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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Sequestro preventivo successivo alla declaratoria di liquidazione giudiziale
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Marcella Iannopoli
Crotone15/11/2023 07:15Sequestro preventivo successivo alla declaratoria di liquidazione giudiziale
Buongiorno,
vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente quesito, sono curatore di una liquidazione giudiziale, di una società s.r.l., aperta prima che intervenisse il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del complesso aziendale e delle quote del capitale sociale.
La Liquidazione giudiaizle prima della dichiarazione dell'Ordinanza di sequestro ha incamerato alcune somme di danaro depositate su un conto corrente aperto dalla procedura di liquidazione, somme pervenute a seguito di transazione con l'amministratore per mancato versamento dell'intero capitale sociale e dismisisone di alcuni automezzi.
Son state intraprese azioni mirate alla richiesta del dissequestro definite con provvedimenti di rigetto e costituiti in una causa di lavoro.
Il G.D. ha liquidato i professionsiti che sono stati regolarmente pagati.
Sul conto sono residutate delle somme.
Chiedo se il compenso del curatore dovrà essere liquidato dal G.D. e pagato con i fondi della liquidazione giudiziale, e poi girare al commissario giudiziario il netto.
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/11/2023 19:16RE: Sequestro preventivo successivo alla declaratoria di liquidazione giudiziale
Di recente le Sezioni Unite della Corte (Cass. sez. un. 06/10/2023 n. 40797, udienza 22/06/2023) sono nuovamente intervenute sulla problematica dei rapporti tra fallimento/liquidazione giudiziale e sequestro preventivo finalizzato alla confisca, con una decisione di estremo interesse in quanto esamina il problema anche alla luce del nuovo codice della crisi.
Dopo una approfondita analisi delle interpretazioni che si contendono il campo, le Sezioni unite statuiscono: "Dunque, è possibile affermare che dalla data del 15 luglio 2022 (data di entrata in vigore della peculiare disciplina dettata dagli artt. 317 ss. del c.c.i.), vige una unitaria disciplina di carattere generale che regola i rapporti tra sequestro preventivo a fini di confisca e dichiarazione di liquidazione giudiziale, ovvero quella contenuta negli artt. 63 ss. D.Lgs. n. 159 del 2011, anch'essi opportunamente rimodulati, con inequivocabile prevalenza dello strumento penale. Sotto il profilo procedimentale, senza che rilevi la data di apertura della liquidazione giudiziale, chi intenderà trovare soddisfazione su beni investiti da una confisca quale che sia (o da un sequestro preordinato) dovrà farlo secondo i dettami di sede e di tempo che il "Codice Antimafia" enuclea.
I rapporti tra procedura concorsuale e confisca sono scanditi da una serie di regole precise e chiare: a) qualora il sequestro funzionale alla confisca preceda la liquidazione giudiziale, i beni attinti dal vincolo penale saranno esclusi dalla massa attiva concorsuale (art. 63, comma 4); b) qualora sia l'apertura della liquidazione a precorrere il sequestro, i beni che ne sono oggetto saranno separati dalla massa attiva liquidabile e consegnati all'amministratore giudiziario (art. 64, comma 1); c) ove il patrimonio della liquidazione racchiuda esclusivamente beni già in precedenza sequestrati ai fini della successiva confisca, il tribunale dell'insolvenza, sentiti curatore e comitato dei creditori, chiuderà la procedura concorsuale (art. 63, comma 6); d) del pari, ove sequestro o confisca intercettino, aperta la liquidazione, l'intera massa di questa, il tribunale dichiarerà chiusa la procedura concorsuale (art. 64, comma 7); e) qualora la misura penale antecedente alla liquidazione venga revocata, il curatore apprenderà i beni che ne sono stati oggetto, subentrando all'amministratore giudiziario nei rapporti processuali, sicché il tribunale riaprirà la procedura concorsuale, ancorché siano trascorsi cinque anni dalla chiusura (art. 63, comma 7); f) allo stesso modo, se la misura penale posteriore alla liquidazione dovesse essere revocata prima della chiusura di quest'ultima, i beni vincolati saranno ex novo inglobati nella massa attiva del concorso e l'amministratore giudiziario li consegnerà al curatore (art. 64, comma 10)".
Nella fattispecie ci sembra di capire che ricorra l'ipotesi di cui alla lett. d), ossia sequestro che colpisce l'intera massa dei beni già acquisiti all'attivo delle liquidazione giudiziale aperta in precedenza, per cui il tribunale deve dichiarare chiusa quest'ultima. In questa ottica, si spiega la liquidazione del compenso al curatore e il suo pagamento nella fase concorsuale prima della sua chiusura.
Zucchetti SG srl-
Mario De Nigris
Benevento30/01/2026 19:26RE: RE: Sequestro preventivo successivo alla declaratoria di liquidazione giudiziale
Scusate se intervengo nella discussione, in quanto il mio caso è analogo a quello innanzi rappresentato. Ovvero sono stato nominato Curatore di una Liquidazione Giudiziale per la quale ritengo ricorra la seguente ipotesi : c) ove il patrimonio della liquidazione racchiuda esclusivamente beni già in precedenza sequestrati ai fini della successiva confisca......
Nel mio caso la confisca è stata ordinata al termine del giudizio di primo grado e confermata sia in appello che in Cassazione . Allo stato ritengo che la procedura debba essere chiusa ai sensi dell'art. 233 CC.II., primo comma lettera d).. Tuttavia era già stata depositata una istanza di ammissione al passivo per l'udienza già fissata di verifica dello stato passivo. La domanda che pongo è la seguente: devo procedere al deposito del rendiconto ed evidenziare tutto al Giudice Delegato senza celebrazione dell'udienza di verifica dello stato passivo?
Tra l'altro non mi è chiara la seconda parte della norma da voi indicata ovvero: il tribunale dell'insolvenza, sentiti curatore e comitato dei creditori, chiuderà la procedura concorsuale (art. 63, comma 6). Vi ringrazio in anticipo per il chiarimento.-
Zucchetti Software Giuridico srl
02/02/2026 11:35RE: RE: RE: Sequestro preventivo successivo alla declaratoria di liquidazione giudiziale
L'art. 209, comma primo, c.c.i.i., prevede che Il giudice delegato, con decreto da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.
Dunque, come si vede, anche se è stata fissata l'udienza è possibile procedere chiedendo al giudice di non farsi luogo al procedimento di verifica dello stato passivo.
Sennonché nel concreto potrebbe accadere che il giudice non si pronunci in tempo per l'udienza.
In ogni caso è bene procedere con l'istanza ex art. 209 e depositare, all'esito del provvedimento del giudice delegato, il rendiconto.
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