Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Compensazione somme pignorate presso terzo

  • Carmine Damis

    Roma
    03/07/2024 13:42

    Compensazione somme pignorate presso terzo

    Buongiorno
    Come curatore, in una Liquidazione Giudiziale, al momento della apertura era pendente un PPT avviato da un dipendente della società. Il terzo aveva rilasciato dichiarazione positiva. Dopo la dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva ho richiesto il pagamento al terzo ma questi mi ha eccepito la compensazione della somma in quanto, in pendenza del PPT, aveva erroneamente effettuato il pagamento al debitore.
    Chiedo cortesemente se avete qualche precedente giurisprudenziale in tal senso.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/07/2024 19:33

      RE: Compensazione somme pignorate presso terzo

      "In tema di pignoramento individuale presso terzi di somma depositata su conto corrente bancario, non è precluso al terzo che abbia reso la dichiarazione positiva ex articolo 547 c.p.c. nel procedimento espropriativo, in seguito dichiarato improcedibile per il sopravvenuto fallimento del debitore, di eccepire, nel giudizio ordinario intrapreso dal fallimento in luogo del debitore per il pagamento del saldo del conto corrente, la compensazione con riguardo al credito vantato dalla banca verso il fallimento in forza di un distinto rapporto di conto corrente, ai sensi dell'articolo 56 della legge fallimentare"
      Così testualmente Cass. 04/03/2015, n.4380 perviene a tale conclusione attraverso una approfondita indagine circa la natura della dichiarazione positiva del terzo cui attribuisce, natura di dichiarazione di scienza quale atto tipico endoprocessuale e non di riconoscimento sostanziale di debito, per cui essa non preclude al terzo, ove il procedimento esecutivo si estingua per qualsiasi ragione, di eccepire la compensazione nei suoi rapporti diretti con il debitore principale.
      Una volta accettato questo principio, il fatto che l'originario creditore verso il terzo pignorato sia stato assoggettato a fallimento o a liquidazione giudiziale comporta solo, a parte la improcedibilità del procedimento esecutivo, che per la compensazione trovi applicazione l'art. 56 l. fall. o 155 CCII, che richiedono entrambi l'anteriorità dei crediti contrapposti all'apertura della procedura concorsuale.
      Zucchetti SG srl
      • Carmine Damis

        Roma
        05/07/2024 17:53

        RE: RE: Compensazione somme pignorate presso terzo

        Grazie per la risposta. Chiedo un ulteriore chiarimento. Il terzo che ha rilasciato la dichiarazione positiva precedentemente alla apertura della liquidazione giudiziale nel PPT promosso da un dipendete non era una banca ma un semplice cliente del debitore (poi dichiarato in liquidazione giudiziale). La compensazione che vuole eccepire il terzo alla LG (che ha richiesto il pagamento della somma oggetto di PPT e di relativa dichiarazione positiva) riguarda il fatto che il terzo, erroneamente, ha effettuato erroneamente il pagamento al debitore nel corso dell'esecuzione.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/07/2024 08:08

          RE: RE: RE: Compensazione somme pignorate presso terzo

          Proviamo a ricostruire in fatto la vicenda alla luce della descrizione da lei fatta nella originaria domanda e nella attuale: il lavoratore A, creditore della società B, ha effettuato un pignoramento presso il terzo C, debitore verso B, debito che C ha riconosciuto nella dichiarazione resa ex art. 547 cpc nel corso della procedura esecutiva. Nel frattempo B è stato assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale e il curatore ha chiesto a C il pagamento del suo debito ed a questa richiesta C oppone in compensazione la somma che in pendenza di procedura erroneamente aveva versato a B invece che ad A.
          Nella risposta precedente abbiamo ritenuto che C, nonostante la dichiarazione ex art. 547 cpc (ipotizziamo di 100), vantasse a sua volta un credito, per altre causali, verso B (poniamo di 80), per cui il problema era se fosse possibile portare in compensazione tale credito di 80, che riduceva il suo debito a 20, dopo aver dichiarato di essere debitore di 100. Ci siamo pertanto soffermati su questa fattispecie muovendo dalla ovvia considerazione che la compensazione va effettuata tra un debito e un credito.
          Ancora adesso facciamo fatica a capire con cosa esattamente C voglia compensare il suo debito di 100. Nella ricostruzione di cui sopra tale compensazione sarebbe tra il debito e la somma già versata a B erroneamente, da cui bisogna dedurre che C ritenga che, avendo versato erroneamente 80 al suo debitore B, invece che al pignorante A, abbia diritto alla restituzione di 80, e quindi abbia un credito di 80 da portare in compensazione con il debito di 100. Ma così non è perché C, seppur abbia pagato non in conformità al provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha comunque pagato una somma al suo creditore, che diventa un acconto sul saldo; pertanto ciò che C può chiedere, non è la compensazione, ma che si consideri l'acconto già versato per cui il credito della curatela sarebbe di 20 e non di 100.
          Remota è l'ipotesi che il lavoratore A pretenda da C il pagamento della somma di 80 sostenendo che, essendoci un provvedimento di attribuzione a lui di detta somma, ha pagato male a B, dato che ormai il terzo pignorante A non può più proseguire l'esecuzione presso terzi dichiarata improcedibile
          In questo caso, qualora C sia costretto a corrispondere ad A la somma di 80, già versata a C, avrebbe diritto a pretenderne la restituzione dalla liquidazione giudiziale; ma anche in questo caso, non potrebbe eccepire le compensazione in quanto il suo debito ha origine anteriore alla procedura concorsuale, nel mentre il suo credito nascerebbe nei confronti della procedura, che dovrebbe restituire la somma ricevuta, per cui, se si verificasse questo scenario, C dovrebbe pagare il debito di 100 e chiedere in prededuzione la restituzione di 80.
          Zucchetti SG srl
          • Carmine Damis

            Roma
            08/07/2024 18:56

            RE: RE: RE: RE: Compensazione somme pignorate presso terzo

            Buonasera,
            La ricostruzione del fatto da Lei effettuata nella prima parte della precedente risposta è corretta e mi scuso per non essere stato altrettanto chiaro nell'esposizione del quesito.
            Ricapitolando.
            Un lavoratore A, creditore della società B, ha effettuato un pignoramento presso il terzo C per 100.
            Il terzo C, debitore di B, ha riconosciuto nella dichiarazione resa ex art. 547 cpc nel corso della procedura esecutiva pendente alla data di apertura della LG il proprio debito di 500.
            Aperta la LG di B il curatore, dopo aver fatto dichiarare improcedibile la procedura esecutiva avviata da A, ha chiesto al terzo C il pagamento del suo debito verso B in LG per la sola parte oggetto di PPT da parte di A (cioè 100) ed a questa richiesta C ha opposto la compensazione della somma pignorata di 100 in quanto, in pendenza della procedura esecutiva ha erroneamente versato direttamente a B per l'intero debito di 500.
            Secondo C (che non vantava altre ragioni di credito verso B), dichiarata improcedibile la procedura esecutiva avviata da A a seguito della LG, non sarebbe dovuta alcuna somma in quanto alla data della apertura della LG l'intero debito verso B (cioè 500 comprensivo di 100 oggetto di PPT) è stata integralmente pagata direttamente a B.
            Detto ciò anche io sono dell'idea che C non possa eccepire la compensazione dell'importo oggetto di PPT pendente alla data di apertura della LG (100) con la uguale somma erroneamente pagata assieme al debito complessivo verso B (500) prima dell'apertura della LG e debba invece pagare alla LG l'importo di 100 (oggetto del PPT pendente alla data di apertura della LG ) e poi fare l'ammissione per 100 (somma pagata erroneamente in eccesso in quanto oggetto di PPT) ma non in prededuzione in quanto non vi è alcun provvedimento di assegnazione di somme ad A né precedente né successivo alla apertura della LG.
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              09/07/2024 18:18

              RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione somme pignorate presso terzo

              Ma se C ha pagato interamente il suo debito di 500 a B, perché, e a che titolo, il curatore della liquidazione giudiziale cui è stato ammesso B pretende ancora il pagamento di 100, che C ha già pagato? Lei dice perché C ha pagato male in quanto avrebbe dovuto corrispondere la somma in questione al pignorante A, ma come abbiamo detto nella precedente risposta, di questo errore può lamentarsi il creditore pignorante che non ha ricevuto quanto assegnatogli dal giudice dell'esecuzione, ma non certo il curatore di B che ha ricevuto il pagamento dell'intero suo credito. Se poi, come lei dice non vi è alcun provvedimento di assegnazione di somme ad A, l'errore di C è ancor meno grave in quanto dopo il pignoramento non avrebbe dovuto effettuare pagamenti, ma mancava ancora un provvedimento che stabilisse se quella somma di 100 spettasse ad A, per cui anche questi difficilmente potrà avanzare pretese.
              L'errore procedurale di C è chiedere la compensazione, che aveva tratto originariamente anche noi in errore; in realtà C deve solo dire, a fronte della richiesta del curatore che nulla più deve a B, e quindi alla liquidazione giudiziale cui questo è stato assoggettato, in quanto ha interamente estinto il suo debito verso C corrispondendo allo stesso prima della apertura della procedura la somma di 500.
              Zucchetti SG srl