Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE COMPETENZE DEL LEGALE MATURATE NEL CORSO DI CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    09/11/2023 08:36

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE COMPETENZE DEL LEGALE MATURATE NEL CORSO DI CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO

    Gent.mi,
    sottopongo alla vostra attenzione il seguente quesito.
    Società in concordato preventivo liquidatorio omologato in data luglio 2019.
    Il Commissario giudiziale, nell'ambito del concordato, ha nominato un legale che ha svolto svariata attività (recupero crediti, etc..)
    A luglio 2023, il concordato viene dichiarato risolto e la società è stata dichiarata in liquidazione giudiziale (CCII).
    Si chiede se il legale che ha svolto attività per il concordato su istanza del commissario giudiziale deve formulare ora domanda di ammissione al passivo nell'ambito della liquidazione giudiziale per il riconoscimento delle proprie spettanze, oppure se il Curatore può semplicemente formulare istanza al giudice e chiedere il pagamento delle competenze al legale, trattandosi di spese maturate in prededuzione e non contestate.
    Grazie

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/11/2023 18:04

      RE: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE COMPETENZE DEL LEGALE MATURATE NEL CORSO DI CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO

      Al credito in questione compete la prededuzione, sia a norma della legge fallimentare essendo il credito nato in occasione e in funzione della procedura concordataria, di cui la liquidazione giudiziale è consecuzione, (art. 111, co. 2 l. fall.) sia a norma del CCII, rientrando nella previsione della lett. d) del primo comma dell'art. 6, prededuzione che, come precisa il comma 2 dello stesso articolo "permane anche nell'ambito delle successive procedure".
      Trattandosi di un credito prededucibile, il giudice delegato interviene in primo luogo per la liquidazione del compenso a norma della lett. d) comma 1 art. 123 CCII, e, se il compenso è già liquidato o una volta liquidato, e sempre che il curatore non sollevi contestazioni, interviene per l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 222 (autorizzazione che potrebbe essere data anche dal comitato dei creditori) e, infine interviene per emettere il mandato di cui al comma 3 art. 131. Le tre operazioni (liquidazione, autorizzazione al pagamento e richiesta di prelievo) possono essere chieste contestualmente. Tutto ciò sul presupposto che la procedura abbia le disponibilità per soddisfare tutte le prededuzioni, altrimenti deve effettuare una graduazione tra le stesse (art. 222, ult. commna).
      Zucchetti SG srl