Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Recesso dai rapporti di lavoro subordinato ex art. 189

  • Paola Cuzzocrea

    Borgo Virgilio (MN)
    16/02/2023 10:02

    Recesso dai rapporti di lavoro subordinato ex art. 189

    Buongiorno. Sono curatore di una Liquidazione Giudiziale in cui non vi è certezza se i rapporti di lavoro siano stati sciolti, per mancanza di scritture contabili ed altri documenti utili.
    Posto che non vi è nessuna possibilità di continuare o cedere l'azienda o un suo ramo, mi chiedo quale sia la differenza tra l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 189 CCII, dove il curatore subentra nei rapporti di lavoro per comunicare il recesso, e l'ipotesi di cui al III comma, dove - in mancanza del subentro del curatore - i rapporti di lavoro si sciolgono con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
    In sostanza, se in entrambi i casi l'effetto è quello dello scioglimento del rapporto dalla data di apertura della procedura, mi domando quale sia la scelta migliore.
    Grazie.
    Paola Cuzzocrea
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/02/2023 16:28

      RE: Recesso dai rapporti di lavoro subordinato ex art. 189

      Il primo comma dell'art. 189 ccii, letto nel suo insieme detta i principi generali in materia di rapporti di lavoro subordinato pendenti all'atto dell'apertura della liquidazione giudiziale, cui rinvia l'art. 2119, co. 2 c.c. nella sua ultima versione. In primo luogo l'art. 189 ccii richiama la regola generale che "l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento" in quanto il legislatore non considera l'accertamento dell'insolvenza da sé sola quale causa di cessazione dell'attività potendo la stessa continuare eventualmente con il trasferimento dell'azienda. A questo punto sorgeva la necessità di stabilire quale fosse la sorte del contratto di lavoro in attesa di capire se vi erano possibilità di continuazione diretta o indiretta dell'attività e questo spiega il resto del primo comma dell'articolo in questione, ove si precisa che "I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso". La norma non prevede quindi il subentro automatico del curatore, ma soltanto la possibilità di subentrare nel rapporto di lavoro- nel frattempo rimasto sospeso- qualora ritenga che sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione, con la conseguenza che se subentra assume tutti gli obblighi del datore di lavoro, tra cui quello del pagamento delle retribuzioni in prededuzione, il rapporto continua e cessa al omento in cui si verificano il licenziamento o le dimissioni; ovviamente la durata del rapporto dipende pende dalle necessità dell'impresa dichiarata insolvente essendo diverso il caso che il lavoro serva per un esercizio provvisorio da quello che in cui è finalizzato al trasferimento dell'azienda.
      Onde evitare che questa situazione di sospensione del rapporto, che è di indubbia incertezza per i dipendenti, si protragga all'infinito, il legislatore detta, in linea generale, per tutti i tipi di rapporti pendenti, la possibilità di mettere il curatore in mora chiedendo al giudice di fissare un termine entro cui decidere se subentrare o sciogliersi dal rapporto (art. 172, co. 2); nella fattispecie del lavoro ha preferito, per la peculiarità della stessa, ha preferito fissare lui un termine che è quello di quattro mesi dalla fissato un termine di quattro mesi data di apertura della liquidazione giudiziale entro cui il curatore deve scegliere se subentrare o se recedere; nel caso non faccia nulla entro questo termine " i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6".
      In questo caso, quindi, a differenza di quello in cui il curatore subentri, il rapporto di lavoro non è mai continuato con il curatore in quanto tale rapporto, in un primo momento, è rimasto in una fase di quiescenza (sospeso) e poi è cessato con effetti dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
      Zucchetti SG srl
      • Paola Cuzzocrea

        Borgo Virgilio (MN)
        20/02/2023 09:59

        RE: RE: Recesso dai rapporti di lavoro subordinato ex art. 189

        Vi ringrazio moltissimo per la chiara ed esauriente spiegazione. Buona giornata. Paola Cuzzocrea
      • Antonio Lomonaco

        Potenza
        02/11/2023 18:44

        RE: RE: Recesso dai rapporti di lavoro subordinato ex art. 189

        Buonasera a tutti,
        mi ricollego alla discussione per chiedere se, in caso di autorizzazione a recedere dal rapporto di lavoro, oltre che comunicare lo scioglimento per iscritto al lavoratore sia anche necessario comunicare la circostanza all'I.N.P.S.
        Grazie in anticipo per la risposta
        Antonio Lomonaco
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/11/2023 10:07

          RE: RE: RE: Recesso dai rapporti di lavoro subordinato ex art. 189

          No, nell'art. 189 CCII non si parla mai dell'Inps, nel mentre si deduce chiaramente che il recesso individuale (ed è detto espressamente che in caso di licenziamento collettivo) debba essere fatta comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro che è l'organismo che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Inps e dell'Inail, al fine di semplificare l'intero sistema di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, ecc.
          Zucchetti SG srl
      • Stefania Franciosi

        Viareggio (LU)
        22/02/2024 09:13

        RE: RE: Recesso dai rapporti di lavoro subordinato ex art. 189

        Buongiorno
        mi aggancio alla Vs. risposta per chiedervi quanto segue.
        Sono stata nominata curatore di una L.G. in data 25.01.2024. Dalle prime informazioni desunte, risultano formalmente in carica n. 3 dipendenti, ma di fatto non c'è alcuna possibilità di prosecuzione dell'attività. Il consulente del lavoro ha elaborato le paghe sino al settembre 2023; dopodiché ha revocato il proprio mandato, e la società non si è rivolta ad altri professionisti per la gestione dei dipendenti; che pertanto risultano in forza. Cosa mi conviene fare? Istanza al GD per il recesso dalla data di liquidazione? (il consulente dice che in questo caso vi sono delle sanzioni, in quanto le comunicazioni effettuate oltre i 5 giorni dalla data di licenziamneto). Oppure faccio passare i 4 mesi senza fare niente, il che dovrebbe produrre i medesimi effetti (ovvero cessazione alla data di liquidazione?
        E con la comunicazione all'ispettorato del lavoro ex art. 189 co. 2 come mi comporto? Mando una pec e spiego le circostanze, indicando i nominativi dei dipendenti? Oppure devo agire diversamente?
        Grazie
        Stefania Franciosi
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/02/2024 20:12

          RE: RE: RE: Recesso dai rapporti di lavoro subordinato ex art. 189

          Noi opteremmo per il recesso previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori. E' vero che il recesso ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale (art. 189, comma 2, CCII), ma nel frattempo i rapporti di lavoro non erano operanti ma sospesi, giusto il disposto dell'art. 189, comma 1, per cui non ci sembra che dovrebbe essere applicata la sanzione per il ritardo della comunicazione rispetto alla data di licenziamento, tant'è che se il curatore non prende alcuna posizione i rapporti di lavoro si intendono cessati sempre dalla data di apertura della liquidazione giudiziale proprio perché nel frattempo i rapporti sono sospesi per dar tempo al curatore di valutare quale iniziativa prendere.
          Quanto alla comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, riteniamo che sia sufficiente la comunicazione dell'elenco dei dipendenti tramite Pec; ma, nulla prevedendo in proposito la norma, è preferibile informarsi se l'Ispettorato accetto questo mezzo di comunicazione.
          Zucchetti SG Srl
      • Antonio Lomonaco

        Potenza
        22/02/2024 20:14

        RE: RE: Recesso dai rapporti di lavoro subordinato ex art. 189

        Nello scusarmi per il ritardo, vi ringrazio per il celere e prezioso riscontro.
        Cordiali saluti