Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

interessi moratori liquidati in decreto ingiuntivo non esecutivo

  • Elisa Giordana

    VERZUOLO (CN)
    07/05/2026 10:55

    interessi moratori liquidati in decreto ingiuntivo non esecutivo

    Buongiorno
    nell'ambito di una L.G. un creditore si insinua chiedendo in privilegio ex art.2751 bis n.5 sia il credito in sorte capitale che gli inetressi ex D.Lgs 231/2002 e spese di insoluto; tali somme sono state liquidate in un decreto ingiuntivo non divenuto esecutivo in quanto il debitore ha proposto opposizione e la causa era ancora pendente alla data di sentenza della L.G.
    Si richiede se nel caso su esposto gli interessi e le spese di insoluto possano essere ammesse con lo stesso grado di privilegio del credito in sorte capitale.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/05/2026 20:05

      RE: interessi moratori liquidati in decreto ingiuntivo non esecutivo

      Gli interessi si nei limiti di cui all'art. 2749 c.c., compresi gli interessi moratori maturati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale. Invero l'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 231 del 2002- secondo il quale le disposizioni dello stesso non si applicano ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito"- è stato interpretata dalla Cassazione come riferito ai soli interessi post fallimentari, ma non a quelli maturati antecedentemente (Cass. 08.02.2017, n. 3300; Conf. Cass. 05/05/2016, n. 8979; Cass. 25/03/2022, n. 9730, Cass. 16/05/2025, n. 13098). Di conseguenza il creditore ha diritto agli interessi moratori maturati nel periodo anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale, senza che sia necessaria la costituzione in mora; fermo restando che, essendo il credito assistito da privilegio, il privilegio opera nei limiti di tempo indicati dall'art. 2749 c.c..
      Le spese del decreto ingiuntivo non godono di alcun privilegio e, addirittura, secondo una interpretazione che muove dalla inopponibilità del decreto monitorio non dichiarato definitivamente esecutivo prima dell'apertura della procedura concorsuale, il credito non sarebbe proprio ammissibile, neanche in chiroigrafo.
      Zucchetti SG srl