sostanziale) che divide fra tardività ed ultratardività della domanda?
In materia di esecuzioni individuali, notoriamente, la sospensione feriale del termine non si applica; parrebbe che l'art. 9 c.c.i.i. si allinei - per le esecuzioni allora collettive - a quella disciplina.
Purtroppo la soglia fra tardività semplice ed ultratardività comporta l'applicazione di un regime diverso molto rigoroso, oggi, che si legge nell'art. 208, comma 3, c.c.i.i.
Grazie anticipatamente di Vostri lumi sulle mie perplessità.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/06/2025 10:55RE: RE: RE: RE: RE: sospensione feriale dei termini
Il principio della sospensione dei termini, salva diversa disposizione di legge, proclamato dall'art. 9, trova una eccezione nella previsione del comma 10 dell'art. 201, ove il riferimento ai procedimenti introdotti dalla domanda di cui al comma 1 sta ad indicare genericamente il procedimenti accertamento del passivo. Pertanto non avremmo dubbi ad estendere la sospensione feriale anche al termine per le tardive, che comunque è un termine processuale.
Zucchetti SG Srl-
Luigi Salamone
Roma21/07/2025 12:50RE: RE: RE: RE: RE: RE: sospensione feriale dei termini
Gentilissime Signori e Signori,
devo informarVi che, sottoposta la questione della sospensione feriale, il Tribunale di Roma ha seguito l'interpretazione mia anziché quella di Fallco stante l'eccezionalità della disposizione del comma 10 dell'art. 201 c.c.i.i. (decreto G.D. 01/07/2025). Invito a tenerne conto. Tanto Vi dovevo. Luigi Salamone-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/07/2025 11:07RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: sospensione feriale dei termini
Prendiamo atto della sua segnalazione e la ringraziamo, ma non nascondiamo le nostre perplessità sulla soluzione adottata dal tribunale romano che lei ci riferisce in quanto il comma 2 dell'art. 208 CCII chiarisce che "Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 203"; in questo richiamo è compreso, a nostro avviso, anche il riferimento al comma 10 dell'art. 201 perchè dal momento che due domande, quella tempestiva e quella tardiva, sono soggette valle stesse regole non vi è alcun motivo per differenziarne il trattamento quanto alla sospensione feriale, che non troverebbe alcuna giustificazione se non in una lettura formale dell'art. 208 che richiama l'art. 203 e non l'art. 201, il che si spiega con il richiamo implicito.
Zucchetti SG srl
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GIUSEPPEMARIO PISANI
POTENZA18/05/2023 19:09RE: sospensione feriale dei termini
Ringrazio per il celere e preciso riscontro.
Cordialità-
Gabriele Coppi
Modena25/07/2024 16:48RE: RE: sospensione feriale dei termini
Buon pomeriggio, chiedo se vi risultano pronunce della giurisprudenza in merito all'applicabilità alla liquidazione controllata della sospensione feriale dei termini per l'insinuazione allo stato passivo previsto dal CCII per la liquidazione giudiziale dall'art. 201 CCII, ultimo comma.
L'unica pronuncia che ho trovato è quella del Tribunale Terni, 17 Luglio 2023. Pres. Nastri. Est. Grotteria, secondo la quale anche nella liquidazione controllata opera la sospensione feriale del termine per la presentazione delle domande dei creditori.
L'art. 270, comma 2, lett. d) previsto in ambito di l.c. richiama l'art. 201 CCII limitatamente alla modalità e al contenuto della domanda di ammissione al passivo, tuttavia mi sembra di poter condividere la pronuncia del Tribunale di Terni, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendono insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto alle domande di insinuazione nella liquidazione giudiziale.
Chiedo un vostro parere in proposito e se vi risultano pronunce diverse della giurisprudenza.
Ringrazio e saluto cordialmente-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/07/2024 14:01RE: RE: RE: sospensione feriale dei termini
La liquidazione controllata crea più volte problemi di applicazione analogica della disciplina sulla liquidazione giudiziale stante la regolamentazione abbastanza sommaria della prima e la sostanziale identità di funzione delle due procedure, una applicabile alle imprese minori e altri sovraindebitati e l'altra alle imprese sopra soglia. la
Noi abbiamo sempre seguito la linea che i vuoti della liquidazione controllata possono essere riempiti dalla normativa della liquidazione giudiziale a due condizioni: che le norme dell'una siano compatibili con la struttura dell'altra e che non vi sia un richiamo escludente, ossia un richiamo a parte della normativa sulla liquidazione giudiziale tale da non comprendere il richiamo anche della restante parte.
Questo è proprio il caso in esame ove, come lei giustamente ricorda, l'art. 270, comma 2, lett. d) richiama l'art. 201 CCII limitatamente alla modalità e al contenuto della domanda di ammissione al passivo; inoltre tale norma continua disponendo che si applica l'art. 10 comma 3, ed allora la domanda è: perché il legislatore- che ha dato una regolamentazione dello stato passivo nella liquidazione controllata con norme diverse da quelle dettate per la liquidazione giudiziale ed ha richiamato per la parte comune alcuni commi dell'art. 201 e il comma terzo del l'at10- non ha dettato una norma simile a quella dell'art. 201 ult. comma o richiamato anche questa parte dell'art. 201? Da qui sorge quantomeno il dubbio che il legislatore non abbia ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la sospensione feriale in considerazione della maggiore semplificazione e celerità della procedura di accertamento del passivo, concentrato nell'attività del liquidatore e assenza dell'intervento del giudice se non in via subordinata, E' legittimo, cioè, presumere che il legislatore in una procedura di accertamento del passivo non giurisdizionalizzata abbia ritenuto non applicabile la norma dettata per il procedimento di accertamento nella liquidazione giudiziale..
Zucchetti SG Srl-
Guido Paralupi
REGGIO EMILIA (RE)16/05/2025 11:55RE: RE: RE: RE: sospensione feriale dei termini
Buongiorno,
facendo seguito alla V/s risposta del 26/07/2024 con la quale indicate che secondo Voi la sospensione feriale dei termini per la proposizione delle domande di ammissione al passivo nelle procedure di liquidazione controllata non si applica perchè l'art. 270, comma d) CCII richiama l'art. 201 CCII solo per quanto concerne la predisposizione delle domande, Vi chiedo perchè invece non considerate che l'art. 270, nel richiamare l'art. 201, non indica espressamente a quali commi si riferisce e quali commi non debbono essere presi in considerazione.
Il comma 10 dell'art. 201 fa poi riferimento al comma 1 che indica le modalità con le quali i creditori debbono proporre ricorso per l'ammissione al passivo, come indicato nell'art. 270.
Inoltre l'art. 272, 1° comma CCII sancisce che il termine di cui all'art. 270, comma 2, lett. d) (novanta giorni) può essere prorogato di trenta giorni.
Quindi a mio parere, avendo io comunicato ai creditori il 15/05/2025 l'apertura della procedura di liquidazione controllata il termine per il deposito delle istanze che scadrebbe il 13/08/2025 slitta così al 15/09/2025 (il 13/09 è un sabato).-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/05/2025 20:16RE: RE: RE: RE: RE: sospensione feriale dei termini
Nella risposta del 26.7.2024 ci sembra di aver preso già on considerazione le obiezioni da lei svolte e, pur prendendo atto di opinioni contrarie, abbiamo spiegato ulteriormente quanto meno i dubbi che sussistono ad accogliere la tesi dell'applicazione analogica del comma 10 dell'art. 201. Alle pregresse argomentazioni che facevano leva anche sulla compatibilità dell'applicazione di norme dettate per la liquidazione giudiziale a quella controllata, va aggiunto che con il terzo decreto correttivo n. 136 del 2024 l'art. 273 CCII che regola lo stato passivo dell'amministrazione controllata è stato completamente riscritto escludendo qualsiasi intervento del giudice nella formazione dello stesso, attribuita esclusivamente al liquidatore, ampliando così enormemente la differenza con l'eguale attività della liquidazione giudiziale in cui è il giudice che decide e dichiara esecutivo lo stato passivo. Inoltre va considerato che la norma di cui al comma 10 dell'art. 201, per la quale ai procedimenti di accertamento del passivo si applica la sospensione feriale, che va dall'1 agosto al 31 agosto, è derogatoria del principio generale contenuto nell'art. 9 che detta la regola che l sospensione feriale dei termini "non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che non disponga diversamente", per cui, vige il divieto di applicazione analogica posto dall' art. 14 delle preleggi che stabilisce che le leggi penali e quelle che fanno eccezione ai principi generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
Questa esposta è ovviamente la nostra opinione, poi lei è libero di comportarsi diversamente e non è detto che se sorge una contestazione sul punto il giudice del caso possa pensarla diversamente da noi.
Zucchetti SG srl-
Armando Mancini
ROMA19/07/2025 15:10RE: RE: RE: RE: RE: RE: sospensione feriale dei termini
Buon pomeriggio,
in relazione alla sospensione feriale dei termini vi chiedo se si può estendere anche all'art.209 ccii oppure in questo caso opera l'art. 9 e non si applica la sospensione feriale dei termini?
Udienza di stato passivo fissata per il 12 settembre, termine per il deposito delle insinuazioni 11/07 (il 12/07 è domenica).
L'art. 209 prevede che il curatore debba depositare almeno 20 giorni prima dell'udienza di verifica (12/09) l'istanza accompagnata da una relazione. Quando cade il termine per il deposito?
grazie in anticipo-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/07/2025 12:40RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: sospensione feriale dei termini
Qualche giorno addietro abbiamo risposto ad analoga domanda scrivendo quanto segue:
"Non abbiamo trovato alcun precedente, né giurisprudenziale né dottrinario, sulla questione da lei prospettata, per cui non possiamo che esprimere la nostra interpretazione. A nostro avviso trova applicazione il principio generale di cui all'art. 9 CCII della non applicazione della sospensione feriale per due convergenti motivi . In primo luogo la norma di cui al comma 10 dell'art. 201 CCII ha carattere eccezionale in quanto derogatoria della disposizione generale di cui all'art. 9, per cui va interpretata a stretto rigore; inoltre detta norma derogatoria attiene al procedimento di accertamento del passivo e la richiesta di cui all'art. 209 tende proprio ad evitare che si tenga quel procedimento di accertamento al quale è applicabile la sospensione feriale".
Zucchetti SG Srl -
Armando Mancini
ROMA24/07/2025 11:11RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: sospensione feriale dei termini
Grazie per il riscontro! Condivido la vostra interpretazione.
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