Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Modifiche camerali

  • Cristina Treccani

    BRESCIA
    10/10/2024 12:14

    Modifiche camerali

    Gentilissimi,
    l'ex socio di una società ora in liquidazione giudiziale (dove io sono il curatore) mi chiede di provvedere ad aggiornare l'elenco soci della società stessa al fine di modificare la compagine sociale che non era stata aggiornata dal liquidatore sociale. Premetto che la liquidazione giudiziale è del novembre 2022 e la società che mi chiede la modifica è anche l'istante alla domanda di liquidazione.
    La cessione delle quote è avvenuta in data 9 dicembre 2021 ma il bilancio relativo a tale annualità non è mai stato approvato ne depositato.
    Se è pur vero che il curatore rappresenta la società in liquidazione giudiziale non credo che tale adempimento debba essere adempiuto da quest'ultimo considerato che non ha vissuto le vicissitudini precedenti alla liquidazione giudiziale e non è al corrente di tutte le problematiche sottostanti. Basti pensare che le quote erano state cedute senza rispettare le comunicazioni di rito e l'eventuale opzione previste nello statuto.
    Voi che ne pensate?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/10/2024 11:09

      RE: Modifiche camerali

      Lei ha perfettamente ragione, ma non è tenuto a detto incombente perché il curatore non rappresenta la società in liquidazione giudiziale. In questa fase la società è pur sempre rappresentata dai suoi organi e il curatore ha solo la disponibilità dei beni della società che deve provvedere a liquidare per poi distribuirne il ricavato tra i creditori. Il ruolo del curatore è molto composito, volte egli agisce in forza del ruolo che svolge (come quando esercita una azione revocatoria fallimentare), altre facendo valere i diritti dei creditori (come quando esercita una revocatorio ordinaria o una azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ecc.), altre volte ancora egli fa valere un diritto del debitore, come quando chiede il pagamento di un credito, ma si tratta sempre di diritti patrimoniali che fanno parte del patrimonio acquisito all'attivo e non di diritti inerenti personali inerenti il soggetto ammesso alla liquidazione giudiziale, sia esso una persona fisica che collettiva.