Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

poteri di indagine del curatore

  • Enrico Colasanti

    Rieti
    03/02/2023 21:28

    poteri di indagine del curatore

    Buona sera, ricevuta la nomina a curatore di liquidazione giudiziale trovo in sentenza l'ordine di acquisire elenco clienti e fornitori di cui all'art. 21 d.l. 78/2010 e le schede contabili.
    Come facevo per il fallimento ho fatto accesso all'archivio Agenzia Entrate e ad Inps. La società non ha cassetto fiscale. L'ampliamento dei poteri di indagine del curatore prevede accesso ad altre banche dati dati ? e se si quali ?
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/02/2023 12:20

      RE: poteri di indagine del curatore

      A norma dell'art. 49 ccii, con la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, il tribunale, oltre a nominare il giudice delegato e curatore e disporre altre incombenze , con la lett. f) del comma 3 autorizza, espressamente il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ:
      1) ad accedere a titolo gratuito alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
      2) ad accedere a titolo gratuito alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
      3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla l. 30 luglio 2010 n.122 e successive modificazioni;
      4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
      5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
      Già attualmente l'art. 155-sexies disp. att. c.p.c. concede al curatore la facoltà di accedere alle banche dati della Pubblica Amministrazione con modalità, però, abbastanza farraginose che ne hanno finora frenato l'uso; alla luce della nuova norma le indagini saranno molto più semplificate ed avranno un raggio d'azione molto più vasto.
      Inoltre, il secondo comma dell'art. 130 (che tratta delle relazioni e dei rapporti del curatore) prevede che quando il debitore non ottempera agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione. Aggiunge, inoltre al terzo comma che "Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso".
      A questi poteri di indagine è da aggiungere il flusso che perverrà in cancelleria dall'Agenzia delle Entrate, dal Registro delle Imprese e dall'Inps, dal momento che l'art. 42 stabilisce che "Fermo quanto disposto dall'articolo 39 (che attiene agli obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza) a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all'articolo 367 e con le modalità prescritte nel medesimo articolo" .
      Zucchetti SG srl
    • Francesco Russotto

      Prato
      20/07/2023 11:13

      RE: poteri di indagine del curatore

      Salve, due osservazioni delle quali chiedo conferma.

      1) anche io ritrovo in sentenza l'obbligo di acquisire l'elenco clienti e fornitori di cui di cui all'art. 21 d.l. 78/2010, però devo rilevare che tale elenco è stato abrogato dalla L. 205/2017.
      Quindi ritengo che sia impossibile da attuare.

      2) Con riferimento alle schede clienti e fornitori, la norma si dovrebbe leggere nel senso che "art. 49 CCII: f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: ... ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con
      l'impresa debitrice." Ma il riferimento agli articoli del c.p.c. è all'accesso a banche dati che, per il motivo di cui sopra (abrogazione della norma) ritengo non possano più contenere le schede dei clienti e fornitori.
      Anche questo è quindi impossibile da attuare?
      Salva la prassi (invero già presente in passato), di chiedere a clienti e fornitori la scheda contabile inviando estratto della sentenza.

      Aspetto commenti.
      Grazie a tutti.

      Dott. Francesco Russotto
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        30/07/2023 12:36

        RE: RE: poteri di indagine del curatore

        Per quanto riguarda la prima osservazione, effettivamente l'art. 21 del D.L. 78/2010 è stato abrogato, con decorrenza dal 1/1/2019, dall'art. 1, comma 916, della legge 205/2017, quindi dall'entrata in vigore della fatturazione elettronica gli elenchi previsti da tale articolo, richiamato dal codice della crisi e dalla sentenza menzionata nel quesito, non esistono più.


        Per quanto riguarda la seconda, in effetti la formulazione dell'art. 49 CCII ci pare particolarmente infelice.

        In primo luogo cosa siano "le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice" ci pare chiaro: sono le schede della contabilità delle controparti commerciali dell'impresa in procedura, quelle che già ora era prassi chiedere a clienti e fornitori per riscontrarle con quelle, a esse speculari, rinvenute nella contabilità dell'impresa fallita ovvero, qualora la contabilità dell'impresa fallita non fosse stata reperita, per cercare di ricostruirla avvalendosi, appunto, delle registrazioni contabili delle sue controparti.

        Ma se è chiaro di cosa si tratti, non pare aver alcun significato il richiamo alle procedure di accesso alle banche dati a cui si riferiscono gli articoli del codice di procedura civile citati dall'art. 49 CCII.

        Riterremmo, ma è una nostra ipotesi non suffragata da fonti ufficiali, che l'articolo volesse esplicitamente autorizzare il curatore a richiedere tali schede (cosa che, ripetiamo, egli faceva già), allo scopo di:

        - autorizzare tali controparti a trasmettere le schede in questione, senza poter essere accusate di fornire informazioni riservate o violare obblighi di privacy

        - conferire a tali schede, la cui acquisizione è espressamente prevista dalla legge, una valore probatorio superiore a quello che potevano avere se acquisite informalmente

        - conferire al curatore il potere, in caso di rifiuto di trasmissione delle schede in questione, di chiedere al Giudice Delegato di disporne l'acquisizione forzosa, tramite la forza pubblica.

        Una norma quindi con una finalità a nostro parere ben chiara e pienamente condivisibile, ma il riferimento alle disposizioni del c.p.c. ci pare inconferente.
    • Gianluca Porcelli

      Latina
      31/07/2023 16:13

      RE: poteri di indagine del curatore

      Buongiorno, la banca della società in l.g. non mi ha inviato gli estratti conto bancari richiesti a mezzo pec e con ulteriore sollecito telefonico.
      Inoltre, il debitore mi riferisce che non ha copie di estratti conto bancari.
      Devo fare un'istanza al GD informandolo della situazione ?

      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        31/07/2023 19:29

        RE: RE: poteri di indagine del curatore

        Intanto riferisce del comportamento del debitore nella relazione e, se ritiene che la banca abbia documentazione rilevante, può chiedere al tribunale che disponga l'acquisizione della documentazione contabile in possesso della banca stessa a norma del n. 4 della lett, f) del comma 3 dell'art. 49 CCII, qualora una tale disposizione non sia già contenuta nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
        Zucchetti SG srl l
    • Valeria Stornaiuolo

      Caserta
      02/01/2024 21:58

      RE: poteri di indagine del curatore

      Buongiorno,
      potreste spiegarmi come eseguire queste ricerche? (a chi e come richiederLe... pec a cui inviarLe...ed ogni altra informazione "pratica" da svolgersi?)
      1) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
      2) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
      3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
      4) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
      Grazie in anticipo
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        15/01/2024 10:34

        RE: RE: poteri di indagine del curatore

        1) Per accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi deve essere inviata una richiesta via PEC alla sede regionale dell'Agenzia delle Entrate, con oggetto "Richiesta di accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari e degli atti assoggettati a imposta di registro ex art. 49, c. 3 lett. f) CCII".

        In Fallco è presente un modello specifico, che il programma compila in automatico per la gran parte e deve solo essere integrato con pochi ulteriori elementi


        2) Per quanto riguarda l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, tale elenco non esiste più ed è quindi superato.

        I medesimi dati sono reperibili accedendo ai dati sulle fatture elettroniche emesse e ricevute nell'apposita area del cassetto fiscale (le aree sono in realtà due, perché esiste anche quella delle c.d. fatture disperse).

        Qualora fossero necessari anche dati relativi ad annualità antecedenti l'obbligo della fatturazione elettronica, si può fare richiesta degli elenchi clienti e fornitori all'Agenzia delle Entrate, ma non ci risulta esista una procedura standard o una modulistica apposita.


        3) Per quanto riguarda la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, può essere inviata una PEC agli istituti di credito presso i quali l'impresa ha o ha avuto rapporti.

        I tenore di tale PEC potrebbe essere "Spett.le Banca XXX, scrivo nella mia qualità di Curatore nominato con Sentenza emessa dal Tribunale di XXX in data XXX, che si allega alla presente in copia conforme.
        Con la presente sono a richiedere il rilascio degli estratti conto di eventuali conti correnti, relativi agli ultimi due anni, in essere presso la Vostra filiale, intestati alla XXX, C.F. XXX, e di ogni altro eventuale rapporto finanziario con la stessa. Ringraziando per la cortese collaborazione, porgo distinti saluti
        "


        4) Per quanto riguarda l'acquisizione delle schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, deve essere inviata una PEC con tale richiesta ai clienti ed ai fornitori (ovviamente, sempre che si sia trovata la contabilità dell'azienda fallita).


        Per quanto riguarda i punti 3 e 4, qualora non vi fosse risposta, è possibile (se ritenuto opportuno) richiedere l'acquisizione di tale documentazione attraverso l'intervento della Polizia Giudiziaria.


        Infine, riteniamo opportuno per completezza ricordare l'opportunità di richiedere informazioni anche alla Banca d'Italia, andando sul sito https://servizionline.bancaditalia.it/home.

        La procedura è:

        - cliccare sul servizio "Vuoi richiedere i dati registrati nella Centrale di allarme interbancaria (CAI) o nella Centrale dei Rischi (CR)?"

        - premere il bottone "Richiedi i dati"

        - nella pagina successiva scegliere "Dati nominativi della Centrale di allarme interbancaria"

        - cliccare su "Avanti" quindi accedere con il proprio SPID, compilando il form coi dati del soggetto fallito e qualificandosi come Curatore

        - successivamente tornare sulla schermata di cui sopra e cliccare questa volta il servizio Centrale dei Rischi (CR), ripetendo la medesima trafila.

        Gli esiti possono essere immediati o al massimo perverranno alla PEC della procedura (che si dovrà inserire nelle varie schermate di cui sopra) entro il giorno lavorativo successivo.
    • Marcello Cosentino

      Portogruaro (VE)
      26/02/2024 10:29

      RE: poteri di indagine del curatore

      Buongiorno, sono stato nominato curatore di una SRLS amministrata persona introvabile.
      Ho chiesto al notaio che aveva costituito la società ed era stato anche recentemente incaricato di un trasferimento di quote sociali di inviarmi (per gentilezza) le copie degli atti e fornirmi, se a sua conoscenza - un recapito telefonico dell'amministratore unico.
      In sintesi la risposta è stata quella di ottenerle gli atti alle banche dati ma se avessi voluto copie autentiche nessun problema bastava pagare e le avrei avute subito!
      La risposta, da cui si desume chiaramente la volontà di non voler collaborare, è però del tutto lecita e non aggiungo altro.
      Invece, in merito alla richiesta del numero di cellulare dell'A.U. il Notaio ha risposto che " .... è un dato che non posso divulgare".
      Questa riservatezza nei confronti di un pubblico ufficiale mi sembra eccessiva.
      Che ne pensate?
      Grazie per il Vs sempre prezioso aiuto.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        26/02/2024 19:38

        RE: RE: poteri di indagine del curatore

        Il notaio proprio in considerazione che la richiesta proveniva da un curatore poteva comunicare il numero di cellulare, tuttavia la sua posizione, seppur poco collaborativa, è legittima. Per superare l'ostacolo potrebbe chiedere al giudice un provvedimento che impone al notaio di comunicarle il numero del cellulare dell'amministratore potendo questo rientrare (con qualche forzatura) nella previsione dell'art. 123, comma 1. lett. b), in quanto finalizzato alla conservazione del patrimonio del debitore. A quel punto il notaio non troverà ostacoli ad adempiere avendo un provvedimento che glielo impone e sta tranquillo rispetto ad eventuali future rimostranze dell'interessato.
        Per la visione degli atti, la posizione del notaio è slytrettanto legittima.
        Zucchetti SG Srl