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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
natura del credito ammesso al passivo nella categoria privilegiati, ante 1 grado "crediti non identificati creati da leg...
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Leonardo Quagliata
ROMA01/10/2026 17:32natura del credito ammesso al passivo nella categoria privilegiati, ante 1 grado "crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro"
Desidero sapere se ha natura prededucibile il credito ammesso al passivo nella categoria privilegiati, ante 1 grado, "crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro" (a seguito di revoca del contributo statale concesso č stata emessa la cartella di pagamento per euro 94mila con descrizione "Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale SpA" "entrate coattive anno 2018", codice tributo 1C06, "importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/1996").
Ringrazio e porgo cordiali saluti.
Leonardo Quagliata-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/10/2026 19:32RE: natura del credito ammesso al passivo nella categoria privilegiati, ante 1 grado "crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro"
L'art. 221 del codice della crisi, riprendendo e implementando l'art. 11 l. fall., dispone che le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
a) per il pagamento dei crediti prededucibili;
b per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso;
d) per il pagamento dei crediti postergati.
Da questa disposizione si deduce che i crediti prededucibili devono essere soddisfatti prima degli altri crediti concorsuali, che possono essere privilegiati, pignoratizi o ipotecari; questi, a loro volta vanno soddisfatti prima dei crediti chirografari, perché (in linea di massima) sono sorti in funzione o in occasione della procedura oppure perché la legge attribuisce loro espressamente tale carattere.
Netta è quindi la differenza tra crediti prededucibili e privilegiati e, nonostante la mancanza nel nuovo codice di una previsione generale qualificatoria della prededuzione, quale quella contenuta nel secondo comma dell'art. 111 l. fall,, porti ad una riduzione della distanza concettuale tra prededuzioni e privilegio, non è configurabile una completa sovrapposizione tra le due figure che consenta di equipararle. Il privilegio, infatti, è un elemento sostanziale individuante dei crediti, attribuito dalla legge esclusivamente in ragione della causa del credito, per cui nasce fuori e prima del processo esecutivo e di conseguenza si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito visto che ne suppone l'esistenza e lo segue, nel mentre la prededuzione è un elemento esteriore del credito che attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale in ragione della strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura onde renderla più efficiente.
Ne segue che un credito, se è privilegiato, è un credito concorsuale che va insinuato al passivo e pagato secondo l'ordine di legge stabilito per i privilegi; il fatto che il privilegio cui fa lei riferimento sia tra i più elevati in grado significa che nell'ordine da seguire al momento in cui si arriva a pagare i privilegiati quel credito verrà pagato tra i primi; tuttavia per pagare i privilegiati bisogna prima soddisfare le prededuzioni., sicchè, per venire alla sua domanda, non vediamo come un credito concorsuale ammesso al passivo in via privilegiato possa essere soddisfatto in prededuzione.
L'abbinamento tra prededuzioni e privilegio si trova soltanto qualora l'attivo disponibile sia insufficiente per la soddisfazione di tutte le prededuzioni, perché, in tal caso, si deve procedere ad una graduatoria tra le prededuzioni, giusto il disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 222 c.c.i.i.; ed ovviamente tale graduazione nell'ambito della categoria delle prededuzioni va fatta tenendo conto della natura privilegiata o chirografaria dei singoli crediti prededucibili.
Zucchetti Sh srl
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