Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

revoca liquidazione giudiziale e liquidazione spese procedura

  • Michela Patroni

    Termoli (CB)
    18/07/2025 11:54

    revoca liquidazione giudiziale e liquidazione spese procedura

    Gentilissimi, Vi sottopongo il seguente caso.
    A seguito di reclamo, una liquidazione giudiziale è stata revocata con sentenza della Corte di appello la quale ha ritenuto prescritto il credito vantato dalla ricorrente nel giudizio per apertura della relativa procedura, ed, ha, inoltre, rilevato come i debiti non superassero la soglia di fallibilità ex art. 49, comma 5, CCII.
    In sentenza, la Corte di appello ha, però, dichiarato ai sensi dell'art. 147 dpr 115/2002 che l'apertura della liquidazione giudiziale è imputabile alla Società debitrice, non essendosi la stessa costituita nel relativo giudizio.
    La sentenza è passata in giudicato quanto al capo relativo alla revoca, è stata, invece, impugnata con ricorso in Cassazione dalla Società debitrice quanto al capo relativo alla imputazione ex art. 147. Il giudizio è ancora pendente in Cassazione.
    Ciò detto, revocata la liquidazione giudiziale, in vista del rendiconto, la sottoscritta ha presentato al G.D. istanza di liquidazione delle spese di procedura, segnatamente: spese vive anticipate e compenso dei professionisti incaricati in corso di procedura (stimatore del complesso immobiliare, notaio per relazione ventennale e legale per difesa procedura in giudizio di opposizione allo stato passivo in cui, peraltro, la procedura, priva di liquidità, era ammessa al patrocinio a spese dello stato).
    La Società debitrice ha presentato istanza con la quale ha chiesto al G.D. di soprassedere temporaneamente sulla liquidazione delle spese di procedura sino alla definizione del giudizio di Cassazione sostenendo che la sentenza della Corte di Appello, nella parte in cui si è pronunciata sull'imputazione ex art. 147, non è definitiva, che verosimilmente sarà riformata e che la liquidazione delle spese a proprio carico, in caso di riforma, genererebbe una proliferazione di giudizi contraria al principio di economia processuale.
    Il G.D. ha richiesto al Curatore di esprimere il proprio parere sul punto.
    Personalmente, se da un lato, riterrei corretto soprassedere, come richiesto dalla Società debitrice, sulla liquidazione delle spese in attesa della definizione del giudizio di Cassazione, dall'altro mi pongo il problema delle tempistiche…la sentenza di Cassazione, invero, potrebbe essere emessa fra anni!
    Inoltre, quanto alla liquidazione del compenso in favore del legale che ha assistito la procedura nel giudizio di opposizione allo stato passivo (concluso con il rigetto dell'opposizione, spese compensate) mi domando se l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba essere revocata, essendo stata revocata la procedura, o possa permanere, tenuto conto delle condizioni economiche della Società tornata in bonis, la quale ha un patrimonio immobiliare ma non liquidità.
    Gradirei sul punto il vostro illustre parere.
    Vi ringrazio anticipatamente e vi porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/07/2025 13:50

      RE: revoca liquidazione giudiziale e liquidazione spese procedura

      l comma 1 dell'art. 53 CCII stabilisce che "Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124". A sua volta il citato art. 147 del DPR n. 115 del 2002 dispone che "In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento" e la giurisprudenza ha interpretato il combinato disposto di queste norme nel senso che in caso di revoca della dichiarazione di fallimento (eguale discorso vale anche pe la revoca della liquidazione giudiziale), l'Erario è tenuto al pagamento delle spese della procedura e del compenso del curatore, se non sussiste responsabilità del creditore istante o del debitore(da ult. cfr. Cass. 13 gennaio 2025, n. 830).
      Nella specie la Corte d'Appello ha escluso la responsabilità del creditore ed dichiarato ai sensi dell'art. 147 dpr 115/2002 che l'apertura della liquidazione giudiziale è imputabile alla Società debitrice, non essendosi la stessa costituita nel relativo giudizio. Questa parte della decisione è stata imèiugnata per cui se il provvedimento viene confermato e diventa definitivo le spese e il compenso del curatore della procedura revocata sono a carico della società tornata in bonis nel mentre se l'impugnazione viene accolta dette spese e il compenso saranno a carico dello Stato.
      Teoricamente questo quadro normativo non dovrebbe ripercuotersi sulla richiesta del curatore che ha per oggetto la liquidazione del compenso proprio e di altri professionisti, salvo poi a vedere chi deve sopportarne il pagamento all'esito della decisione sulla impugnazione, tuttavia il provvedimento della Corte d'Appello dovrebbe essere provvisoriamente esecutivo o almeno essere considerato tale, il che legittimerebbe il destinatari dei provvedimenti liquidatori delle spese e dei compensi a rivolgersi per il pagamento alla società tornata in bonis, che infatti ha già prospettato l'impugnazione dei relativi provvedimenti liquidatori.
      In questa situazione a noi sembra opportuno dare parere favorevole alla sospensione del procedimento per la liquidazione delle pese e dei compensi in attesa della definitività della decisione sulla colpevolezza del debitore. Certo i beneficiari risentiranno della sospensione e del relativo ritardo, ma se si procede diversamente la prospettata impugnazione dei singoli provvedimenti emessi porterebbe allo stesso risultato.
      Zucchetti SG srl
    • Michela Patroni

      Termoli (CB)
      21/07/2025 12:54

      RE: revoca liquidazione giudiziale e liquidazione spese procedura

      Grazie infinite per il parere, che condivido.
      Mi piacerebbe conoscere il vostro pensiero anche in relazione all'ultima parte del mio quesito, che di seguito riporto <<Inoltre, quanto alla liquidazione del compenso in favore del legale che ha assistito la procedura nel giudizio di opposizione allo stato passivo (concluso con il rigetto dell'opposizione, spese compensate) mi domando se l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba essere revocata, essendo stata revocata la procedura, o possa permanere, tenuto conto delle condizioni economiche della Società tornata in bonis, la quale ha un patrimonio immobiliare ma non liquidità.>>
      Grazie anticipatamente.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        24/07/2025 12:04

        RE: RE: revoca liquidazione giudiziale e liquidazione spese procedura

        Ci scusi, ci eravamo concentrati sulla domanda principale.
        La liquidazione a carico dello Stato per la parcella del legale che aveva assistito la procedura rimane così come liquidata perché la procedura che aveva richiesto la sua opera era stata ammessa al gratuito patrocinio e le norme citate per il caso di revoca della liquidazione giudiziale sono quelle richiamate (non abbiamo ricordato l'art. 366, comma 2, CCII perché questo riprende l'art. 147 DOR n. 115 del 2002, con l'aggiunta- che qui non interessava dell'estensione della norma anche ala revoca dei fallimenti retti dalla legge fallimentare).
        Peraltro ricordiamo che il debitore tornato in bonis ha contestato la debenza e certamente non impugnerà la liquidazione fatta secondo le regole del gratuito patrocinio, che portano ad un risultato inferiore a quello della ordinaria liquidazione, per cui dovrebbe essere il difensore interessato a contestare la liquidazione siffatta, e non è detto che convenga.
        Zucchetti SG srl
        • Michela Patroni

          Termoli (CB)
          25/07/2025 12:11

          RE: RE: RE: revoca liquidazione giudiziale e liquidazione spese procedura

          chiedo scusa, non sono stata precisa nella illustrazione del caso, la liquidazione del compenso del legale è stata chiesta al G.D. il quale tuttavia non si è ancora pronunciato in attesa del parere richiesto al Curatore... secondo voi il G.D. come dovrebbe muoversi, revocare l'ammissione o porre la liquidazione a carico dello Stato?
          Grazie infinite.
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            26/07/2025 12:05

            RE: RE: RE: RE: revoca liquidazione giudiziale e liquidazione spese procedura

            Ovviamente non possiamo sapere come si muoverà il giudice delegato per la liquidazione, viste le alternative prospettate. Potrebbe sospendere la decisione in attesa della decisione sull'impugnazione della imputabilità delle spese, ma potrebbe anche decidere nel merito, applicando le regole sul gratuito patrocinio per quanto riguarda il quantum, lasciando poi alle parti interessate di impugnare la sua decisione.
            Zucchetti SG srl .