Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Domanda di ammissione al passivo - credito ausiliario ex art 68 c.p.c.

  • Mattia Pedrini

    BOLOGNA
    04/03/2023 21:11

    Domanda di ammissione al passivo - credito ausiliario ex art 68 c.p.c.

    Buonasera,
    sottopongo alla Vostra preziosa attenzione il seguente quesito, ringraziandoVi anticipatamente per quanto saprete indicarmi.
    Nel maggio 2022 sono stato nominato ausiliario ex art. 68 c.p.c. in un procedimento instaurato a norma dell'art. 7 del D.L. 118/2021, incardinato nell'ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi; ben presto l'Esperto ha depositato la propria relazione finale dando atto dell'assenza di concrete prospettive di risanamento per la società ricorrente sicché, con successivo Decreto, il Tribunale ha disposto la revoca delle misure protettive e ha liquidato il compenso al sottoscritto, ponendolo a carico della debitrice.
    Le richieste di pagamento sono rimaste disattese e a dicembre 2022 il Tribunale, su istanza di un creditore, ha aperto la liquidazione giudiziale a carico della società ricorrente.
    Nell'accingermi a depositare la domanda di ammissione al passivo ex art. 201 C.C.I.I., mi domando se il credito vantato in forza della liquidazione del Tribunale possa godere della prededuzione: il dubbio, in particolare, sorge a causa del fatto che il legislatore, nel prevedere espressamente la prededuzione per il compenso dell'Esperto, non fa altrettanto per quello dell'Ausiliario ex art. 68 c.p.c.; ad ogni modo - acquisito pacificamente che la liquidazione giudiziale, seppur non dichiarata contestualmente all'archiviazione della procedura di composizione negoziata, dipende chiaramente dalla medesima situazione di insolvenza già manifestata in tale procedimento - l'attività dell'ausiliario, al pari di quella dell'Esperto, non può però che ritenersi attinente all'esercizio della funzione giurisdizionale e, pertanto, essere considerata funzionale alle eventuali procedure concorsuali instaurate all'esito del procedimento di composizione negoziata, quand'anche concluso negativamente come nel caso di specie. D'altra parte, negare la prededuzione al compenso dell'ausiliario accordandola a quello dell'Esperto, porterebbe a un trattamento dei crediti dei due professionisti probabilmente ingiusto.
    Ritenete, quindi, che il compenso dell'ausiliario possa godere della prededuzione pur in assenza di un'espressa previsione normativa in tal senso, oppure - anche in considerazione del fatto che l'attuale art. 6 C.C.I.I., a differenza dell'art. 111 L.F., non riprende i requisiti di "funzionalità" e "occasionalità" ai fini dell'attribuzione della prededuzione alle poste creditorie - credete che la prededuzione non spetti? Indipendentemente dalla prededuzione, quale grado di privilegio ritenete possa attribuirsi a un credito di tale natura?

    Grazie,
    cordialità.
    Mattia Pedrini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/03/2023 16:28

      RE: Domanda di ammissione al passivo - credito ausiliario ex art 68 c.p.c.

      Essendo stata la liquidazione giudiziale aperta nel dicembre del 2022, la stessa è regolata dalla disciplina del nuovo codice della crisi che , come lei ricorda, regola le prededuzioni nell'art. 6.
      Orbene, questa norma, come abbiamo detto in altre occasioni, dopo la previsione di considerare prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, non contiene più una disposizione di carattere generale analoga a quella che nel secondo comma dell'art. 111 l.fall. attribuisce la prededuzione ai crediti "sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge", ma elenca alcune analitiche fattispecie di crediti prededucibili.
      Sicuramente il compenso dell'ausiliario nominato nella fase della composizione negoziata non rientra in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 6, né la prededucibilità risulta essere attribuita per legge. L'art. 16 del d.l n. 118 del 2021 e l'art. 25-ter ccii dispongono che il compenso dell'esperto è prededucibile, ma non parlano dell'ausiliario, per cui riteniamo che il credito di costui non possa godere della prededuzione nella liquidazione giudiziale, ma possa essere considerato come privilegiato; trattandosi di un ausiliario ai sensi dell'art. 68 cpc , ossia di un CTU, il compenso costituisce una spesa di giustizia, per cui il relativo credito può ritenersi assistito dai privilegi di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., prioritari su quello di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c.
      Zucchetti Sg srl