Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

RECLAMO E PROCEDURE DI CHIUSURA L.G.

  • Ariodante Guido Pietro Puccinelli

    Viareggio (LU)
    29/01/2024 19:00

    RECLAMO E PROCEDURE DI CHIUSURA L.G.

    Buonasera,

    in una procedura di cui sono curatore il titolare dell'impresa individuale ha presentato reclamo avverso la sentenza di liquidazione giudiziale.
    La Corte di Appello nel pronunciarsi ha disposto:

    "ai sensi dell'art. 53 comma 4 CCII, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato, vanno posti a carico del Sig. XXX sotto la vigilanza del curatore obblighi informativi trimestrali in ordine alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa dichiarata insolvente. Va altresì imposto alla reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria." ed ancora "omissis anche le spese di procedura restano a carico della reclamante, alla quale è imputabile l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 147 del DPR n. 115/2002".

    La sentenza è stata pubblicata in data 17/01/2024 e notificata al sottoscritto in pari data. Vi chiederei con la presente:

    1) se debbo comunque procedere al deposito della relazione ex art. 130 comma 4 CCII che scadrà il 10/02/2024;
    2) se è corretto procedere al deposito del rendiconto della procedura, alla richiesta di liquidazione del compenso del curatore e successivamente alla richiesta di chiusura della procedura con istanza al Tribunale.

    Resto in attesa di Vostro cortese cenno di riscontro, cordiali saluti.

    Ariodante Puccinelli

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/01/2024 19:59

      RE: RECLAMO E PROCEDURE DI CHIUSURA L.G.

      L'art. 53 del CCII contiene una delle più rilevanti innovazioni rispetto alla legge fallimentare. Per questa, infatti, la sentenza di revoca del fallimento produce i suoi effetti dal passaggio in giudicato, per cui nel frattempo il fallimento, seppur la sua fine sia stata ipotecata da una decisione, è ancora aperto e il curatore rimane nella disponibilità dei beni e nella pienezza dei suoi poteri fino appunto al passaggio in giudicato della sentenza di revoca; in questi casi un curatore avveduto ha una gestione cautelativa, ma teoricamente potrebbe anche liquidare i beni, se non è stata disposta la sospensione delle vendite a norma dell'art.19 l. fall.
      Questo sistema è stato completamente modificato dal nuovo codice, per il quale dalla pubblicazione della sentenza di revoca la liquidazione giudiziale e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa ritornano al debitore, sotto la vigilanza del curatore, e con altre cautele, prevalentemente informative previste dall'art. 53 e correttamente disposte nella fattispecie in esame dalla sentenza della Corte. A seguito di tanto, quindi la liquidazione giudiziale rimane ancora aperta e, come statuito dal comma 1 dell'art. 53, gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Fino a questo momento, quindi lei non può e non deve presentare il conto gestione , né chiedere il suo compenso o la chiusura della procedura, che sono attività collegate alla cessazione della procedura, per chiusura o per revoca.
      Non avendo la gestione dei beni, che è passata al debitore e stabilendo l'art. 53 che il curatore resta in carica solo per i compiti previsti dallo stesso articolo, riteniamo che non sia tenuto a presentare la relazione di cui all'art. 130 comma 4.
      Zucchetti SG srl
      • Ariodante Guido Pietro Puccinelli

        Viareggio (LU)
        15/04/2024 19:13

        RE: RE: RECLAMO E PROCEDURE DI CHIUSURA L.G.

        Buonasera, mi riallaccio alla Vostra risposta chiedendo conferma la sentenza di revoca della Liquidazione Giudiziale passa in giudicato decorsi i termini dell'art. 51 comma 12 CCII.
        Come sopra indicato, la Corte d'Appello aveva previsto: <<vanno posti a carico del Sig. XXX sotto la vigilanza del curatore obblighi informativi trimestrali in ordine alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa dichiarata insolvente. Va altresì imposto alla reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria>>.
        A tale riguardo, considerando che la sentenza è stata notificata il 17/01/2024, il 17/04/2024 scadrebbero i 3 mesi; qualora la parte non adempia a tale prescrizioni mi chiedo se sia sufficiente la segnalazione al Giudice Delegato.
        Ed ancora, passata in giudicato la sentenza, il curatore può pertanto presentare il rendiconto finale, chiedere la liquidazione del proprio compenso che sarà a carico della parte considerando che nella sentenza di revoca la Corte di Appello ha disposto: <<omissis anche le spese di procedura restano a carico della reclamante, alla quale è imputabile l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 147 del DPR n. 115/2002>>.
        Vi ringrazio, Ariodante Puccinelli
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/04/2024 17:53

          RE: RE: RE: RECLAMO E PROCEDURE DI CHIUSURA L.G.

          Una volta passata in giudicato la sentenza della Corte d'Appello che ha revocato la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale per non essere stato proposto ricorso in Cassazione nel termine fissato dall'art. 51, comma 13, vengono meno gli obblighi informativi periodici disposti dalla Corte dato che ormai la revoca è definitiva. Decorso tale termine, quindi il curatore può presentare il conto gestione facendo presente, appunto, che nel termine di legge non è stato proposto ricorso in Cassazione, e chiedere poi la liquidazione del compenso.
          Zucchetti SG srl