Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

dichiarazione dello stato di insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa

  • Enrico Cavagnari

    PAVIA
    30/01/2024 18:06

    dichiarazione dello stato di insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa

    A seguito di istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza presentata dal Commissario Liquidatore nominato dal Ministero il G.R. ha fissato l'udienza di comparizione onerando l'istante di procedere alla notifica sia al competente Ministero, sia al legale rappresentante della società resistente.per instaurare un contraddittorio.
    Il Commissario Liquidatore non ha notificato nulla al precedente legale rappresentante nella convinzione di essere egli stesso allo stato attuale legale rappresentante della cooperativa e non ritenendo sussistente la necesità di un contraddittorio non essendo egli un terzo.
    Stante questa situazione il Tribunale in camera di consiglio ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso non essendosi costituito il contraddittorio.
    Ritengo di dissentire da questa decisione del Tribunale in quanto l'istanza per a dichiarazione dello stato di insolvenza è stata presentata dal Commissario Liquidatore in una procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa e non da un terzo creditore con il quale l'Autorità predispone un contraddittorio con la società.
    Si intende perciò contestare la decisione del Tribunale e si chiede di sapere se tale assunto è corretto e conoscere i mezzi per effettuare tale contestazione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/01/2024 19:40

      RE: dichiarazione dello stato di insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa

      Indipendentemente dal ruolo che lei occupa nella descritta vicenda, sta di fatto che il commissario liquidatore non ha notificato al legale rappresentante dell'ente ammesso alla liquidazione coatta amministrativa il provvedimento del tribunale che fissava l'udienza per sentire il debitore nell'ambito del procedimento per accertare la ricorrenza dello stato di insolvenza, benchè il tribunale lo avesse disposto. Il tribunale aveva correttamente disposto la comparizione del debitore, posto che lo prevede il comma 4 dell'art. 297, espressamente richiamato dal comma 2 dell'art. 298 e altrettanto correttamente aveva dato incarico al commissario che aveva presentato ricorso per la dichiarazione dell'insolvenza l'incarico di provvedere alla notifica; in ogni caso, anche se il provvedimento fosse stato errato, il commissario avrebbe dovuto o impugnarlo o eseguirlo e non omettere di farlo a sua discrezione pensando, erroneamente, di "essere egli stesso allo stato attuale legale rappresentante della cooperativa e non ritenendo sussistente la necessità di un contraddittorio non essendo egli un terzo".
      Ne consegue che il successivo provvedimento del tribunale di improcedibilità per mancata costituzione del contraddittorio è esente dalle critiche che lei rivolge. Al più si potrebbe contestare al tribunale di non aver appurato se il provvedimento di fissazione dell'udienza era stato notificato al debitore, perché, rilevato questo dato , avrebbe potuto concedere un termine ulteriore per la notifica, ma questo deve eventualmente farsi valere mediante impugnazione ai sensi dell'art. 50, giusto il disposto dell'art. 297, comma 6, richiamato anch'esso dall'art. 298, comma 2.
      Zucchetti SG srl