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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
riassunzione giudizio ex art. 143, co. 3, CCII
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Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)07/10/2026 19:22riassunzione giudizio ex art. 143, co. 3, CCII
Salve,
al fine di ottenere il Vostro consueto prezioso contributo, partecipo la fattispecie di seguito compendiata.
Nella qualità di Curatore nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, la società in bonis ha incoato, innanzi al TAR, un'azione risarcitoria in danno di un Ente Comune a seguito del passaggio in giudicato della Sentenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto illegittimi taluni atti (nella sostanza ordinanze di rimozione di impianti pubblicitari) emessi dal prefato Ente.
Il giudizio, incardinato lo scorso anno, risulta pendente e non è stata ancora fissata la relativa Udienza.
E' interesse della Curatela riassumere lo stesso ai sensi dell'art. 143, co. 3, C.C.I.I. e, all'uopo, mi chiedevo se:
- è possibile chiedere al G.D. l'autorizzazione alla riassunzione del giudizio anche non essendoci, allo stato, una dichiarazione d'interruzione ad opera del Giudice Amministrativo; in tale ipotesi, se la Curatela riassume il giudizio prima che venga fissata l'Udienza, il Giudice Amministrativo, preso atto della riassunzione, non dovrebbe, a quel punto, più dichiarare l'interruzione;
- non avendo, allo stato, realizzato massa attiva, ottenere, in seno alla richiesta autorizzativa del G.D. alla riassunzione del giudizio, anche il provvedimento di ammissione della Curatela a gratuito patrocinio; in fattispecie, essendo il giudizio già incardinato, il gratuito patrocinio consentirebbe alla Curatela, in caso di esito negativo dello stesso, di non sopportare gli esborsi del legale (che sarà pagato dall'Erario), nonchè quelli di un'eventuale condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
Sul punto, però, se, come auspicabile, il giudizio risarcitorio dovesse concludersi in senso favorevole per la Curatela la quale, previa instaurazione di eventuali e successive azioni coattive, dovesse, successivamente alla definizione dello stesso, realizzare attivo come si concilierebbe, a quel punto, il gratuito patrocinio relativo all'onorario del legale (ipotizzando, in caso di esito positivo, l'assenza di condanna alla rifusione delle spese di lite).
Stesso dicasi per ulteriori giudizi di carattere risarcitorio che la Curatela deve incoare a seguito del passaggio in giudicato di altre Sentenze del Consiglio di Stato.
Resto in attesa di un Vostro contributo.
Con Viva Cordialità
Dott. Giuseppe Franco-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/10/2026 12:59RE: riassunzione giudizio ex art. 143, co. 3, CCII
A norma dell'art. 143, comma 3 CCII l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo, ma questo non significa che l'interruzione debba essere necessariamente dichiarata in quanto il nostro codice di rito prevede la prosecuzione del processo con costituzione all'udienza fissata e, se non fissata una udienza, mediante ricorso per la fissazione (art. 302 cpc). Nel caso però si tratta di processo amministrativo e l'art 80, comma 2, c.p.a., prevede che "il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di di fissazione di udienza"; norma che per la giurisprudenza amministrativa disciplina unitariamente prosecuzione e riassunzione, in cui la la prosecuzione del processo mediante istanza di fissazione di nuova udienza costituisce una modalità autonoma rispetto alla riassunzione (Tar Palermo 3/3/2022 n. 714). In sostanza il curatore, debitamente autorizzato dal giudice delegato, può proseguire il processo amministrativo, dimostrando l'intervenuta apertura della procedura a carico dell'attore, la sua nomina a curatore e chiedendo la fissazione di udienza a norma dell'art. 80, comma 2, c.p.a., per la prosecuzione del processo. Ovviamente, in tal caso, il Tar non dovrà più dichiarare l'interruzione,
In mancanza di liquidità il curatore può chiedere al giudice delegato la dichiarazione di cui all'art. 144 DPR n. 115 del 2002 per l'ammissione al gratuito patrocinio.
In caso di soccombenza della curatela l'Erario sopporta le spese per il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio e l'art. 26 c.p.a. , prevedendo che il giudice amministrativo provvede sulle spese secondo gli artt. 91 e segg. c.p.c., fa capire che il Tar può porre a carico della curatela le spese da rifondere alla controparte. Su queste materie è intervenuta la circolare del Ministero Giustizia del 20.1.2021 secondo la quale, nel caso che ammesso al gratuito patrocinio sia una curatela le spese relative al processo devono essere comunicate alla cancelleria della procedura e possono essere recuperate in caso di sopravvenienza di attivo, da cui sembrerebbe che ferma la condanna al pagamento delle spese a carico della curatela, possa intervenire l'Erario, salvo recupero in caso di attivo, ma è d'obbligo il condizionale.
In caso di vittoria della curatela, ammessa al gratuito patrocinio, la soluzione è più semplice in quanto l'art. 133 del DPR n. 115 del 2002 stabilisce che "Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato" e l'articolo successivo prevede che se la vittoria della causa "ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa".
Zucchetti SG srl
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