Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

PRIVILEGIO EX ART. 2770 per azione creditore chirografario in presenza di ipoteca precedente da mutuo fondiario

  • Alessandro Bruno Barbalace

    Monza (MB)
    20/03/2026 15:17

    PRIVILEGIO EX ART. 2770 per azione creditore chirografario in presenza di ipoteca precedente da mutuo fondiario

    Buongiorno,
    sappiamo che il predetto privilegio può essere utilmente invocato dal creditore che abbia messo in atto azioni che si sono concretate in un'utilità per la massa creditoria e non solo a vantaggio del suo proprio interesse.
    In questo senso, chiedo se il creditore (chirografario) che:
    a. abbia attivato procedimento monitorio anteriormente all'apertura della l.g., ottenendo infine pignoramento sull'immobile del titolare della ditta individuale;
    b. a fronte di tale atto si sia aperta la relativa procedura esecutiva, sempre anteriormente alla l.g.,

    a fronte dell'apertura della l.g. e della decisione del curatore di interrompere la P.E. (istanza di improcedibilità accolta dal G.E.), possa validamente richiedere in sede di ammissione del proprio credito anche tutti gli oneri e spese connesse all'azione esecutiva, con rango privilegiato ex art. 2770, ritenendo che la sua azione sia stata svolta nell'interesse più ampio di tutto il ceto creditorio, quando accade che però l'immobile oggetto della sua azione fosse già gravato da ipoteca iscritta a suo tempo dal creditore fondiario (la banca che ha concesso il mutuo) e per importo sovrabbondante rispetto al valore dell'immobile medesimo, al punto che con ogni evidenza poteva essere già chiaro al creditore procedente che la sua azione non sarebbe servita a nulla, dal momento che appunto l'istituto di credito (che anche per questo motivo solitamente tarda ad agire) era assolutamente certo di poter recuperare il proprio credito almeno sino a concorrenza del valore dell'immobile quando fosse stato venduto e al netto dei costi di procedura.
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/03/2026 19:29

      RE: PRIVILEGIO EX ART. 2770 per azione creditore chirografario in presenza di ipoteca precedente da mutuo fondiario

      Effettivamente la preesistenza di una ipoteca fondiaria per un valore superiore a quello dell'immobile compromette l'utilità per i creditori del pignoramento immobiliare sullo stesso bene in quanto, seppur l'iscrizione ipotecaria, non equivale ad una espropriazione è chiaro che nell'esecuzione conseguente al pignoramento del creditore fornito di decreto ingiuntivo sarebbe stato soddisfatto prioritariamente il creditore ipotecario.
      In ogni caso, il privilegio di cui all'art. 2770 c.c. assiste il credito per le spese del giudizio di esecuzione, che inizia con il pignoramento, per cui le spese precedenti (quelle del decreto ingiuntivo fino al precetto compreso) in quanto relative ad un giudizio di cognizione andrebbero collocate in chirografo.
      Zucchetti Sg srl