Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Domande insinuazione passivo dipendenti

  • Marco Lombi

    Santarcangelo di Romagna (RN)
    25/09/2026 18:57

    Domande insinuazione passivo dipendenti

    Buongiorno,
    liquidazione giudiziale dichiarata a marzo 2026.
    La società fallita Alfa aveva stipulato contratto di affitto d'azienda in qualità di affittuaria nel 2021 con la società Gamma (affittante). A maggio 2025 la società Gamma (affittante) stipula nuovo contratto di affitto d'azienda con una nuova società neo costituita Beta. Si precisa che in Beta risulta unica socia e amministratrice unica l'amministratrice unica della società Alfa fallita. Il contratto di affitto d'azienda vecchio con la società Alfa non viene mai formalmente risolto (non vi sono atti di risoluzione). Entrambi i contratti di affitto d'azienda prevedono l'esercizio dell'attività di ristorazione negli stessi locali. Tuttavia, sebbene il contratto di affitto d'azienda con la società Beta decorra da maggio 2025, la stessa società Beta ha presentato pratiche di subingresso nella licenza nell'esercizio dell'attività di Alfa solo in data 1 luglio 2025 (scia di subentro del 1 luglio 2025) e pertanto la data di inizio attività della società Beta risultante dalle visure camerali è il 1 luglio 2025. Tuttavia la società Alba ha continuato ad emettere scontrini e fatture fino al 31 luglio 2025, mentre, pur non emettendo più scontrini dal 1 luglio 2027, ha continuato ad incassare tramite pos dai clienti sino al 15 agosto 2025.
    La società Alfa si avvaleva di dipendenti a tempo determinato e le cessazioni risultanti dal centro per l'impiego risultano al 30 settembre 2025. Alcuni di questi dipendenti presentano domanda di insinuazione al passivo per attività lavorativa svolta sino al 30 settembre 2025. Probabilmente tale attività è stata svolta, da un certo punto in poi, per la nuova società Beta. Tuttavia quale data può essere considerato lo spartiacque oltre il quale non considerare ammissibile il credito dei dipendenti ai sensi dell'art. 2112 cc.:
    - la data di decorrenza del contratto di affitto d'azienda (maggio 2025) oppure la data di dubentro nell'esercizio dell'attività (1 luglio 2025), oppure il momento in cui la società Alfa ha smesso di emettere scontrini e fatture (31/07/2025), oppure il momento in cui ha smesso di incassare (senza emettere fatture/scontrini) tramite pos (15/08/2025)?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/09/2026 12:48

      RE: Domande insinuazione passivo dipendenti

      Il principio di fondo che regola la materia è che il passaggio dei rapporti di lavoro (anche se a tempo determinato) deve essere collocato al momento dell'effettivo subentro dell'affittuario nella gestione e non semplicemente alla data del contratto di affitto. Si tratta, quindi, di verificare quando Beta ha preso effettivo possesso dell'azienda, utilizzando i dipendenti , dando direttive, acquistando le merci ossia da quando Beta ha iniziato a gestire l'attività.
      In mancanza di questi dati di fatto, ci soffermiamo su quelli da lei forniti, alla luce dei quali l'inizio di questa nuova gestione potrebbe essere fissato all'1 luglio 2025, quando, cioè, società Beta ha presentato pratiche di subingresso nella licenza nell'esercizio dell'attività di Alfa; tuttavia successivamente Alfa ha continuato ad emettere fatture e scontrini fiscali fino al 31.7.2025, ed allora, a meno che non si ritenga che pur essendo di fatto subentrata Beta nello svolgimento dell'attività, Alfa si limitasse soltanto ad emettere documenti fiscali per accordi intercorsi (ipotesi poco probabile, ma non va dimenticato che l'unica socia e amministratrice unica di beta è la stessa 'amministratrice unica della società Alfa), deve concludersi che almeno fino al 31 luglio la gestione dell'azienda data in affitto a Beta sia rimasta nella disponibilità di Alfa e fisseremo questa data, quindi, come quella del passaggio dei dipendenti dall'una all'atra. Non prenderemmo infatti in considerazione i successivi incassi a mezzo POS perché questi potrebbero essere considerati residui di pagamento dell'attività precedentemente svolta.
      Zucchetti SG Srl
      • Marco Lombi

        Santarcangelo di Romagna (RN)
        28/09/2026 14:23

        RE: RE: Domande insinuazione passivo dipendenti

        Grazie per la preziosa risposta.

        Per gli stessi dipendenti la società non ha mai provveduto ad elaborare i cedolini, ad effettuare gli adempimenti conseguenti (uniemens ecc) ne tantomeno ad emettere CU. Ovviamente non ha mai versato nulla in merito. Non risultano nemmeno i pagamenti dei dipendenti in contabilità.

        Ai fini dell'ammissione al passivo, in situazioni normale, il curatore deve riconoscere l'importo al netto dei contributi previdenziali, per i quali, sarà lo stesso ente a richiedere l'ammissione.
        In questo caso, considerato che l'ente non è a conoscenza del proprio credito (in quanto non sono state fatte le comunicazioni Uniemens), dovrò riconoscere l'importo lordo al dipendente senza considerare la trattenuta inps?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          28/09/2026 19:17

          RE: RE: RE: Domande insinuazione passivo dipendenti

          Una volta fissata la data dell'effettivo passaggio dell'azienda da Alfa a Beta, da noi indicata al 31.7.2025, Alfa risponde dei debiti verso i dipendenti maturati fino a quella data, non essendo stata liberata. I crediti dei dipendenti vanno ammessi, secondo l'interpretazione della S. Corte (cfr. Cass. 17.11.2016, n. 23426), al lordo della quota dei contributi previdenziali posta a carico del lavoratore, e al netto della quota contribut8iva a carico del datore di lavoro dato che quest'ultima appartiene al rapporto tra datore di lavoro ed ente previdenziale e non costituisce credito retributivo del lavoratore. Questo criterio vale anche se il rapporto non è stato ritualmente formalizzato e l'Inps è stata mantenuta all'oscuro, perché l'ente, che deve essere messo a conoscenza dell'esistenza del rapporto, ricostruirà lo stesso e farà valere le sue pretese contributive per la quota di competenza del datore di lavoro.
          Zucchetti SG Srl