Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Presenza di lavoratori dipendenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

  • Cosmo Formichelli

    Isernia
    19/03/2026 10:06

    Presenza di lavoratori dipendenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

    Alla data di apertura della procedura (marzo 2026), risultavano formalmente in essere rapporti di lavoro subordinato.

    L'attività aziendale risulta cessata da circa tre mesi prima dell'apertura della liquidazione giudiziale. Nel mese di febbraio 2026, antecedente alla procedura, le buste paga dei dipendenti sono state elaborate indicando esclusivamente permessi retribuiti.

    Il Curatore ha presentato istanza al Giudice Delegato ai sensi dell'art. 189, comma 1, del d.lgs. n. 14/2019, al fine di ottenere l'autorizzazione al recesso dai rapporti di lavoro.

    Ciò premesso, si chiede di conoscere quale sia la corretta modalità di gestione delle buste paga e dei relativi adempimenti contributivi nel periodo intercorrente tra l'apertura della procedura e l'effettivo perfezionamento dei licenziamenti, ed in particolare:

    1) se, in assenza di prestazione lavorativa e nelle more dell'autorizzazione al recesso, debba comunque essere riconosciuta una retribuzione (e, in tal caso, a quale titolo: ferie, permessi, indennità sostitutiva o altro);

    2) se sia corretto continuare ad utilizzare istituti quali ferie e permessi retribuiti ovvero se, in assenza di attività lavorativa, debba essere adottata una diversa modalità di imputazione;

    3) quale sia il corretto trattamento contributivo e previdenziale delle somme eventualmente riconosciute nel predetto periodo;

    4) se vi siano differenze operative nel caso in cui il licenziamento venga formalizzato nel mese di marzo 2026 ovvero nel successivo mese di aprile 2026.

    Si ringrazia anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/03/2026 19:25

      RE: Presenza di lavoratori dipendenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

      Correttamente lei ha chiesto al giudice delegato l'autorizzazione al recesso dai rapporti di lavoro ai sensi del comma 1 dell'art. 189 CCII in quanto questi rapporti, mai in precedenza risolti, erano ancora pendenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale, seppur i dipendenti non abbiano prestato di fatto alcuna attività. Il recesso, per l'espressa previsione del comma 2 dell'art. 189 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, sicchè i crediti vantati dai dipendenti hanno natura concorsuale (non prededucibile) in quanto relativi al periodo antecedente alla apertura della procedura; con tale evento i rapporti di lavoro sono rimasi sospesi e sono cessati con il recesso del curatore con effetto retroattivo dalla data della sentenza dichiarativa dell'insolvenza. Per lo stesso motivo (quanto all'ultima sua domanda) non cambia molto se il recesso avviene in marzo o in aprile del 2026, posto che comunque il rapporto cessa con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale che risale a marzo del 2026..
      La pendenza del rapporto di lavoro fino a queta data comporta che i dipendenti possano far valere tutti i diritti loro spettanti in base alla condizione in cui si sono trovati in questa fase.
      Zucchetti SG srl