Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

CONTRATTI PENDENTI - COMPRAVENDITA QUOTE SOCIALI - ACCONTI VERSATI

  • Simone Giannecchini

    Lido di Camaiore (LU)
    07/02/2024 12:00

    CONTRATTI PENDENTI - COMPRAVENDITA QUOTE SOCIALI - ACCONTI VERSATI

    Buongiorno,

    sono curatore fallimentare di una società che nel 2020, in bonis, aveva stipulato un contratto preliminare di acquisto di quote sociali, trascritto.
    Tale contratto stabiliva il prezzo pari ad €. 1.000.000 con perfezionamento della compravendita nel 2025 e le seguenti modalità di pagamento: acconto di €. 100.000 al 31/12/2021 (regolarmente pagato); acconto di €. 100.000 al 31/12/2022 (regolarmente pagato); acconto di €. 100.000 al 30/06/2023 (regolarmente pagato); acconto di €. 100.000 al 31/12/2023 (non pagato) e i restanti €. 600.000 entro il 31/12/2025 come saldo al momento della stipula del contratto definitivo di acquisto.
    Il 22 gennaio u.s. si è aperta la liquidazione giudiziale della soc. acquirente.

    Se in qualità di curatore decidessi di non subentrare nel contratto preliminare, avrei pieno diritto a chiedere la restituzione degli acconti versati? o c'è un termine decadenziale atteso che il primo pagamento è avvenuto già nel 2021?

    Ho trovato in giurisprudenza le sentenze Cass. 7 marzo 1992 n. 2772 e Trib. Trani 21 marzo 2008, secondo le quali se il curatore decide di sciogliere il contratto preliminare, al fallimento devono essere restituiti eventuali acconti e caparre versati.
    Conoscete ulteriori pronunce su tale casistica?

    Inoltre mi domanda, se la risposta alla domanda di cui sopra è Sì, il promissario venditore potrebbe eccepirmi una risoluzione tacita per inadempimento verificatasi di fatto il 31/12 u.s. e chiedere la compensazione della restituzione degli acconti con il risarcimento del danno contrattualmente previsto?

    Grazie molte
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/02/2024 18:22

      RE: CONTRATTI PENDENTI - COMPRAVENDITA QUOTE SOCIALI - ACCONTI VERSATI

      Trattandosi di contratto preliminare di quote societarie e non di immobili non trova applicazione l'art. 72 comma 7 l. fall. ma la regola generale della libertà data al curatore della procedura cui è stata ammessa una delle parti di subentrare o sciogliersi dal contratto pendente, quale deve intendersi un preliminare, anche eventualmente con effetti anticipati in cui sia stata già effettuata la consegna in attesa del trasferimento della proprietà.
      Il curatore del fallimento del promissario acquirente può quindi sciogliersi dal contratto preliminare e, poiché la dichiarazione di scioglimento, oltre a far venir meno i diritti e gli obblighi nascenti dal preliminare, fa sorgere le obbligazioni di restituzione, e, quindi il diritto del curatore di ottenere la restituzione degli acconti versati e quello del promittente venditore di ottenere la restituzione del bene eventualmente già consegnato (in tal senso Cass. 14/05/2012, n.7448 in motivazione), che è il principio su cui si fonda la giurisprudenza da lei richiamata per la quale appunto "La scelta del curatore del fallimento nel senso dello scioglimento dei rapporti contrattuali di cui è parte il fallito non si limita ai soli fini fallimentari, ma li travolge definitivamente e con riguardo a tutti gli effetti propri di essi, con la conseguenza che il curatore ha diritto alla restituzione della caparra confirmatoria eventualmente versata dal fallito".
      Nel caso vi è stato inadempimento, ma la controparte non ha azionato la risoluzione del contratto non promuovendo un apposita azione né azionando una clausola risolutiva espressa, per cui il contratto era ancora pendente al momento del fallimento; del resto se così non fosse stato il curatore non avrebbe avuto la facoltà di disciogliersi o subentrare nel contratto in quanto questo sarebbe stato già risolto. In applicazione della normativa fallimentare, quindi la controparte che subisce lo scioglimento può a norma dell'art. 72 comma 4 l. fall., "far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno; credito che riguradando il promittente venditore in bonis potrebbe essere solo quello di chiedere la restituzione del bene eventualmente già materialmente consegnato.
      Essendo quelli descritti le conseguenze dello scioglimento da parte del curatore non operano i termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 69bis per le revocatorie.
      Zucchetti Sg srl